Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6585 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., legale rappresentante della Sandrolini

Rappresentanze s.a.s. di Sandrolini Andrea e C;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 10/02/08, depositata il 3 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato generale dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso e l’accoglimento del secondo.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 10/02/08, depositata il 3 marzo 2008, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di S.A., legale rappresentante della Sandrolini Rappresentanze di Sandrolini Andrea e C. s.a.s., esercente attivita’ di agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo (in quanto l’agente di commercio, quale titolare di reddito d’impresa, sarebbe ex lege soggetto all’IRAP), appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).

3. Il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, appare invece manifestamente fondato, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla sussistenza per gli anni in contestazione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente) di quote di ammortamento e spese per immobili, la motivazione della sentenza, che ha invece escluso la presenza di struttura organizzativa, si rivela inadeguata.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del secondo motivo, rigettato il primo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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