Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6592 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8998-19 proposto da:

O.C., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo

Luponio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma,

P.le Don Minzoni, 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in ROMA, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 22

ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 2257/18, pubblicata il 22 ottobre 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione in tutte le sue forme, proposta da O.C., cittadino proveniente dalla Nigeria, il quale ha riferito di aver abbandonato il proprio paese di origine per aver rifiutato di assumere la carica di sacerdote già ricoperta dal padre defunto; successivamente, a causa delle minacce si era trasferito da una zia, ma per timore di ulteriori rappresaglie aveva abbandonato la Nigeria. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che le circostanze narrate dal richiedente non giustificassero la protezione internazionale atteso che il richiedente non riferiva di alcuna persecuzione in suo danno, indicando quale causa scatenante della sua decisione di abbandonare il paese di origine, un incendio che aveva colpito la sua abitazione.

Di qui la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il giudice di appello ha del pari escluso il pericolo concreto di un danno grave alla persona in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente ed evidenziando, quanto ai dedotti problemi di salute, che dai documenti prodotti non risultava che egli fosse affetto da una patologia di particolare gravità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione, da parte della corte territoriale, circa la insussistenza di atti persecutori.

Il motivo è inammissibile, poichè esso non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ma l’insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5) applicabile ratione temporis al caso di specie (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014).

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha negato la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la fondamentale ratio della pronuncia, che fonda la statuizione di rigetto sulla mancanza di atti persecutori a carico del richiedente; sotto altro profilo, il motivo è inammissibile per genericità, poichè il ricorrente si limita a contestare, in modo del tutto apodittico, la valutazione della Corte territoriale, senza formulare alcuna censura specifica.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile, per genericità.

La Corte territoriale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali, che la zona di provenienza dell’immigrato (Nigeria) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa, riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), atteso che gli episodi di violenza comune, pure registrati nell’area in oggetto, non valevano evidentemente ad integrare, per la loro episodicità e limitata rilevanza, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).

Il ricorrente si limita peraltro a censurare, in via del tutto generica, l’accertamento della Corte territoriale, contrapponendo ad esso una diversa valutazione della situazione di fatto, ma senza indicare le fonti e le informazioni idonee a contrastare l’accertamento del giudice di merito(Cass. 13858 del 31.5.2018).

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la statuizione della Corte territoriale che ha respinto la domanda di protezione umanitaria, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra condizioni del richiedente nel nostro paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel suo paese di origine.

Il ricorrente deduce, in particolare, che in caso di rientro in Nigeria si troverebbe privo di risorse economiche, con una scarsa istruzione, minacciato di essere ucciso e senza prospettive, in un contesto sociale caratterizzato da instabilità ed insicurezza; produce inoltre un attestato di idoneità ed un contratto di lavoro.

Premessa l’inammissibilità della produzione documentale dell’attestato e del contratto di lavoro nel presente giudizio, stante il divieto dell’art. 372 c.p.c., ed il fatto che la minaccia di esser ucciso non risulta essere stata specificamente dedotta nei gradi di merito, il mezzo è inammissibile per genericità.

A fronte dell’accertamento della corte territoriale, secondo cui la situazione di disagio rappresentata dal richiedente non integra una situazione di particolare vulnerabilità, che postula la lesione di diritti umani di particolare entità, il richiedente si limita a richiamare l’instabile e spinoso contesto sociale della Nigeria, ma non indica una specifica, concreta e attendibile condizione di vulnerabilità.

Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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