Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6587 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21641/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO DENTAMARO, per procura in margine al

ricorso;

– ricorrente –

nonchè

BANCA APULIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, V.LE DI VILLA GRAZIOLI N.

15, presso lo studio degli avvocati BENEDETTO GARGANI, E GUIDO

GARGANI, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.A., elettivamente domiciliato a ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE PEZZANO, per procura in calce al ricorso;

nonchè

BANCA CARIME SPA, BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA, FINDOMESTIC

BANCA SPA, G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1858/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso principale e di quello incidentale;

uditi gli Avvocati PASQUALE DI IESO, per la ricorrente principale e

ROBERTO CATALANO, per la ricorrente incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A., creditore di G.G., nel (OMISSIS) iniziò l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine pignorò i crediti vantati dal suo debitore nei confronti di cinque diversi soggetti: Poste Italiane s.p.a.; Banca Apulia s.p.a.; Banca Carime s.p.a.; Banca Popolare dell’Emilia-Romagna; Findomestic Banca s.p.a..

2. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 29 gennaio 2015 assegnò al creditore procedente la somma di 91.013,45 Euro.

3. Avverso tale ordinanza proposero opposizione agli atti esecutivi (così da essi qualificata) tutti e cinque i terzi pignorati.

Per quanto in questa sede rileva, la società Poste Italiane dedusse a fondamento dell’opposizione:

-) che l’atto di pignoramento non era stato notificato al debitore principale;

-) che l’atto di pignoramento non era stato notificato al terzo pignorato presso la sua sede legale, ma presso la sede di vari uffici postali, privi di personalità giuridica ed autonomia operativa;

-) in ogni caso, che l’ordinanza di assegnazione non poteva essere pronunciata, avendo la Poste Italiane s.p.a. reso dichiarazione negativa.

4. Anche la Banca Apulia propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo anch’essa l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione, in quanto pronunciata nonostante essa opponente avesse previamente reso una dichiarazione di quantità negativa.

5. All’esito della fase cautelare il giudice dell’esecuzione sospese la procedura. Il giudizio di merito venne riassunto con separati atti dalla Poste Italiane s.p.a. e dal creditore procedente.

Riuniti i due giudizi, con sentenza 28 luglio 2017 n. 1858 il Tribunale di Foggia rigettò tutte le opposizioni.

6. L’opposizione proposta dalla Poste Italiane venne ritenuta, contemporaneamente:

-) inammissibile, perchè tardiva;

-) infondata, perchè l’omessa notifica del pignoramento al debitore doveva ritenersi “sanata” dalla notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi.

7. Per quanto è dato comprendere dalla faticosa sintassi adoperata dal Tribunale, questo ha motivato la propria decisione coi seguenti argomenti:

-) l’eccezione di nullità della procedura esecutiva per difetto di notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato andava rigettata, in quanto il debitore, avendo ricevuto la notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla Poste Italiane s.p.a., “avrebbe comunque avuto piena e totale cognizione della procedura esecutiva e dello stesso atto di pignoramento presso terzi che lo riguardava”; il Tribunale ha aggiunto che doveva “ragionevolmente supporsi” che il debitore fosse comunque venuto a conoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva in suo danno, e che di conseguenza il pignoramento avesse raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;

-) in ogni caso il pignoramento non notificato al debitore doveva ritenersi non già inesistente, ma soltanto nullo, e quindi ne era consentita la rinnovazione. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la rinnovazione della notifica del pignoramento era stata “surrogata” dalla notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi compiuto da dalla Poste Italiane s.p.a. al debitore, e col decorso del termine di legge per proporre opposizione agli atti esecutivi da parte dello stesso debitore.

7.1. Dopo avere rigettato nel merito l’eccezione di nullità del pignoramento sollevata dal terzo pignorato opponente, il Tribunale ha comunque ritenuto di dovere qualificare tardiva ex art. 617 c.p.c., l’opposizione proposta dalla Poste Italiane (pagina 13 della sentenza).

Il Tribunale a tal fine ha ragionato in questo modo:

(a) nella udienza di discussione della fase sommaria dell’opposizione, dinanzi al giudice dell’esecuzione, il creditore procedente dichiarò a verbale che la notifica del pignoramento debitore non era andata a buon fine;

(b) tale verbale fu notificato dal creditore procedente ai terzi pignorati;

(c) la Poste Italiane, in quanto terzo pignorato, poichè in tale momento ebbe conoscenza della nullità del pignoramento, lasciò colpevolmente spirare del termine di 20 giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi.

