Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6584 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22853/2018 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Fraternale per procura speciale redatta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno Ministero dell’Interno, ex lege domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura

Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 8294/18 del Tribunale di Ancona, depositato il

3 luglio 2018;

udita, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2022, la relazione della

causa svolta dal Consigliere Vannucci Marco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Ceroni Francesca, che ha concluso chiedendo la declaratoria

di inammissibilità del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato dello Stato Alberto Giva che

ha concluso chiedendo: la declaratoria di inammissibilità del

ricorso; in subordine, il suo rigetto.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Ancona rigettò le domande di L.B. (di nazionalità gambiana) volte a ottenere, rispettivamente, l’accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che L. chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria;

che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

che con ordinanza interlocutoria del 18 febbraio 2020 la trattazione della causa è stata rimessa a pubblica udienza di discussione alla luce della questione coinvolta dall’unica censura svolta dal ricorrente (conformità alla legge di decreto emesso da collegio non costituto con la partecipazione del giudice onorario di tribunale, non facente parte della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Ancona, che ha tenuto l’udienza di comparizione);

che all’odierna udienza il pubblico ministero ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che la procura speciale per la sua proposizione non contiene anche la certificazione della data del suo conferimento successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato;

che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come quello in questa sede impugnato) dall’odierno ricorrente conferita al difensore che l’atto ha sottoscritto (avvocato Antonio Fraternale), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l’indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l’autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: “Per autentica”);

che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021;

che secondo tale interpretazione la disposizione teste’ citata richiede, “quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”;

che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte relativa all’obbligo del difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite – della cui conformità alla Costituzione ha dubitato l’ordinanza di rimessione n. 137 del 2021 di questa Corte -, è stato da Corte Cost., sent. n. 13 del 2022 ritenuto non contrastante con gli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; agli artt. 46,18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848);

che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato;

che a tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anticipate dalla parte vittoriosa nella misura in dispositivo liquidata;

che, inoltre, la teste’ citata sentenza resa a sezioni unite ha affermato (sul punto componendo contrasto di giurisprudenza) il principio secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

che anche tale statuizione va dunque emessa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese processuali da questi anticipate liquidate in Euro 2.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge, nonché spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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