Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6583 del 14/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11603-2013 proposto da:

ZEUS COSTRUZIONI MECCANICHE di B.A. & C. S.a.s.,

(già Zeus Costruzioni Meccaniche di B. & C. S.n.c.)

p.iva (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA

41, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TREZZI;

– ricorrente –

contro

ALBERICI S.p.A., (già ALBERICI S.r.l.) p.iva (OMISSIS), in persona

del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RUFINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO

RUFINI;

OVERMACH S.p.A. p.iva (OMISSIS), in persona del socio accomandatario

e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

CARLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO SCOTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1151/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito DIEGO RUFINI, difensore della Soc. ALBERICI, che si è

riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato DANIELA CARLETTI, difensore della Soc. OVERMACH, che

si è riportata agli scritti difensivi;

udito il PM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.5.2000, la Alberici s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la Overmach S.p.a., esponendo: a) di avere acquistato dalla convenuta, in data 29.12.1998, per il prezzo di Lire 144.000.000 (iva inclusa), una macchina utensile (fresatrice universale Zeus FBS), prodotta dalla Zeus Costruzioni Meccaniche di B. & C. s.n.c.); b) che il macchinario era stato consegnato in data 15.1.1999 e che da subito aveva presentato vari difetti di funzionamento, tempestivamente denunciati con fax dell’8 (diretto alla Zeus s.n.c.) e del 16.4.1999 (inoltrato anche alla Overmach s.p.a.); c) che erano seguiti interventi di riparazione, anche da parte della stessa ditta produttrice, i quali, tuttavia, non erano stati idonei alla eliminazione dei vizi.

Tutto ciò esposto, l’attrice chiedeva che, accertato l’inadempimento della venditrice all’obbligo di garanzia, la stessa fosse condannata all’adempimento con l’eliminazione dei vizi, e che, accertato il minor valore effettivo del bene, venisse ridotto il prezzo dello stesso, con condanna della convenuta “alla restituzione della differenza tra l’importo percepito ed il minor prezzo da corrispondersi alla luce dell’effettivo valore della fresatrice”, con revoca, pertanto, del decreto ingiuntivo ottenuto dalla medesima convenuta in data 31.5.2000 per il pagamento dell’ultima rata del prezzo, non corrisposta dalla Alberici s.r.l. (pari a Lire 12.600.000).

La società convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da controparte e di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta produttrice del macchinario, per essere dalla stessa manlevata, nell’ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla attrice nei suoi confronti.

In particolare, la convenuta sosteneva che i difetti lamentati dalla controparte erano di lieve entità ed erano stati per lo più risolti e che, per gli altri, la stessa Alberici s.r.l. si era resa indisponibile alla risoluzione dei problemi, sicchè la situazione era imputabile alla stessa. La Overmach s.p.a. sosteneva, inoltre, che, in base agli accordi contrattuali, era stata pattuita la garanzia di buon funzionamento del macchinario (art.8), con esclusione della garanzia per i vizi, da ciò derivandone che la Alberici s.r.l. poteva esercitare solo l’azione volta ad ottenere l’esatto adempimento, mentre era da escludere la possibilità di esercizio della azione per la riduzione del prezzo (cd. “quanti minoris”).

La Overmach s.p.a. negava, comunque, che l’attrice potesse esercitare contemporaneamente entrambe le azioni. Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della Zeus Costruzioni Meccaniche di B. & C. s.n.c., quest’ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti formulate.

La Zeus s.n.c., in particolare, eccepiva sia la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, dal momento che nessuna contestazione era stata formalmente e ritualmente sollevata dalla Overmach s.p.a. prima del fax del 3.8.1999, che la prescrizione ex artt. 1495 e 1226 c.c., perchè l’azione era stata esercitata, oltre un anno dalla consegna.

