Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6590 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15030/2013 proposto da:

HELIOS COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS), SO.GE.CO.SI. SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO SANTANGELI;

– ricorrenti –

contro

G.R., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato nel maggio 1997 G.R. e B.F. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa la SO.GE.CO.SI. s.r.l. e la HELIOS COSTRUZIONI s.r.l., esponendo che, con precedente citazione del 9.1.1995, avevano convenuto la prima società dinanzi al medesimo Tribunale per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare stipulato il (OMISSIS), oltre al risarcimento del danno subito; che con atto transattivo del 28.12.1995 la controversia era stata composta tra essi attori, da una parte, e la SO.GE.CO.SI. s.r.l. e la Helios Costruzioni s.r.l., dall’altra, atteso che quest’ultima, intervenendo alla transazione, si era impennata a vendere ai coniugi G. – B., in sostituzione degli immobili oggetto del preliminare, un appartamento sito in Siracusa, al (OMISSIS), ed un box coperto, per un corrispettivo residuale fissato in Lire 142.000.000, da pagarsi secondo le modalità dettagliate nella transazione; che il termine per la stipula dei definitivo era stato fissato al 30.6.1996, ma era scaduto inutilmente, in quanto l’immobile era rimasto occupato da coloro che lo conducevano in locazione, nonostante l’impegno delle due società a renderlo libero entro la predetta data.

Tanto premesso, chiedevano ai Tribunale adito di:

– dare atto della loro prontezza a pagare per contanti il residuo del prezzo dovuto e di accollarsi la quota di mutuo di loro spettanza, disponendo il trasferimento in loro favore degli immobili promessi in vendita;

– condannare i convenuti al pagamento della penale fissata per il ritardo, nella misura di Lire 50.000 giornaliere dall’1.7.1996 all’effettiva consegna dell’appartamento, riducendo il prezzo della compravendita in ragione dell’ammontare complessivo della somma riconosciuta a questo titolo;

– condannare i convenuti a risarcire i danni subiti dall’attore G. per avere accettato di lavorare nella zona centro-sud Italia, in previsione del suo trasferimento a (OMISSIS);

– subordinatamente, nel caso di impossibilità o difficoltà ad ottenere le unità immobiliari compravendute, condannare i convenuti a restituire la somma di Lire 46.000.000 ricevuta a titolo di caparra ed acconto prezzo, oltre al pagamento della somma pari alla differenza tra il prezzo pattuito per l’acquisto di unità immobiliare aventi le stesse caratteristiche ed ubicate nella medesima zona, nonchè al risarcimento dei danni subiti.

Con provvedimento dell’11.3.1999 il giudice aveva disposto la citazione dei terzi conduttori dei predetti immobili.

Dei terzi chiamati M.M. e D.R. si costituiva sola la prima, la quale deduceva che il contratto di locazione sarebbe giunto a scadenza solo il 31.1.1999, ove regolarmente disdettato; che L. n. 168 del 1982, ex art. 1, comma 3, aveva diritto di prelazione all’acquisto; che le due società dovevano, pertanto, essere condannate a risarcirle il danno, avendo violato quel diritto; che, in ogni caso, andava dichiarato che la locazione sarebbe andata a scadere il 31.1.2003 e che fino a quella data avrebbe legittimamente detenuto gli immobili locati; che, in via subordinata, ove fosse stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. e consentito il recesso anticipato dai contratto locativo, entrambe le società andavano condannate “a concedere in locazione alla sig.ra M., ed alle stesse condizioni locative, un altro appartamento nello stesso edificio ove è sito l’appartamento attualmente detenuto, avente le stesse caratteristiche ed adeguato alle esigenze della sig.ra M.”.

La SO.GE.CO.SI. s.r.l. e la Helios Costruzioni s.r.l., costituendosi, a loro volta deducevano:

– che faceva difetto una valida offerta di esecuzione della propria prestazione da parte degli attori, avendo essi omesso di convocare la parte promittente venditrice dinanzi ad un notalo per farne constare il rifiuto alla stipula;

– che la misura della penale richiesta era manifestamente eccessiva;

– che la domanda di risarcimento del danno era destituita di fondamento sotto diversi profili;

– che v’era carenza di legittimazione passiva della SO.GE.CO.SI. s.r.l. rispetto alle “deduzioni, domande ed eccezioni formulate dal terzo intervenuto M.M.”, le cui pretese risarcitorie erano comunque prive di pregio non potendo la sentenza ex art. 2932 c.c., incidere sul rapporto personale di godimento facente capo alla stessa.

Concludevano per il rigetto delle domande attoree; in subordine, per l’emissione di sentenza idonea a far luogo del contratto definitivo di compravendita di cui alla scrittura privata del (OMISSIS); in via ancor più gradata, per la riduzione equitativa della penale; comunque, per il rigetto della richiesta di risarcimento danni in favore del G.; infine, per il rigetto della domanda avanzata in via subordinata dagli attori, dovendosi in caso contrario “determinare diversamente in favore delle convenute il danno”.

All’esito della compiuta istruttoria, il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa il 15.5.2007, trasferiva dalla Helios Costruzioni s.r.l. agli attori gli immobili di cui all’atto transattivo del (OMISSIS), subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo; condannava le due società in solido al pagamento, a titolo di penale, della somma di Euro 25,82 per ciascun giorno di ritardo, a decorrere dall’1.7.1997 fino al dì della sentenza; rigettava tutte le altre domande e condannava i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, dichiarando “irripetibili” le spese affrontate dalla terza chiamata.

Con atto di citazione notificato il 28.6.2008, la Helios Costruzioni s.r.l. e la SO.GE.CO.SI. s.r.l. proponevano impugnazione avverso la predetta sentenza.

Si costituivano i soli appellati G.R. e B.F., che resistevano al gravarne.

Acquisite informazioni dal Comune di Siracusa circa la riferibilità della concessione edilizia rilasciata per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato proprio all’immobile oggetto della promessa di vendita, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 83/2013 del 14.1.2013, ha rigettato l’appello, limitandosi a correggere nel dispositivo la decorrenza della condanna al pagamento della penale, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) il documento attestante la richiesta inoltrata in data 3.10.2012 dall’amministratore unico della Helios Costruzioni s.r.l. di ottenere il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per le difformità riguardanti l’edificio di cui all’originaria concessione edilizia non era ammissibile, in quanto di predisposizione unilaterale e, comunque, prodotto senza dimostrare di non averlo potuto fare prima per causa non imputabile;

2) la concessione edilizia originaria del 27.2.1989 prodotta dagli attori in primo grado dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie era ammissibile, in quanto attinente ad una condizione dell’azione (nel caso di specie, della domanda ex art. 2932 c.c.), che, come tale, poteva intervenire sino al momento della decisione della lite, e riferibile all’immobile oggetto della promessa di vendita, come era desumibile dalle informazioni acquisite dal Comune di Siracusa e non avendo le due società dimostrato che l’atto amministrativo concernesse altro progetto da esse presentato;

3) la clausola penale era, dunque valida, in quanto attinente alla disciplina del risarcimento dei danni da ritardo nell’esecuzione di un’obbligazione non illecita (avendo ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili muniti del permesso di costruire);

4) le appellanti non avevano fornito la prova della sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione dell’eccessività della penale, laddove i coniugi G. – B. avevano prospettato sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado le esigenze abitative connesse all’ immobile;

5) correttamente il giudice di prime cure aveva posto a carico delle convenute le spese sostenute dalla terza chiamata in causa, essendo le domande avanzate dalla conduttrice in ordine alla durata e validità del contratto di locazione risultate poi fondate.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la Helios Costruzioni s.r.l. e la So.Ge.Co.Si. s.r.l., sulla base di quattro motivi.

G.R. e B.F. non hanno svolto difese. Nell’approssimarsi dell’udienza le parti ricorrenti hanno depositato memoria si sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (riproponente la disciplina della L. n. 47 del 1985, art. 40), art. 2697 c.c., art. 11 preleggi e art. 24 Cost., comma 2, artt. 101 e 111 Cost. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), per aver la corte d’appello ritenuto valido, ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c., il permesso edilizio prodotto dagli appellati nel corso del giudizio di primo grado, nonostante gli stessi non avessero dimostrato anche l’attuale conformità degli immobili a quanto certificato all’interno della concessione edilizia.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto le ricorrenti hanno omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere il contenuto dei documenti dai quali si evincerebbe, secondo il loro assunto, le modifiche strutturali apportate agli immobili tali da renderli difformi da quanto previsto ed assentito nella originaria concessione, nonchè il tenore dell’istanza di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c., che avrebbero formulato all’udienza del 5.10.2012.

Con il motivo in esame viene censurata, nella sostanza, una omessa valutazione di materiale probatorio (e, dunque, un vizio che andava inquadrato nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c.).

Al riguardo deve ribadirsi che, anche nel caso in cui si denunzino errores in procedendo, occorre rispettare il principio di autosufficienza (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010).

