Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6591 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15975/2020 proposto da:

C.G., quale socio di (OMISSIS) s.n.c., domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Naro Gaetana,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.n.c. e dei singoli soci illimitatamente

responsabili C.G., C.G., C.C. e

C.S., in persona del curatore avv. Viviani Vittorio,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Pisciotta Calogero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO del 17/03/2020;

e sul ricorso successivo proposto da:

C.C., C.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Piscitello Melchiorre, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.n.c. e dei singoli soci illimitatamente

responsabili Ci.Gi., C.G., C.C. e

C.S., in persona del curatore avv. Viviani Vittorio,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Pisciotta Calogero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Libertà 38 S.r.l.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO del 18/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2021 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con ricorso iscritto al n. 15975/2020 R.G., C.G., quale socio dichiarato fallito in ripercussione del Fallimento della società (OMISSIS) s.n.c. (n. 240/1988) ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il Decreto del 17/03/2020 con cui il Tribunale di Palermo ne ha rigettato il reclamo L. Fall. ex art. 26, contro il diniego di sospensione della vendita dei lotti 3-4-5-7, effettuata il giugno 2019 a favore della Società Libertà 38 s.r.l., ai sensi della L.Fall., art. 108, comma 3, (vecchio rito), per irrisorietà del prezzo di aggiudicazione, che il giudice delegato aveva ritenuto non essere “notevolmente inferiore a quello giusto” poiché lo scarto differenziale tra il valore di stima (determinato con apposita c.t.u., con congruo abbattimento del 15% trattandosi di vendita coattiva) e il prezzo di aggiudicazione era pari a circa il 35% per tutti i lotti;

1.1. il tribunale ha ritenuto: a) che la nozione di “prezzo giusto” fa riferimento a quello ottenibile senza “fattori devianti” sopravvenuti, tra i quali non rientrano i fisiologici ribassi d’asta; b) che il ribasso del 15% sul valore di mercato era congruo perché è quello applicato nelle vendite esecutive (v. art. 586 c.p.c., comma 2); c) che anche il ribasso del 25% rispetto al prezzo base d’asta, pari all’offerta minima efficace (nel caso di specie corrispondente al prezzo di aggiudicazione) è previsto dalla legge (art. 576 c.p.c., comma 2); d) che lo scarto differenziale va valutato tra il valore di stima e il prezzo base d’asta, non il prezzo di aggiudicazione, ed è inferiore per tutti i lotti al 20%; e) che c’erano state due vendite nel 2008 e nel 2018 con aste deserte; f) che il reclamante non aveva allegato l’intervento di alcuna interferenza illecita;

2. con successivo e diverso ricorso – erroneamente unito al primo – C.C. e C.A. hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso il Decreto del 18/05/2020 con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato il loro reclamo L.Fall., ex art. 26, contro il decreto del giudice delegato che aveva rigettato le offerte di acquisto L.Fall., ex art. 107, dei due reclamanti C. in relazione ai lotti 2-6-7, contenenti anche la richiesta di compensazione parziale con gli acconti sui contratti preliminari stipulati con il fallito C.S. (poi deceduto), cui erano stati versati in costanza di concordato fallimentare (poi risolto) “sotto la sorveglianza del precedente curatore”, senza transitare nelle casse della curatela, ed erano stati utilizzati dal fallito per pagare alcuni crediti ed effettuare un condono fiscale;

2.1. il tribunale ha affermato: 1) che non vi era alcuna prova della negoziazione degli assegni, intestati a C.S. e prodotti per lo più in copia; 2) che l’attestazione di incasso di C.G. (figlio del fallito) era priva di valore probatorio; 3) che non c’era alcuna documentazione che evidenziasse il coinvolgimento degli organi della procedura;

3. i due ricorsi, materialmente contenuti nell’unico fascicolo formato in virtù del primo di essi, sono stati trattati all’udienza del 2 dicembre 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con il primo ricorso C.G. lamenta: 1) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, segnatamente della L.Fall., art. 108, per avere il tribunale preso come termine di paragone il prezzo base d’asta senza considerare il ribasso del 25% del prezzo di aggiudicazione; 2) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame circa in fatto decisivo”, per disparità di trattamento rispetto a vendite future dei restanti lotti per i quali era stato disposto l’aggiornamento della stima (risalente a dieci anni prima); 3) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, per essere stato il fallito reclamante condannato alle spese in favore anche della curatela, che però non si era costituita con difensore;

5. con il secondo ricorso, C. e C.A. lamentano: 1) violazione dell’art. 215 c.p.c. e dell’art. 2731 c.c., poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, la prova della consegna degli assegni a C.S., in costanza di concordato fallimentare, era stata fornita; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell’onere della prova; 3) violazione dell’art. 210 c.p.c., per essere stato inutilmente chiesto un ordine di esibizione del rendiconto del precedente curatore; 4) errata statuizione sulle spese, stante la fondatezza delle richieste dei ricorrenti.

6. preliminarmente all’esame dei motivi dei due ricorsi, impropriamente riuniti, il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene che meriti approfondimento in pubblica udienza la questione della ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, di provvedimenti come quelli qui impugnati – che attengono, il primo, al potere discrezionale di sospendere la vendita in sede fallimentare quando il prezzo offerto sia ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto (L.Fall., ex art. 108, comma 3, ante riforma) e il secondo al rigetto di un’offerta di acquisto contenente richiesta di compensazione del prezzo con crediti vantati dall’offerente – sotto il profilo della loro natura decisoria e definitiva, la quale è stata ad esempio affermata, con riguardo alla L.Fall., art. 108, da Cass. 8666/1998, 3522/2000, 21645/2011 (cfr. Cass. 5203/2014) e negata, con riguardo ai provvedimenti del giudice aventi ad oggetto l’esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, da Cass. 1240/2013, 5447/2019, 17385/2019;

7. ricorrono dunque i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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