Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6587 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5173-19 proposto da:

A.S. rappresentato e difeso dall’avv. Lara Petracci,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Porto

Sant’Elpidio, via Adige n. 113;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 7

agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1656/18, pubblicata il 7 agosto 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione in tutte le sue forme, proposta da A.S., cittadino proveniente dal Ghana, che ha riferito di aver abbandonato il Ghana per timore delle conseguenze che gli sarebbero potute derivare da un incidente sul lavoro in cui aveva perso la vita un collega con il quale aveva litigato il giorno prima dell’infortunio, del quale era stato accusato dai familiari del defunto.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto scarsamente credibile, sotto molteplici aspetti, per genericità e carenza di minimi riscontri fattuali, il racconto del richiedente, evidenziando le circostanze del tutto inverosimili in cui sarebbe venuto a conoscenza dell’accaduto e rilevando oltretutto che il rischio di incarceramento temuto dal richiedente doveva ritenersi del tutto aleatorio, non risultando neppure che fosse stata presentata una denuncia nei suoi confronti.

Il giudice di appello ha del pari escluso il pericolo di un danno grave alla persona in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al giudizio di non credibilità del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, lacunosa e poco verosimile, anche in relazione al fatto che il ricorrente non ha neppure riferita se fosse stata presentata una denuncia contro di lui.

La Corte ha inoltre evidenziato che il timore paventato era del tutto aleatorio, non risultando neppure certa l’esistenza di un procedimento penale o di indagini a carico del richiedente.

Da ciò il rigetto della protezione internazionale.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Nel caso di specie, la scarsa credibilità del racconto e la mancanza di uno specifico riscontro al timore di essere arrestato da parte del richiedente, impedisce di ritenere sussistente una minaccia individuale alla vita o alla persona dello stesso.

In ogni caso, la censura afferente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta assolutamente generica e di conseguenza priva di decisività, fermo restando che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere del medesimo di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a).

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, per carente valutazione del presupposto per la concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria e con esso il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte territoriale ha confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui non era ravvisabile una tale intensità e diffusione del conflitto armato da determinare una situazione di pericolo per il solo rientro nel paese di origine.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili citate in motivazione (Report di Amnesty International 2016/2017), che la zona di provenienza dell’immigrato (Ghana) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), laddove gli episodi di violenza comune, pure registrati nell’area in oggetto, non valgono evidentemente ad integrare, per la loro episodicità e limitata rilevanza, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).

Il ricorrente si limita peraltro a censurare, in via del tutto generica, l’accertamento della Corte territoriale, contrapponendo ad esso una diversa valutazione della situazione di fatto, ma senza indicare le fonti e le informazioni idonee a contrastare l’accertamento del giudice di merito (Cass. 13858 del 31.5.2018).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 19,35 e 36, censurando la statuizione della Corte territoriale che ha respinto la domanda di protezione umanitaria per aver omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra condizioni soggettive del richiedente nel nostro paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel suo paese di origine.

Il ricorrente rileva, in particolare, di avere una compagna e di essere padre di una bambina di circa un anno nata in Italia, onde il suo allontanamento determinerebbe una grave pregiudizio per l’intera famiglia e segnatamente per la figlia di tenerissima età.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto evidenziata l’insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata ad altri istituti, quali l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell’interesse del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

Com’è noto, tale norma prevede che l’espulsione di un minore straniero possa essere adottata solo a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del Questore, dal tribunale per i minorenni; quanto al genitore, l’art, 31 prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del testo unico.

Come si vede la tutela del minore si attua al di fuori dell’ambito di applicazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed anzi D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano;

D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del resto, definisce le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito stupri, torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche ” i genitori singoli con figli minori”.

Orbene, nel caso di specie lo stesso richiedente deduce di avere una compagna.

Considerato dunque che la disposizione su richiamata non sembra potersi interpretare estensivamente e che il richiedente non allega alcun altra specifica situazione di vulnerabilità, nè indica alcun concreto elemento sulla sua integrazione nel nostro paese, pure tale censura va disattesa.

Va inoltre evidenziato che, anche con riferimento alla protezione umanitaria, l’attendibilità della narrazione, esclusa da entrambi i giudici di merito, svolge un ruolo rilevante, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo, in quanto solo la sua credibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il ricorso va dunque respinto e considerato che il Ministero non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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