Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6584 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2208-19 proposto da:

F.N. rappresentato e difeso dall’avv. Lara Petracci,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Porto

Sant’Elpidio, via Adige n. 113;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 4

luglio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1228/18, pubblicata il 4 luglio 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da F.N., cittadino proveniente dal Senegal il quale ha riferito di aver abbandonato il paese a seguito del conflitto con il padre che lo aveva cacciato di casa e minacciato di morte se non avesse ripreso gli studi, escludendo ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per la vaghezza e mancanza di credibilità del racconto che per l’ambito strettamente privato della vicenda.

La Corte ha inoltre escluso il pericolo di un danno grave alla persona del richiedente in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con due motivi il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione del principio devolutivo per avere la corte territoriale posto a fondamento della statuizione di rigetto della domanda, la scarsa credibilità del richiedente, laddove l’affermazione del giudice di primo grado di credibilità del racconto non era stata impugnata.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, in quanto non censura l’autonoma – e principale – ratio decidendi della pronuncia, che ha negato la protezione internazionale, sul rilievo del carattere strettamente privato della vicenda narrata, evidenziando ad integrazione (“…d’altra parte”) l’estrema genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione di norme di legge deducendo la carente valutazione dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, lamentando che la Corte abbia omesso di accertare, come era invece tenuta a fare, se i conflitti di natura privata non potessero in ogni caso determinare l’esposizione a rischio per la vita ed incolumità fisica del richiedente, a causa della mancata protezione da parte dei soggetti pubblici cui è demandata la funzione della pubblica sicurezza.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare i dovuti accertamenti, sia in riferimento alla situazione di violenza generalizzata dell’area di provenienza del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), che per la valutazione dell’esistenza di una situazione di vulnerabilità meritevole di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Conviene premettere che, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente, non esclude l’onere del richiedente di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda: l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo anzi l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se sussistano i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018; 23033/2019).

Nel caso di specie, il richiedente, quanto alla prima censura non risulta di aver allegato di essersi rivolto all’autorità di pubblica sicurezza senza ottenere alcuna tutela.

Nè ha inoltre allegato una circostanza attinente alla notoria inaffidabilità del sistema giudiziale e di polizia di quel paese dal quale desumere l’impossibilità di ottenere alcuna forma di tutela. Un tale circostanza, che non risulta nè dedotta, nè richiamata con censura autosufficiente, non può certo essere oggetto di accertamento promosso ex officio dal giudice.

Quanto alla seconda censura, relativa alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la doglianza è del tutto generica, posto che il ricorrente si limita a contrapporre all’apprezzamento di merito della Corte territoriale, una diversa valutazione della situazione del Senegal, senza peraltro specificamente indicare quali siano le fonti o gli elementi omessi che, rappresentando una situazione di conflitto armato o di violenza diffusa, in concreto avrebbero potuto determinare l’accoglimento della pretesa.

Del pari inammissibile per i medesimi motivi la terza censura relativa alla protezione umanitaria.

Anche con riferimento a tale forma di protezione, il ricorrente deduce essenzialmente che non vi sarebbe stata attivazione da parte del giudice dei poteri istruttori.

Anche in tal caso la censura è inammissibile per genericità.

Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone l’allegazione, in capo al ricorrente, di una ben determinata situazione di “vulnerabilità”, che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, a fronte della statuizione della Corte territoriale secondo cui non erano state allegate specifiche situazioni di vulnerabilità, il ricorrente si limita a lamentare la mancata attivazione del potere officioso da parte del giudice, ma non individua alcuna concreta condizione di vulnerabilità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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