Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 659 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 659 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 22009-2011 proposto da:
DE FRANCESCO IPPAZIO DFRPPZ61A01L166I elettivamente
).

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18,

studio dell’avvocato FRISANI

PIETRO

rappresenta e difende, giusta

procura

L.,

presso lo
che

lo

speciale

in

calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto n. 262/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 11/01/2013

di POTENZA, depositato il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

l’accoglimento del ricorso.

Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

Equa riparazione

R.g. n. 22009/11 — U. P. 5 ottobre 2012

Ritenuto che Ippazio De Francesco, con ricorso del 22 settembre 2011, ha impugnato per
cassazione — deducendo un unico articolato motivo di censura —, nei confronti del Ministro
dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato in data 12
luglio 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del De Francesco — vòlto ad
ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24
marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze — il quale,
costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso —, ha
dichiarato la nullità della procura ad litem, con conseguente inammissibilità del ricorso, ed ha
compensato le spese del giudizio;
che il Ministro dell’economia e delle finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito
né ha svolto attività difensiva;
che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità
della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando
che essa è generica, spillata al ricorso con soluzione di continuità ed anche perché alcune delle
espressioni utilizzate (facoltà di quietanzare e conciliare, di proporre appelli, di accettare rinunzie,
di chiamare in causa terzi) si riferiscono a facoltà inibite nel processo di equa riparazione.
Considerato che, con l’unico motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, anche
sotto il profilo dei vizi di motivazione, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa
considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale
congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenor
letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa
riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;
che il ricorso merita accoglimento;
che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente
congiunto al ricorso per equa riparazione, ed è del seguente, testuale tenore: «Il sottoscritto […]
delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ex art. 2 L. 89/2001 […]»;
che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi:
a) il requisito, posto dall’art. 83, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. (aggiunto dall’art. 1
della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale
la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura
meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente
apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla
provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al
giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto
che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima
pagina dell’atto cui accede, né che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non
essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332
1

Sentenza

del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del
processo — in relazione al quale l’art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 2001, n. 89, richiede che
il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale — deve ritenersi che,
allorché la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea —
salvo che dal suo testo si ricavi il contrario — a dar luogo alla presunzione di fiferibilità della
procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di
conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc.
civ.), a nulla rilevando né l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso
promuovere, né la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del
2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 della legge n. 141 del 1997,
la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella
specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della legge n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio
separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da
impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale
della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di
rappresentanza e dando luogo alla presunzione di fiferibilità della procura stessa al giudizio cui
accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di
conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

Ì

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad lite
in questione è generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente
apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla
riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;
che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo
costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato
dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve
essere rinviata alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà alla
trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonché a regolare anche le spese del presente
grado del giudizio.
P .Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 ottobre 2012
Il onsigliere relatore ed estensore

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