Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6590 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4504 del ruolo generale dell’anno 2019

proposto da:

DEMAL S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, legale rappresentante pro tempore, D.S.M.,

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,

dall’avvocato Davide Mongatti, (C.F.: MNGDVD56L23L049B);

– ricorrente –

nei confronti di:

L.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Giuseppe La Spina

(C.F.: LSPGPP41M21H154W); L.D., (C.F.: (OMISSIS)),

L.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese, giusta procura in

calce al controricorso, dall’avvocato Francesco Depretis (C.F.:

D.P.R. FNC50B10H501O);

– controricorrenti –

nonchè

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

B.G., (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n.

174/2018, depositata in data 16 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 21

dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto emerge dagli atti, la Demal S.r.l. ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un proprio cespite immobiliare da infiltrazioni provenienti dall’immobile sovrastante.

E’ stato chiamato in causa il custode giudiziario dell’immobile, B.G., avendo i convenuti sostenuto che lo stesso fosse l’effettivo responsabile del danno. Quest’ultimo ha chiamato a sua volta in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile, Axa Assicurazioni S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza.

Il Tribunale di Perugia ha condannato il B. a pagare a titolo risarcitorio l’importo di Euro 13.005,22 in favore della società attrice, con contestuale condanna dalla Axa Assicurazioni S.p.A. a tenerlo indenne delle conseguenze della decisione; ha altresì condannato la Demal S.r.l. a corrispondere a L.E. e L., la quota dovuta per la riparazione del lastrico solare dell’edificio. Ha rigettato per il resto tutte le domande proposte.

La Corte di Appello di Perugina in parte ha dichiarato inammissibile ed in parte ha rigettato l’appello proposto da Demal S.r.l..

Ricorre la Demal S.r.l., sulla base di conque motivi.

Resistono con distinti controricorsi: L.L., E. e Semal S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata fissata la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Le contro ricorrenti L.E. e D. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401-01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

La ricorrente afferma in primo luogo che, con ricorso per danno temuto, aveva denunziato “di aver subito abbondanti infiltrazioni dal sovrastante immobile di proprietà dei convenuti e chiedeva pertanto che fosse ingiunto loro di provvedere senza ritardo alla eliminazione delle cause ed alle riparazioni”, ma non indica i convenuti. Di seguito allude alla costituzione dei “sig.ri L.”, ma senza identificarli in alcun modo.

Dopo aver dato atto dello svolgimento del procedimento cautelare e dell’innesto in esso di un accertamento tecnico preventivo, nell’indicare il giudizio di merito oggetto del presente ricorso, afferma che “l’attrice promuoveva pertanto il presente giudizio con citazione del 28.1.2008”, ma nuovamente non nomina i soggetti nei confronti dei quali erano state proposte le relative domande.

In relazione al presente giudizio, precisa poi: che “si costituivano in giudizio i convenuti, alcuni contestando, altri no, le conclusioni del C.T.U.” (del procedimento cautelare), senza ancora una volta identificare chi fossero; che “i convenuti, invocata la responsabilità esclusiva in capo al custode dell’immobile di loro proprietà, chiedevano e venivano autorizzati a chiamare in causa il sig. B.G., custode giudiziario dell’immobile”, il quale “resisteva alla pretesa ed a sua volta chiamava in garanzia la Compagnia di Assicurazioni AXA, che a sua volta si costituiva in giudizio”; che “l’attrice precisava quindi la domanda estendendo quella inizialmente formulata al chiamato in causa ed alla AXA Assicurazioni”; che l’espletata consulenza tecnica di ufficio si concludeva “individuando la provenienza di tutte le infiltrazioni dall’immobile di proprietà dei convenuti, con esclusione di qualsiasi altra possibile causa”; che infine il Tribunale di Perugia “condannava B.G., custode dell’immobile, a risarcire alla Demal la somma di Euro 13.005,22 per il danno emergente, e la AXA Assicurazioni a pagare l’indennizzo all’assicurato; nonchè la Demal s.r.l. a pagare pro quota le spese per il rifacimento della guaina del tetto”, rigettando “ogni diversa eccezione e domanda, ivi inclusa quella di risarcimento del danno da lucro cessante”.

L’esposizione continua dando atto che la Demal S.r.l. aveva proposto “appello (….) lamentando che il primo Giudice non aveva liquidato alcunchè a titolo di risarcimento danni da mancato guadagno, erroneamente ritenendo non raggiunta la prova”, e che si erano costituite la Axa Assicurazioni “resistendo al gravame, nonchè i Sig.ri L.E., D. e L.”.

Orbene, sulla base della esposizione dei fatti sopra sintetizzata non è dato comprendere, in primo luogo, chi siano i soggetti originariamente convenuti in giudizio dalla ricorrente, atteso che essi non vengono mai specificamente nominati. Si può solo evincere che erano più d’uno, sia per l’uso ripetuto dell’espressione “i convenuti”, sia per il distinguo delle loro conclusioni circa la consulenza espletata nel corso della fase cautelare; inoltre, l’uso dell’espressione al plurale maschile sembrerebbe alludere o al fatto che fossero tutti di sesso maschile o che fossero sia dell’uno che dell’altro sesso.

Non vi è poi una specifica indicazione delle ragioni della chiamata in causa del B. e della custodia giudiziaria a lui ascritta e nemmeno delle difese assunte dai chiamati.

Non sono indicate puntualmente le ragioni della decisione di primo grado nè quelle poste a fondamento dell’appello, sotto il profilo della richiesta del “risarcimento per mancato guadagno”, dei cui termini non viene data una adeguata specificazione.

La Corte non è posta, in definitiva, in grado comprendere chi fossero i convenuti evocati originariamente con l’atto introduttivo del giudizio, chi, in conseguenza, abbia chiamato in garanzia il B. e per quali specifiche ragioni, quali siano state le ragioni della decisione di condanna del solo B. e quali fossero le altre domande o eccezioni rigettate, nonchè le ragioni dell’accoglimento di una domanda riconvenzionale che non è nemmeno chiarito chi avesse proposto.

Va infine rilevato che nemmeno la lettura dei singoli motivi offre elementi per sopperire alle rilevate carenze dell’esposizione del fatto.

Non può che concludersi che l’esposizione del fatto risulta assolutamente inidonea ad integrare il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime altresì dal riportare il contenuto dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Le spese liquidate in favore delle contro ricorrenti L.D. ed E. vanno distratte in favore dell’avvocato Francesco Depretis, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidandole come segue: in favore di L.D. ed E., complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocvato Francesco Depretis; in favore di L.L., complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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