7.2. Infine, con ulteriore ed autonoma motivazione, il Tribunale ha affermato che, avendo comunque la società Poste Italiane reso quattro diverse dichiarazioni negative di quantità (prima del pignoramento), ciò dimostrava di per sè che il pignoramento aveva raggiunto il suo scopo, e che la Poste Italiane avrebbe dovuto “insorgere tempestivamente entro i 20 giorni successivi alla notifica (del pignoramento e dei verbali dell’udienza della fase sommaria, come già detto), oltre che contro ognuno di tali atti”.

7.3. In merito al secondo motivo di opposizione (irritualità della notifica del pignoramento alla Poste Italiane) il Tribunale ha ritenuto che il vizio di tale notifica, eseguita presso 12 diversi uffici postali, anzichè presso la sede centrale dell’ente, fosse sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dal fatto che la Poste Italiane comunque rese quattro dichiarazioni negative al creditore procedente.

7.4. L’adesione degli altri terzi pignorati ed opponenti all’eccezione, sollevata dalla Poste Italiane, di nullità della notifica del pignoramento al debitore esecutato, era tardiva ed inammissibile, perchè costituiva una inammissibile mutatio libelli.

8. Liquidata nei termini che precedono l’opposizione proposta dalla Poste Italiane, il Tribunale è passato ad esaminare quella proposta dalla Banca Apulia.

Anche tale posizione è stata ritenuta “inammissibile”; in questo caso in base a plurime rationes decidendi, e cioè:

a) la Banca Apulia non aveva provveduto, entro i termini stabiliti dal Tribunale, a notificare il proprio ricorso in opposizione a tutti i litisconsorti necessari (il Tribunale non chiarisce a quale parte la notifica non è stata effettuata);

b) l’inammissibilità dell’opposizione non era esclusa dalla mancata comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione di udienza (non è dato comprendere pronunciato da chi), “incombendo sul ricorrente l’obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso”;

-) la Banca Apulia non aveva tempestivamente depositato l’originale della procura speciale “a seguito del suo avvenuto disconoscimento da parte del creditore”.

9. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione con separati ricorsi dalla Poste Italiane dalla Banca Apulia.

Il ricorso della Poste Italiane, basato su due motivi, va qualificato ricorso principale in quanto notificato per primo.

Il ricorso proposto dalla Banca Apulia è fondato su tre motivi e va qualificato ricorso incidentale, in quanto proposto per secondo.

C.A. ha resistito con separati controricorsi al ricorso principale ed a quello incidentale, e depositato anche memoria.

10. Con decreto ex art. 377 c.p.c., il coordinatore della sezione sesta di questa Corte (cui era stato originariamente assegnato il ricorso) ha fissato alla Banca Apulia termine per rinnovare la notificazione del ricorso al debitore esecutato, adempimento puntualmente eseguito.

Il ricorso è stato quindi riassegnato alla Sezione III, e discusso all’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso della Poste Italiane.

Col primo motivo Poste Italiane lamenta sia la violazione degli artt. 548,549 e 552 c.p.c., sia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c..

Il ricorso contiene due censure.

Con una prima censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza per inintelligibilità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Con una seconda censura la ricorrente deduce l’omissione di pronuncia sul motivo d’opposizione da essa proposto, cioè la nullità dell’ordinanza di assegnazione.

1.1. Ambedue le censure sono fondate.

La motivazione della sentenza impugnata, in primo luogo, è un collage di massime giurisprudenziali non pertinenti ed un calembour di affermazioni totalmente irrispettose dell’ordine logico di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2.

Anche a voler prescindere dalla serqua di inesattezze giuridiche in essa contenute (ad es., che la notifica dell’opposizione sana la mancata notifica del pignoramento; che il termine per proporre opposizione all’ordinanza di assegnazione decorre da un momento precedente all’ordinanza; che il vizio della notifica del pignoramento al debitore è sanato dalla condotta del terzo anteriore al pignoramento), resta il fatto che la sentenza impugnata è nulla a causa della totale impossibilità di stabilire quale sia stata la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’opposizione: se la tardività di quest’ultima o la sua infondatezza nel merito.

