Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6582 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARREDA UFFICI di INTERRANTE A. e MANISCALCO F. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 9/35/07, depositata il 27 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

di ricorso, assorbito il primo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 9/35/07, depositata il 27 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di recupero di credito d’imposta emesso nei confronti della s.n.c. Arreda Uffici di Interrante A. e Maniscalco F. in relazione al credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che il menzionato avviso di recupero costituisse un provvedimento atipico inesistente, in quanto non previsto dalla legislazione dell’epoca, essendo stato introdotto solo successivamente dalla L. n. 311 del 2004.

La società contribuente non si è costituita.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, si chiede a questa Corte se violi l’art. 19 in rubrica il giudice del merito che in una fattispecie, come la presente, in cui si controverte dell’incentivo all’occupazione L. n. 388 del 2000, ex art. 7, escluda l’impugnabilità autonoma dell’avviso di recupero, misconoscendone la natura di diniego e/o revoca di agevolazione, di contro attestata dalle modalità stesse della fruizione del predetto incentivo (sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con altri tributi), appare manifestamente fondato (con assorbimento del primo motivo): questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (fattispecie relativa ad avviso di recupero di un credito di imposta per insussistenza dei requisiti del beneficio, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, emesso prima dell’entrata in vigore della L. n.311 cit.) (Cass. n. 4968 del 2009;

cfr., anche, in generale sull’art. 19 cit., Cass., Sez. un., n. 10672 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il primo”;

che la società intimata non si è costituita neanche a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso, validamente eseguita a seguito di ordinanza di questa Corte resa all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2009;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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