Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6591 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23274-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato

BALZANO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato POMARICO CIRO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4268/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/08/2005 r.g.n. 2610/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8.6/20.8.2005 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da I.L. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 15.11.2002, dichiarava il diritto di quest’ultimo, dipendente delle Poste Italiane, già inquadrato nell’area operativa, ad essere inquadrato nell'(OMISSIS) livello con decorrenza dal 1.6.1995.

Osservava la Corte territoriale che la disciplina collettiva aveva previsto l’attribuzione della qualifica di (OMISSIS) livello per gli addetti, fra l’altro, alla gestione di agenzie di media rilevanza e per coloro che prestavano collaborazione ai responsabili di agenzie di superiore livello o di altre strutture organizzative territoriali o centrali e che l’istruttoria svolta nel corso del giudizio aveva confermato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di altre funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziativa nell’ambito delle direttive gestionali, tali da consentire il riconoscimento della qualifica richiesta.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane spa con tre motivi.

Resiste con controricorso I.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi rassegnati in ricorso le Poste Italiane prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 43 e 44 del CCNL 26.11.1994 e dell’accordo integrativo del 23.5.1995, nonchè vizio di motivazione ed, al riguardo, osservano che requisito qualificante della posizione professionale del (OMISSIS) livello è la preposizione dello stesso all’intera unità organica, laddove, nel caso, il dipendente aveva svolto compiti che non avevano comportato responsabilità maggiori di quelle proprie dell’area operativa, in quanto non aveva svolto funzioni direttive, nè aveva assunto responsabilità di gestione di unità organiche.

Con l’ultimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2086, 2094, 2095 e 2103 c.c., in relazione all’art. 41 Cost., osservando che l’appartenenza dei lavoratori alle varie categorie va accertata alla stregua della disciplina negoziale applicabile, senza possibilità di sindacato, nella sua congruità, da parte del giudice e che l’esercizio di fatto di mansioni superiori, in ogni caso, non può dar luogo agli effetti della promozione automatica, in quanto presupposto essenziale di tale effetto è l’esistenza, nell’organizzazione dell’impresa, di un posto che, secondo l’ordinamento particolare della stessa, sia qualificato di grado superiore.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Giova, al riguardo, premettere, in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, non potendo il controllo di logicità del giudizio di fatto risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. In tal contesto, poi, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (art. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stretti canoni interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell’ambito, poi, dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice può, in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri, al fine di identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti contraenti (v. ex plurimis ad es. Cass. n. 23273/2007; Cass. n. 20660/2005; Cass. n. 7548/2003).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo individuato nello svolgimento di “funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziativa nell’ambito delle direttive gestionali” (per come previsto dall’art. 44 del CCNL del 26.11.1994) ed in particolare, nella “gestione di agenzie di base di media rilevanza, collaborazione ai responsabili di agenzie di superiore livello, attribuite ai (OMISSIS) o di altre strutture organizzative centrali e territoriali” (per come specificato nell’accordo integrativo del 23.5.1995, filone gestionale) uno dei requisiti fondamentali della declaratoria contrattuale, che, ai fini del relativo inquadramento, prende, altresì, in considerazione i dipendenti che sono preposti “alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di essa di media rilevanza”, o ancora “a favorire i contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio”, ovvero “alla promozione di servizi, con piena responsabilità delle direttive impartite ed i risultati conseguiti”.

L’interpretazione cui è pervenuta la corte territoriale, sulla base del significato letterale delle parole del testo negoziale e del loro complessivo coordinamento, sono contestate dalla ricorrente sul presupposto che “l’attività di conduzione e controllo l’attività del quadro presuppone che colui che svolge le relative mansioni sia posto a capo dell’intera unità organica e ne determini interamente l’organico funzionamento”, ma senza specificare sotto quale aspetto l’opzione ermeneutica offerta dai giudici di merito risulti illogica o contraddittoria o incompatibile con i canoni legali che presiedono all’interpretazione dei contratti.

Con la conseguenza che il ricorso, in quanto volto solo a prefigurare una diversa opzione interpretativa, senza sminuire, tuttavia, la adeguatezza logica e normativa di quella adottata dai giudici di merito, non risulta, pertanto, idoneo a contrastare l’accertamento da questi ultimi operato.

Non senza soggiungere che la corte napoletana, attraverso una compiuta ricostruzione delle prove orali e della documentazione di causa, ha riscontrato, con accertamento di fatto correttamente motivato e, pertanto, in questa sede insindacabile, l’attività particolarmente qualificante svolta dal dipendente, così come la collaborazione prestata al Direttore dell’Ufficio compartimentale ragioneria della sede campana (per essere stato allo stesso assegnato il controllo formale e contabile delle fatture ed il loro pagamento, previ gli opportuni riscontri contabili, la tenuta dell’archivio fornitori, l’inventariazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (incombenza qualificata dallo stesso direttore dell’Area “di rilevante importanza nella redazione del bilancio civilistico dell’Ente”) e, da ultimo, anche il potere di firma delle autorizzazioni preventive di pagamento per conto del Direttore). Il secondo motivo è,invece, inammissibile, per non risultare la censura nemmeno riferibile al caso in esame, richiamandosi nel motivo considerazioni del giudice di appello (quali la “irrilevanza” dell’ “inesistenza del posto rivendicato nell’organigramma aziendale”) che, in realtà, non figurano in sentenza, al pari del riferimento ad una “filale di (OMISSIS)”, quale quella di (OMISSIS), la quale non è stata mai presa in considerazione nella fattispecie per cui è causa.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 16,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA