Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6586 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

O.D., elettivamente domiciliato in Roma, via di san

Giacomo n. 22, presso gli avv.ti Flauti Luigi e Alessandra Flauti,

che lo rappresentano e difendono unitamente all’avv. Andrea Gorgoni,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 77/26/08, depositata il 26 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Alessandra Flauti per il controricorrente;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dello Stato dott.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo di ricorso ed il rigetto degli altri.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/26/08, depositata il 26 novembre 2008, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di O.D., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2004.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale l’Ufficio aveva sostenuto la tesi dell’assoggettamento ex lege all’IRAP degli agenti di commercio in quanto titolari di reddito d’impresa, appare manifestamente infondato, dovendo ritenersi che la questione sia stata implicitamente rigettata.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alla stessa questione di cui al motivo precedente, appare inammissibile, poiche’ trattasi di questione di diritto, rispetto alla quale non e’ prospettabile una censura attinente alla motivazione, in ragione del potere correttivo spettante a questa Corte ex art. 384 c.p.c., u.c..

4. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo (in quanto l’agente di commercio, quale titolare di reddito d’impresa, sarebbe ex lege soggetto all’IRAP), appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c),l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).

5. Il quarto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, appare invece manifestamente fondato, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla presenza per gli anni in contestazione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente) di collaboratori non occasionati, la motivazione della sentenza, che ha invece escluso la presenza di struttura organizzativa, si rivela apodittica ed inadeguata.

6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del quarto motivo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il quarto motivo di ricorso e lo rigetta per il resto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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