Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6590 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8355-19 proposto da:

I.D. rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Petracci,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Macerata, via G.

Mameli n. 66;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in ROMA, via dei

Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 16

agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1757/18, pubblicata il 16 agosto 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato l’appello proposto da I.D., cittadino proveniente dalla Guinea, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda proposta dal D. di annullamento del provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, del 24.11.2016, che aveva rigettato la domanda di protezione proposta dal D..

La Corte territoriale, in particolare, rilevata la pacifica tardività del deposito del ricorso ha escluso l’applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49, come integrato in sede di conversione dalla L. n. 229 del 2016 e dal D.L. n. 8 del 2017. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 189 del 2016, art. 49, come integrato n. 8 del 2017, lamentando che i giudici di merito non abbiano tenuto conto del fatto che il richiedente, in quanto domiciliato nel Comune di Macerata, avrebbe il diritto di beneficiare della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nonostante la rubrica, tende a sollecitare una nuova valutazione, inammissibile in questa sede, delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, il quale, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto che non potesse ritenersi provato il presupposto di operatività della causa di sospensione prevista dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49, vale a dire il fatto che il richiedente fosse residente nel Comune di Macerata alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, ovvero che lo fossero i difensori, purchè nominati in data anteriore agli eventi suddetti.

La Corte ha in particolare accertato, da un lato che il richiedente non aveva fornito alcun utile elemento idoneo a dimostrare la data in cui egli aveva stabilito il proprio domicilio nel Comune di Macerata, e dall’altro che il mandato difensivo in favore dell’avv. Andrea Petracci risultava conferito solo in data 30.3.2017 e quindi oltre il termine (30 ottobre 2016), previsto dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49.

La reiezione del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta, nel merito, il provvedimento di diniego della concessione della protezione internazionale.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

assorbito il secondo.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA