Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6586 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26189/2012 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MEDUGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MATARRESE;

– ricorrente –

contro

IL SOLE 24 ORE S.p.A. c.f. (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO ANGELO FOCHETTI 29, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ARNO’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1958/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ANTONIO MATARRESE, difensore del ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato SALVATORE CUZZOCREA, delegato dall’Avvocato GAETANO

ARNO’ difensore della controricorrente, che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.P. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Sole 24 ore S.p.a. al fine dell’accertamento dei vizi e della inidoneità all’uso del programma software di cui in atti, acquistato dalla predetta società convenuta, nei cui confronti si chiedeva conseguentemente la declaratoria di risoluzione del contratto inter partes del 17.7.1998 per inadempimento di non scarsa importanza della venditrice, con condanna della medesima alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto stesso, declaratoria di legittimità ex art. 1460 c.c., dell’interruzione dei pagamenti e condanna al risarcimento dei danni patiti della stessa convenuta società.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell’avversa domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, formulando in via riconvenzionale domanda per il pagamento dei canoni non corrisposti per gli anni 2000/2001 relativi al contratto di licenza di uso del software.

Il Tribunale, con sentenza n. 12615/2008, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa della società venditrice, condannata a restituire al C. la somma di Euro 1.160,00, oltre interessi, per spese documentate in dipendenza del contratto risolto, nonchè della somma di Euro 4mila, così equitativamente determinata, a titolo di risarcimento danno e delle spese di lite.

Avverso la suddetta decisione, di cui chiedeva la riforma, Il C. interponeva appello resistito dalla appellata società, la quale proponeva – a sua volta – appello incidentale.

L’adita Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1958/2012, accoglieva l’appello incidentale, rigettava tutte le domande proposte dal C., condannato al pagamento della somma di Euro 2.726,89 a titolo di dovuti canoni, oltre interessi, nonchè delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre il C. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito con controricorso dalla società intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione di norme di diritto” con riferimento all’art. 1455 c.c.. La doglianza posta dal ricorrente a base del motivo è sostanzialmente incentrata sulla contestatone del giudizio fattuale della Corte di merito di “scarsa importanza del vizio del programma avuto riguardo all’interesse dell’acquirente”.

Come emerge dalla gravata decisione, adottata col supporto di apposita CTU, la minima difettosità riscontrata (ed, a quanto pare, sostanzi,antesi in una leggero “lentezza del programma”, peraltro relativa a particolari circostanze) non sostanziava – come acclarato con motivata decisione dalla Corte territoriale – “problemi che possono qualificarsi come vizi e difetti di tale gravità ed entità da rendere il programma del tutto privo delle qualità promesse o essenziali all’uso cui era destinato”.

Il motivo, quindi, pone, in modo infondato, una questione di violazione di norma di diritto, violazione che – in ogni caso – non risulta esservi stata (nè la parte enuncia al riguardo quale specifico principio sarebbe stato violato dalla Corte territoriale con la gravata decisione) e che, comunque, sarebbe infondata presupponendo una determinata valutazione, nel merito, del vizio della cosa, che – così si avrà modo di specificare di seguito – non è stato riscontrato.

Il motivo, quindi, va rigettato perchè infondato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte del primo giudice: nella specie dell’art. 91 c.p.c.”.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso, nella sostanza, si contesta non un errore della decisione oggi gravata, ma – a ben vedere – un preteso errore della prima decisione.

Significativamente recita testualmente il ricorso “nulla si legge nella sentenza di primo grado circa l’attribuzione delle spese di consulenza tecnica…….”.

Peraltro l’impugnata sentenza, nell’accogliere l’appello incidentale, non poteva che caricare all’originario attore le spese giudizio.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” asseritamente in ordine alla “mancanza di prova sul danno patrimoniale”

Il motivo è assolutamente generico e, nel momento in cui fa questione del danno, prescinde dalla ritenuta insussistenza della difettosità.

Appare, quindi di tutta evidenza che il motivo qui scrutinato finisce col riguardare una eminente valutazione, in fatto, già adeguatamente svolta dalla Corte di merito.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare e per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14.11 2013, n. 25608).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccdmbenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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