Si tratta, in definitiva, d’una sentenza la cui motivazione si colloca ben al di sotto di quel “minimo costituzionale” che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, rappresenta la soglia oltre la quale i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Ovviamente la censura concernente l’omessa pronuncia resta assorbita dalle considerazioni che precedono.

2. Col secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c..

Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del pignoramento presso terzi (e degli atti successivi della procedura) presso gli uffici postali della provincia di Foggia, nei quali non vi erano rappresentanti legali autorizzati a rendere la dichiarazione di quantità.

2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.

3. Il ricorso della Banca Apulia.

3.1. Dei tre motivi di ricorso proposti dalla Banca Apulia va esaminato per primo il terzo, quindi il secondo, e per ultimo il primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2.

3.2. Col terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2719 c.c..

Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio della Banca Apulia, per “omesso deposito dell’originale della procura”.

Deduce la ricorrente incidentale di avere depositato, nei due giudizi di merito poi riuniti aventi ad oggetto l’opposizione esecutiva, altrettanti mandati alle liti in originale.

Quanto, poi, alla fase sommaria, la ricorrente deduce che il creditore procedente nella prima difesa successiva alla proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c., e cioè all’udienza del 4 giugno 2015, nulla osservò circa la conformità all’originale del mandato apposto in calce al ricorso ex art. 617 c.p.c., della Banca Apulia.

3.3. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Banca Apulia “per omesso deposito dell’originale della procura speciale”. E tuttavia risulta dagli atti che la Banca Apulia aveva ritualmente depositato l’originale della procura alle liti conferita dal suo rappresentante all’avvocato.

3.4. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 102 e 153 c.p.c..

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile” l’opposizione proposta dalla Banca Apulia, per non aver rinnovato entro i termini stabiliti dal giudice la notifica del ricorso in opposizione “a tutti i litisconsorti necessari”. Deduce al riguardo la ricorrente incidentale la seguente vicenda processuale:

-) il giudice dell’esecuzione il 31 marzo 2015 aveva rimesso in termini Banca Apulia per la notifica del ricorso alle controparti, fissando il termine fino al 15 aprile 2015;

-) la Banca Apulia aveva rinnovato la notifica con l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 14 aprile 2015, e quindi tempestivamente;

-) tale notifica al debitore esecutato non andò a buon fine, perchè “sconosciuto” il destinatario;

-) ciò imponeva la concessione di un ulteriore termine alla Banca Apulia per un nuovo tentativo;

-) in ogni caso il giudice dell’opposizione non poteva sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati ex artt. 291 e/o a102 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione della fase sommaria.

3.5. Il motivo è fondato.

Non è in contestazione fra le parti che la fase di merito dell’opposizione sia stata tempestivamente introdotta.

La tempestiva introduzione della fase di merito dell’opposizione rendeva irrilevanti, e comunque non sindacabili da parte del giudice dell’opposizione, le vicende della fase sommaria, attesa l’autonomia dei due giudizi.

3.6. Col primo motivo del proprio ricorso la Banca Apulia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 491,492 e 543 c.p.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato potesse essere sanata dalla ricezione, da parte del medesimo debitore, dell’atto d’opposizione agli atti esecutivi proposto dalla Poste Italiane s.p.a..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la decisione sarebbe erronea in quanto:

-) erronea fu la decisione del Tribunale di ritenere tardiva la relativa eccezione, in quanto la Banca Apulia l’aveva sollevata alla prima difesa utile successiva alla mancata rinnovazione della notifica del pignoramento da parte del creditore procedente, cioè l’udienza del 4 giugno 2015;

-) erronea fu la decisione del Tribunale di non tenere conto della circostanza che la notifica del pignoramento all’esecutato risultò negativa “per irreperibilità del debitore esecutato”; il pignoramento doveva pertanto ritenersi inesistente e non sanabile attraverso la notifica, da parte dei terzi pignorati, dei rispettivi atti di opposizione agli atti esecutivi al debitore.

3.7. Il motivo è manifestamente fondato.

Una volta mancata la notifica del pignoramento al debitore, l’esecuzione risultava inefficacemente incardinata, e nessun rilievo sanante avrebbe potuto avere,nè la tardività dell’eccezione da parte del terzo pignorato, nè la circostanza che il debitore, pur non avendo ricevuto la notifica del pignoramento, aveva però ricevuto, “in sostituzione” di quello, la notifica dell’atto d’opposizione compiuto dal terzo pignorato.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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