Pertanto, allorchè sia denunziato con il ricorso per cassazione un vizio della sentenza impugnata della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltesi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali o mancata ammissione di mezzi istruttori (nel caso di specie, una richiesta di sanatoria del 3.10.2012 che sarebbe stata presentata dalle ricorrenti per non meglio specificate “difformità” e la sollecitata richiesta di informazioni al Comune di Siracusa), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati o non consentiti, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze o richieste istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica, ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso (Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 17915 del 30 luglio 2010), non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti ed alle richieste formulate nella fase di merito e, tanto meno, i richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità, laddove il giudice dev’essere posto in grado di compiere il controllo demandatogli sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non gli è consentito di sopperire con indagini integrative (neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata).

Per quanto nessuna indicazione in tal senso sia contenuta nella epigrafe del motivo, le ricorrenti si dolgono altresì del fatto che la Corte territoriale abbia escluso l’ammissibilità del predetto documento (istanza di rilascio di concessione in sanatoria), ritenendo applicabile sin da subito la modifica legislativa introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 (che, modificando dell’art. 345 c.p.c., comma 3, ha escluso l’ammissibilità per il solo fatto della loro indispensabilità di nuovi documenti prodotti per la prima volta in appello), laddove, a loro dire, in assenza di una espressa disciplina transitoria,sarebbe impossibile applicare lo ius superveniens ai procedimenti pendenti.

Mancando effettivamente, a differenza della precedente riforma introdotta con la L. n. 689 del 2009, una disciplina transitoria, occorre fa riferimento al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 70, alla stregua del cui primo comma “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e carà presentato alle Camere per la conversione in legge”. Orbene, il decreto legge risulta pubblicato sulla G.U. 26/06/2012 n. 147. Tuttavia, l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale tempus regit acturn. Da ciò consegue che, se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l’art. 345 c.p.c., comma 3, nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, primo comma, lett. b), del suddetto D.L. (cfr., con riferimento ad una fattispecie analoga, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014). Orbene, essendo stata depositata la predetta sentenza dal Tribunale di Siracusa in data 15.5.2007, non trova applicazione catione leinporis l’art. 345 c.p.c., comma 3, nell’attuale formulazione.

Se ciò è vero, è, però, altrettanto vero che la Corte etnea non si è limitata solo a parlare di tardività della produzione, ma ha escluso l’efficacia probatoria del documento in esame non solo perchè tardivamente prodotto (alla luce di una interpretazione, come si è visto, errata della normativa processuale vigente in quel momento), ma anche in quanto trattavasi di un documento di “unilaterale predisposizione, che esclude possa attribuirsene qualsivoglia efficacia probatoria a favore della parte che lo ha creato” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Invero, non si è al cospetto di una concessione in sanatoria per riscontrati abusi edilizi, ma di una semplice richiesta di rilascio di una concessione di tal fatta non ancora vagliata dagli organi all’uopo preposti.

Ebbene, questa altra ratio decidendi non è stata in alcun modo attinta dalle doglianze delle ricorrenti.

Da ultimo, le ricorrenti censurano il ragionamento della Corte locale per non aver verificato se la concessione edilizia prodotta dalle controparti fosse ancora conforme rispetto allo stato degli immobili oggetto del contratto preliminare.

Premesso che il motivo è inammissibile, in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto, se del caso, formulare rilievi sul piano motivazionale avverso la sentenza (e non già dolersene dal punto di vista della nullità), la corte di merito ha, con motivazione congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, evidenziato che le promittenti venditrice avrebbero avuto l’onere di allegare gli abusi o le difformità dello stabile costruito in forza della concessione edilizia n. (OMISSIS) nei termini di rito, a nulla valendo la tardiva e generica allegazione del fatto, enunciato per la prima volta nella memoria di replica depositata il 30.11.2011 (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Il motivo non può, quindi, essere accolto.

2.- Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (riproponente la disciplina della L. n. 47 del 1985, art. 40) e art. 1419 c.c., comma 1 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), per aver la corte locale ritenuto valida la clausola penale da ritardo contenuta all’interno dell’atto transattivo del (OMISSIS), nonostante l’illiceità (per avere ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili privi di permesso di costruire) dell’obbligazione principale cui la stessa era connessa e, dunque, la conseguente sua nullità.

2.1. Nel richiamare le considerazioni già espresse nel par. 1.1., va qui aggiunto che la censura non integra, neppure in astratto, gli estremi del vizio previsto dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (ma, semmai, quello di cui ai nn. 3 o 5) e che, per stessa ammissione delle ricorrenti (cfr. pag. 15, penultimo inciso, del ricorso), non si è al cospetto di una fattispecie in cui difetta tout court il permesso di costruire.

Sul piano motivazionale, la corte territoriale ha adeguatamente argomentato la sua decisione a pagina 16 della sentenza.

Il motivo non può, quindi, essere accolto.

3.- Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1384 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per aver la corte di merito ritenuto ch esse non avessero assolto agli oneri di allegare e provare le circostanze rilevanti per consentire una valutazione della eccessività della penale, nonostante tali oneri non ricorrevano nel caso in cui l’ammontare della penale apparisse ex actis manifestamente eccessivo.

3.1. Fermo restando che anche in siffatta evenienza appare inconferente il richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, anche di recente questa Corte ha ribadito che il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 c.c., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa (Sez. 3, Sentenza n. 22747 del 04/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006).

Nel senso che la relativa valutazione sull’eccessiva onerosità della clausola penale può essere operata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c., ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, v. altresì Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008, oltre che Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008 richiamata a pagina 16 della sentenza impugnata, secondo cui:

“in terna di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio”.

In quest’ottica va, poi, correttamente inquadrato anche il dictum di cui a Cass, Sez. 2, Sent. 04/03/2000 n. 2478 (richiamata dalle ricorrenti alle pagg. 21-23 del ricorso), che – invertendo il ragionamento – ha affermato che solo una sproporzione che non si manifesti “ictu oculi” esigerebbe, da parte di chi la eccepisce, un’allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale, oltre ad una deduzione di prove in ordine all’assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione, appare isolata.

In ogni caso la Corte di merito non si è limitata a rilevare la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione della eccessività della penale, ma ha anche operato una valutazione comparativa tra l’interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l’ammontare della penale stabilito, ponendo in rilievo le esigenze abitative prospettate dai promissari acquirenti e la circostanza che il preliminare per cui era causa era stato stipulato, nell’ambito di una transazione, per porre fine ad una lite che era sorta sulla base di un altro preliminare stipulato oltre sei anni prima (cfr. pag. 17 della sentenza).

Fermo restando che l’ammontare complessivo della penale (3.540 giorni x 25,82 Euro = 91.402,80) corrisponde praticamente al corrispettivo concordato (Lire 46.000.000 già versati in esecuzione del primo preliminare + Lire 142.000.000 concordati in aggiunta in occasione del secondo preliminare), è evidente che la valutazione sulla eventuale eccessività di una penale deve essere effettuata sulla base dell’importo giornaliero pattuito, dipendendo la variabile rappresentata dalla durata del ritardo dal comportamento del debitore, più o meno protrattosi nel tempo. E’, poi, chiaro che l’ammontare complessivo della penale aumenta progressivamente in rapporto all’incremento del ritardo imputabile al debitore.

4.- Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1384 e 2697 c.c. e art. 24 Cost., comma 2, artt. 112, 115 e 116 Cost., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per non aver la corte di merito considerato che esse avevano comunque fornito la prova della eccessività della penale da ridursi, deducendo l’eccedenza dell’ammontare complessivo della stessa rispetto al prezzo di vendita e l’eccessiva sproporzione dell’ammontare mensile sia rispetto ai prezzi praticati per immobile con le medesime caratteristiche nel siracusano che in considerazione del canone locativo corrisposto al custode giudiziario e rappresentando il mancato trasferimento in Siracusa degli originari attori, risultando gli stessi, fino al 9.11.2011, ancora residenti in Latina.

4.1. Premesso che, in astratto, non si è in presenza di una violazione dell’art. 112 c.p.c., ma, semmai, di una carenza motivazionale della sentenza, nel richiamare quanto già esposto nel par. 3.1. in ordine alle logiche, coerenti e giuridicamente corrette argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte catanese, va qui ribadito che la valutazione sull’eccedenza della penale va effettuata con riferimento a quella giornaliera.

Inoltre, con riferimento alle altre censure:

a) la circostanza (peraltro, non documentata e desumibile esclusivamente dall’intestazione della sentenza d’appello) che, ancora alla data del 9.11.2011, i promissari acquirenti risultassero residenti a Latina non è incompatibile con la deduzione secondo cui proprio l’omessa stipula del contratto definitivo (imputabile alle controparti) avesse indotto il G., in assenza di una consegna anticipata dell’appartamento, a rifiutare la proposta di lavoro nel centro-sud d’Italia;

b) l’asserita sproporzione della penale rispetto ai canoni locatizi praticati in zona rappresenta un’affermazione unilaterale priva di qualsivoglia fondamento probatorio;

c) l’asserita sproporzione della penale rispetto al canone corrisposto al custode giudiziario è generica e non documentata.

In ogni caso, con valenza assorbente, va evidenziato che la clausola penale si configura come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza (Cassazione civile, sez. 11, 06/10/2011, n. 20481; Cassazione civile, sez. 1, 22/09/2011, n. 19358).

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato.

6.- Sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il

versamento a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, applicabile ratione temporis poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta sulla base della relazione predisposta dall’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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