Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6589 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33510/2018 proposto da:

P.G., P. SCAVI SRL, P.P.,

rappresentati e difesi dagli avvocati MATTIA CASAROTTI, e MAURIZIO

PAGANI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio del

secondo in VIA FEDERINO CESI 30, pec:

avvmattiacasarotti.pec.ordineaccocatinovara.it –

mauriziopagani.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrenti –

contro

GEDI NEWS NETWORK SPA, C.M., B.M.,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO ROSSI, e CLAUDIO

COGGIATTI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo

in ROMA, VIA LAZIO 20-C, pec: marcorossi.ordineavvocatitorino.it –

claudiocigiatti.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1036/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.P. e P.G. in qualità di titolari della società P. Scavi snc di A.P. & Co e della società P. Scavi srl, da anni operanti nel settore dello spostamento di terra ed inerti, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Novara B.M., C.M. e la società Editrice La Stampa rappresentando che in due articoli comparsi sul quotidiano (OMISSIS), il primo in data (OMISSIS) ed il secondo in data (OMISSIS), le loro società erano state definite “monitorate da organi di Polizia e dalla Direzione Antimafia”, che la società P. “era un’azienda chiacchierata” e che P.G. e P. avevano “precedenti per appropriazione indebita e violazione e illeciti sui rifiuti”.

Gli attori assunsero che le suddette notizie, peraltro palesemente false, ledevano l’immagine ed il decoro dei fratelli P. e delle società che portavano il loro nome, gettavano discredito sulla loro persona e sulle loro attività, non erano supportate da alcun interesse pubblico alla divulgazione, infangavano la memoria del defunto A. che non aveva mai partecipato ad incontri con esponenti della malavita organizzata. Chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di P.P. e G., in proprio e quali eredi del padre A., nonchè delle società P. Scavi snc di A.P. & Co e P. Scavi srl; chiesero altresì che l’autore dell’illecito diffamatorio fosse condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12, ed infine che venisse ordinata ex art. 120 c.p.c., la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza a cura e spese dei convenuti.

Si costituirono i convenuti eccependo il legittimo esercizio del diritto di cronaca relativo a fatti di cronaca giudiziaria riportati in modo fedele rispetto al testo dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per l’omicidio di M.E., alle dichiarazioni rese dal capitano Ba.Vi. del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di (OMISSIS) e ai provvedimenti con i quali i P. erano stati arrestati ed imputati in un giudizio penale relativo all’omicidio per causa d’onore di Ca.An.. Conseguentemente eccepirono la mancanza della diffamazione e dei relativi danni.

2. Il Tribunale adito accertò la sussistenza della diffamazione, osservò che il corretto esercizio del diritto di cronaca avrebbe dovuto indurre il giornalista a specificare le circostanze essenziali alla completezza e alla pertinenza dell’informazione, rilevò che non fosse stata rispettata la verità e la completezza delle notizie, non sussistendo neppure l’interesse alla divulgazione delle stesse e condannò i convenuti al risarcimento dei danni.

3. I soccombenti proposero appello chiedendo la riforma della impugnata sentenza con riguardo al mancato rilievo della fedeltà delle notizie riportate rispetto agli atti di indagine e alle dichiarazioni testimoniali acquisite nei giudizi nonchè il difetto di allegazione e prova del danno.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1036 del 30/5/2018, ha accolto l’appello, dichiarando la conformità delle riportate notizie rispetto agii atti processuali, la sussistenza dell’interesse pubblico alla loro divulgazione, la continenza e pertinenza dell’informazione e tutti gli elementi costitutivi dell’esimente del diritto di cronaca. Conseguentemente ha rigettato la domanda dei P., condannandoli alle spese del doppio grado del giudizio.

4. Avverso la sentenza i P. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito la Gedi News Network SpA, il Dott. C.M. e il Dott. B.M. con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis 1 c.p.c., in vista della quale i P. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 595,596 bis, 57 e 185 c.p., L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11,artt. 2043 e 2059 c.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5) – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto veritiere notizie palesemente false non essendo i P. indagati in alcun procedimento penale, tantomeno a sfondo mafioso ed essendo stato P.A. assolto per un delitto a sfondo passionale. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza avrebbe violato tutte le disposizioni indicate in epigrafe nel non rilevare che il giornalista avrebbe dovuto usare proporzione e misura nelle modalità espressive e verificare la veridicità delle affermazioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. – i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca senza verificare la sussistenza di ulteriori requisiti quali la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la correttezza formale dell’esposizione. A tal fine rappresentarono che P.G. era stato assolto con sentenza passata in giudicato, P.P. non era stato neanche indagato, nessuno dei due era legato alla malavita organizzata, risultando incensurati, mentre non sussisteva l’interesse a divulgare notizie relative a vicende private di P.A. estranee all’oggetto dell’intervista.

1-2 I motivi sono entrambi palesemente inammissibili in quanto volti a sollecitare questa Corte ad un ulteriore esame del merito delle questioni già esaminate e decise nei due gradi di merito.

Occorre peraltro rilevare che il controllo sulla motivazione consentito dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 45, consente di denunciare la sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che attiene all’esistenza della motivazione in sè. Negli indicati limiti le censure sollevate con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono palesemente inammissibili in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza non è apparente ed è anzi esaustiva circa la ricorrenza degli elementi atti a configurare la scriminante del diritto di cronaca. Anche la pretesa violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto l’impugnata sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della verità del fatto riferito, il giornalista deve soltanto accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto, non potendo ritenersi che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità del dichiarante (Cass., 3, n. 5727 del 10/3/2009; Cass., 3, n. 17234 del 27/8/2015).

3. Da quanto esposto discende che il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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