In data 31.5.2000, poi, la Overmach s.p.a. aveva ottenuto dal Tribunale di Parma un decreto ingiuntivo nei confronti della Alberici s.r.l. per il pagamento dell’ultima rata insoluta del prezzo di vendita (pari a Lire 12.600.000); tale decreto, notificato in data 5.6.2000, era stato opposto dalla debitrice con atto notificato il 4.7.2000, e la causa di opposizione era stata riunita alla precedente causa promossa dalla stessa Alberici s.r.l.

Espletata una c.t.u., il Tribunale di Parma, con sentenza n. 241/05, revocava l’opposto decreto ingiuntivo, accertando l’inadempimento da parte della venditrice Overmach s.p.a. in ordine alla garanzia per i vizi della fresatrice, di cui riduceva il prezzo del 30%, condannando la medesima Overmach s.p.a. a pagare alla Alberici s.r.l. la somma di Euro 15.803,58, oltre accessori e spese; condannava, inoltre, la chiamata in causa Zeus s.n.c. a tenere indenne la Overmach s.p.a. da ogni pregiudizio conseguente la suddetta condanna, nonchè al pagamento delle spese processuali.

In particolare, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni preliminari e, nel merito, rilevava che il c.t.u. aveva accertato che sulla macchina, malgrado gli interventi operati, erano rimasti vari difetti di funzionamento non addebitabili ad “improprio utilizzo” o a difetto di manutenzione da parte della Alberici.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Zeus s.n.c. (chiamata in causa in primo grado), chiedendone la riforma con declaratoria di intervenuta decadenza della chiamante Overmach s.p.a. dal diritto alla garanzia per i vizi ex artt. 1490 e 1491 c.c. (ovvero art. 2226 c.c.) per tardività della denuncia ex art. 1495 c.c., e di intervenuta prescrizione dell’azione di garanzia dei vizi ex artt. 1490 e 1491 c.c. (ovvero ex art. 2226 c.c.) per l’omessa proposizione dell’azione nei termini di cui agli artt. 1495 c.c., con conseguente declaratoria di inoperatività della manleva invocata dalla Overmach s.p.a.. Nel merito, chiedeva, comunque, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti formulata in quanto infondata.

Overmach s.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale proposto da Zeus Costruzioni Meccaniche s.n.c. e formulando in via subordinata e condizionatamente all’accoglimento, anche parziale, dell’appello principale, appello incidentale finalizzato ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni domanda proposta dalla Alberici s.r.l. nei suoi confronti.

Anche la Alberici s.p.a. si costituiva, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1151/2012 del 21.8.2012, ha rigettato l’appello sulla base (per quanto nella presente sede ancora rileva) delle seguenti considerazioni: era risultato ampiamente provato che la Zeus s.n.c. avesse ricevuto, con il fax inoltratole dalla Alberici s.r.l. in data 8.4.1999, dettagliata e tempestiva notizia dei vizi lamentati dall’acquirente finale; poichè le denunce dei vizi della macchina, pur provenendo direttamente dall’acquirente Alberici, erano state inviate per conoscenza anche alla Overmach, doveva ritenersi che la prima si fosse rivolta alla Zeus su indicazione della Overmach e che, quindi, nel denunciare i difetti, avesse agito anche per conto di questa; in ogni caso, nella fattispecie, l’esistenza di una tempestiva denuncia e di un tempestivo esercizio dell’azione di garanzia non era necessaria in conseguenza del riconoscimento dei vizi operato dalla Zeus s.n.c. con fax del 2.6.1999 inviato sia alla Alberici s.r.l. che alla Overmach s.p.a., che aveva determinato l’insorgenza di un’obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 c.c. e soggetta, invece, soltanto alla prescrizione ordinaria decennale; il c.t.u. aveva escluso che i difetti segnalati fossero in qualche modo riferibili alle modifiche apportate alla macchina utensile dopo l’acquisto a richiesta della Alberici s.p.a.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Zeus Costruzioni Meccaniche di B.A. & C. s.a.s., sulla base di due motivi. La Overmach s.p.a. e la Alberici s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente, a suo dire, rigettato le sue eccezioni di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia, reputando che la Alberici avesse denunciato i vizi agendo anche per conto della Overmach e che essa, con il fax del 2.6.1999, avesse riconosciuto il vizio assumendosi un’obbligazione autonoma soggetta al termine di prescrizione decennale, senza considerare che, nell’ipotesi di vendita cd. a catena, vi sono tanti distinti rapporti contrattuali indipendenti quanti sono i successivi acquirenti del bene, che la denuncia da parte della Overmach (suo acquirente diretto) era stata inoltrata dopo sette mesi dalla consegna, che, in assenza di una specifica volontà sostitutiva, non poteva parlarsi di novazione dell’originario obbligo di garanzia e che l’atto di chiamata in causa le era stato notificato a distanza di oltre un anno dal predetto fax.

1.1. = Il motivo è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. 13/11/2012, n. 19702) in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. Ciò in quanto, in tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 c.c. e ss., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che il compratore non dispone – neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. Pertanto, se l’acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo (nei quali casi, in presenza di un riconoscimento dei vizi, la prescrizione, pur interrotta, resta annuale) ma chiede l’esatto adempimento dell’obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all’art. 2946 c.c..

Nel caso di specie, la originaria attrice aveva agito per ottenere la condanna della sua venditrice alla eliminazione dei difetti riscontrati e, previa riduzione del prezzo, “alla restituzione della differenza tra l’importo percepito ed il minor prezzo da corrispondersi alla luce dell’effettivo valore della fresatrice” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tuttavia, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 241/05, poi confermata dalla Corte d’Appello, ha accolto (ma, sul punto, non vi è stata contestazione, con la conseguenza che la pronuncia è passata in giudicato) la sola domanda di riduzione del prezzo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Orbene, mentre la domanda di eliminazione dei vizi sarebbe stata soggetta, anche in mancanza di prova di un accordo con efficacia novativa, al termine decennale di prescrizione, con riferimento all’actio quanti minoris, il riconoscimento cd. operoso non determina l’applicazione della prescrizione ordinaria, ma solo l’interruzione di quella annuale.

In quest’ottica, avendo la Corte felsinea accolto la sola domanda di riduzione del prezzo, la relativa azione si sarebbe prescritta, in quanto, a seguito del fax datato 2.6.1999 (avente valenza interruttiva della prescrizione), la chiamata in causa a titolo di garanzia della Zeus è avvenuta con atto notificato solo l’11.9.2000.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la corte locale erroneamente, a suo dire, ritenuto che il fax del 2.6.1999 da essa inoltrato alla Alberici (e, per conoscenza, alla Overmach) contenesse il riconoscimento dei vizi, nonostante nello stesso non fossero indicati difetti ed a quale riparazione e/o garanzia si riferisse (ben potendo riguardare diversi rapporti contrattuali in corso con la Alberici rispetto alla medesima macchina) e, benchè, nel frattempo, la Alberici avesse trasformato il bene acquistato, facendovi realizzare dalla Zeus varie modifiche.

2.1.= Il motivo è inammissibile (in quanto, da un lato, omette, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere il contenuto del fax e, dall’altro, prospetta solo una interpretazione alternativa del documento rispetto a quella fatta propria dalla corte di merito) e, comunque, infondato (atteso che la motivazione resa sul punto appare coerente dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico – cfr. pag. 11 della sentenza – e la censura non attinge il passaggio logico contenuto a pag. 12 – secondo cui il c.t.u. aveva escluso che i difetti segnalati fossero in qualche modo riferibili alle modifiche apportate alla macchina utensile dopo l’acquisto a richiesta della Alberici s.p.a. -).

In definitiva, il ricorso appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, con riferimento al primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta sulla base di una relazione predisposta dall’assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA