Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6588 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5182-19 proposto da:

A.C. rappresentato e difeso dall’avv. Lara Petracci,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Porto

Sant’Elpidio, via Adige n. 113;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello depositata il 14 agosto

2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO Guido.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1733/18, pubblicata il 14 agosto 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione in tutte le sue forme, proposta da A.C., cittadino proveniente dal Ghana, che ha riferito di aver abbandonato il paese di origine a causa del suo rifiuto di aderire alla setta dei “(OMISSIS); in conseguenza di tale rifiuto suo padre lo aveva picchiato e minacciato ed aveva intenzione di ucciderlo, in quanto lo accusava di aver diffuso la notizia che officiava tali riti per arricchirsi. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto la narrazione scarsamente credibile, stereotipata e del tutto priva di concreti elementi di riscontro, evidenziando diverse incongruenze della narrazione: il richiedente non era stato in grado di fornire una descrizione convincente della setta dei (OMISSIS) e, pur avendo riferito di aver assistito ad un rito officiato dal padre, non era in grado di indicarne caratteristiche e modalità; del tutto inverosimile la reazione violenta del padre per motivi futili, come il fatto che il padre avesse creduto che il figlio aveva diffuso false notizie sul suo conto, decidendo pertanto addirittura di ucciderlo.

Il giudice di appello ha del pari escluso il pericolo di un danno grave alla persona in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al giudizio di non credibilità del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione risultava poco coerente, lacunosa e poco verosimile, evidenziando la lacunosità del racconto e le sue numerose incongruenze.

Da ciò il rigetto della protezione internazionale.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Nel caso di specie, la scarsa credibilità del racconto e la mancanza di uno specifico riscontro al timore di essere arrestato da parte del richiedente, impedisce di ritenere sussistente una minaccia individuale alla vita o alla persona dello stesso.

In ogni caso, la censura afferente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta assolutamente generica e di conseguenza priva di decisività, fermo restando che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere del medesimo di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a).

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, per carente valutazione del presupposto per la concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria e con esso il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte territoriale ha confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui non era ravvisabile una tale intensità e diffusione del conflitto armato da determinare una situazione di pericolo derivante dal solo rientro nel paese di origine.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale ha accertato che la zona di provenienza dell’immigrato (Ghana) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), laddove gli episodi di violenza comune, pure registrati nell’area in oggetto, non valgono evidentemente ad integrare, per la loro episodicità e limitata rilevanza, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).

Il ricorrente si limita peraltro a censurare, in via del tutto

generica, l’accertamento della Corte territoriale, contrapponendo ad esso una diversa valutazione della situazione di fatto ma senza indicare le fonti e le informazioni idonee a contrastare l’accertamento del giudice di merito (Cass. 13858 del 31.5.2018).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 19,35 e 36, censurando la statuizione della Corte territoriale che ha respinto la domanda di protezione umanitaria per aver omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra condizioni soggettive del richiedente nel nostro paese e quelle nel suo paese di origine, omettendo in particolare di valutare la situazione di pericolo ed il concreto rischio di ripercussioni da parte della propria famiglia.

Il motivo è infondato.

Va infatti evidenziato che, anche con riferimento alla protezione umanitaria, l’attendibilità della narrazione, esclusa da entrambi i giudici di merito, svolge un ruolo rilevante, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo, in quanto solo la sua credibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

La Corte territoriale ha inoltre escluso, con apprezzamento adeguato che non viene specificamente contestatò, che la mera attestazione di un lavoro a tempo determinato per l’anno 2017, come la frequenza di corsi di lingua italiana, non costituiscono adeguati indici di integrazione del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e considerato che il Ministero non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA