Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6590 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 19758/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del

curatore Dott.ssa O.P., elettivamente domiciliato in

Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio

dell’Avvocato Giuseppe Cerulli Irelli, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Amorese, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CFF Filiberti s.r.l.;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 26/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/1/2022 dal cons. Pazzi Alberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito risarcitorio di complessivi Euro 543.117,18 vantato da Cff Filiberti s.r.l. (di seguito Cff), asseritamente derivante da inadempimenti della società in bonis rispetto a due contratti di subappalto, relativi a cantieri ubicati in Cagliari e Reggio Emilia, e un contratto di fornitura di una sottostruttura per un cantiere di Malta.

2. Il Tribunale di Bergamo, a seguito dell’opposizione presentata da Cff, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse -, con riferimento al cantiere di Reggio Emilia, addebitabile alla fallita il danno derivante dalle trattenute applicate alla subcommittente a titolo di costi per erronea esecuzione delle facciate, pari a Euro 67.280, la cui esistenza ed entità risultava comprovata dalla documentazione prodotta dall’opponente, di cui la procedura opposta non aveva contestato l’autenticità.

Non giovava ad escludere la responsabilità per tali danni il fatto che la direzione dei lavori fosse stata affidata ad un soggetto nominato dalla stessa opponente, posto che l’eventuale e non dimostrata responsabilità omissiva del direttore dei lavori avrebbe concorso, ma non eliso quella dell’impresa esecutrice dei lavori, in difetto di prova del fatto che l’autonomia del subappaltatore fosse completamente venuta meno.

Rispetto al cantiere di Malta il Tribunale, una volta constatato che l’acquirente era stata espressamente esonerata in contratto dal rispetto dei termini di legge per la denuncia di vizi e difformità, osservava che non era stata specificamente contestata dalla procedura opposta l’esistenza del credito vantato dall’opponente (con particolare riguardo alla intervenuta contestazione dei difetti da parte della stazione appaltante con richiesta di integrale rifacimento della facciata, e all’effettivo ripristino delle facciate da parte dell’opponente), con gli effetti che ne derivavano ex art. 115 c.p.c., e, di conseguenza, ammetteva al passivo l’ulteriore importo di Euro 228.351,28.

3. Per la cassazione di tale decreto, depositato il 26 giugno 2015, ha proposto ricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione prospettando sei motivi di doglianza.

L’intimata Cff Filiberti s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., L. Fall., artt. 93 e 95: il collegio di merito ha accolto l’opposizione sulla base della mancata contestazione dell’autenticità dei documenti allegati dall’opponente, con riferimento al cantiere di Reggio Emilia, e dell’esistenza del credito concernente la fornitura relativa al cantiere di Malta, senza considerare che il curatore fallimentare, quale soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria, non era tenuto a contestare fatti a lui ignoti e produzioni documentali non condivise con la controparte.

Il Tribunale, anche volendo ritenere che il fallimento non avesse contestato le pretese di Cff, non poteva quindi ritenere provati i fatti dalla stessa dedotti ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e ammettere, di conseguenza, i relativi crediti.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2049 e 2055 c.c.: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha errato nel riconoscere la responsabilità del solo subappaltatore, senza tenere presente che la previsione contrattuale secondo cui le opere dovevano essere eseguite in conformità con le disposizioni impartite dal responsabile di cantiere e dal responsabile di progetto evidenziavano un controllo di Cff sull’operato di (OMISSIS) s.r.l..

In ragione di questa riduzione dell’autonomia del subappaltatore era necessario riconoscere una responsabilità esclusiva della compagine committente o, per lo meno, una responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., fra la subcommittente Cff e la subappaltatrice (OMISSIS) s.r.l..

6. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., giacché il Tribunale, nel respingere l’eccezione di decadenza per omessa tempestiva denuncia dei vizi, ha valorizzato la clausola contrattuale predisposta da Cff che la esonerava dal rispetto dei termini di legge per la denuncia di vizi e difetti tralasciando di considerare che la stessa non aveva effetto, non essendo stata approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2.

7. Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché il Tribunale non ha tenuto conto, ai fini di riconoscere un concorso di colpa di Cff, che i vizi riscontrati nel cantiere di Malta erano visibili ad occhio nudo.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., perché il Tribunale non ha considerato che Cff, se avesse usato l’ordinaria diligenza, si sarebbe di certo immediatamente avveduta dei vizi e i danni sarebbero stati senza dubbio inferiori; il collegio dell’opposizione, considerata una simile natura dei vizi, doveva riconoscere un concorso di colpa di Cff piuttosto che addebitare il danno per intero alla società poi fallita.

9. Il sesto motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 183 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale, erroneamente, non ha ammesso la prova – per testi e C.T.U. – richiesta al fine di dimostrare che i vizi riscontrati nel cantiere di Malta erano visibili a occhio nudo.

10. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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