Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6590 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi

n. 82, presso l’avv. Iannotta Enrico, rappresentato e difeso

dall’avv. TENUTA Giovanni Carlo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 176/01/08, depositata il 18 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dott. Iannelli

Domenico, il quale ha concluso per l’irnprocedibilita’ del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso proposto da L.M. nei confronti dell’Agenzia delle entrate ed avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 176/01/08, depositata il 18 settembre 2008, non e’ stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come risulta dal relativo certificato della Cancelleria, e, pertanto, puo’ essere deciso in camera di consiglio in quanto improcedibile”, che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA