Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6582 del 14/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23075-2012 proposto da:

G.M.M., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO IANNONE;

– ricorrente –

contro

A.G.A., (OMISSIS), A.L. (OMISSIS), in proprio e

quali amministratori e legali rappresentanti dell’IMPRESA EDILE

F.LLI G. & L.A. s.d.f., c.f. (OMISSIS), domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato MAURIZIO SANTE MASELLIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1046/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LEONARDO IANNONE, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso con cassazione nel merito per i

motivi 2^, 4^ e 5^;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del 5^ e del 6^

motivo e per il rigetto dei restanti motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M.M. con atto di citazione del 5 febbraio 1997, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani, A.G.A. ed A.L. in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Impresa Edile fratelli G. e L.A., chiedendo che venisse accertata la natura definitiva del contratto intercorso tra le stessi parti ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile, siti in (OMISSIS) ed, in subordine, l’esecuzione forzata in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c. per inadempimento dei convenuti; chiedevano, ancora, che venisse accertato che 20 cambiali per complessive Lire 184.446.000 erano state illecitamente emesse su pressioni dei convenuti e che questi venissero condannati alla restituzione dei titoli.

I convenuti si costituivano in giudizio e deducevano che il contratto di cui si dice aveva natura preliminare ed eccepivano l’inammissibilità dell’azione avanzata ai sensi dell’art. 2932 c.c., di aver ricevuto dall’attrice acconti per Lire 170.000.000, mentre per il residuo prezzo il regolamento cambiario non era stato rispettato ed era stato rinnovato venendo onorato per importi modesti.

Chiedevano che fosse accertato l’inadempimento dell’attrice e, conseguentemente, venisse dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna della G. al pagamento della penale. In subordine, chiedevano la condanna dell’attrice al pagamento del residuo prezzo pari a Lire 307.000.000 oltre accessori e alla corresponsione di una somma equivalente al valore di godimento di utilizzo dell’appartamento a far data dalla consegna avvenuta il 18 novembre 1992.

Espletata la fase istruttoria, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1046 del 2004, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, accertato l’inadempimento grave dei convenuti all’obbligo di stipula dell’atto definitivo, condannava i medesimi al pagamento della penale nonchèdl rimborso a favore di G. dei due terzi delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi su appello proposto da A.G.A. ed A.L. in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Impresa Edile fratelli G. e L.A., a contraddittorio integro, con sentenza n. 1046 del 2011 accoglieva in parte l’appello e per l’effetto annullava i capi 2,3,4 del dispositivo della sentenza del Tribunale; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava G. inadempiente al preliminare al pagamento in favore dell’appellante principale della somma di Euro 516,54 a titolo di penale oltre interessi legali fino al soddisfo.

Secondo al Corte distrettuale G. non aveva fornito la prova dell’integrale pagamento del prezzo e pertanto doveva essere considerata inadempiente e conseguentemente andava escluso il grave inadempimento dell’impresa. La domanda di risoluzione avanzata dell’impresa era infondata posto che l’inadempimento della G. non integrava gli estremi delle gravità. Tuttavia, il contratto preliminare oggetto del giudizio, andava dichiarato risolto posto che le parti avendo chiesto la risoluzione non potevano più invocare l’adempimento, con conseguenti reciproci obblighi restitutori.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. con ricorso affidato a sei motivi, illustrati con memoria. A.G.A. ed A.L. in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Impresa Edile fratelli G. e L.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, G.M.M., lamenta vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 2932 c.c. e violazione dell’art. 232 c.p.c. in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta con riferimento alla non operatività della clausola pattizia di rinuncia alla esecuzione in forma specifica del contratto preliminare e per difetto della stessa motivazione in ordine all’efficacia probatoria della mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale deferito loro dall’attrice (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La ricorrente ritiene che la Corte territoriale nell’escludere ogni valenza anticipatoria degli effetti reali alla successiva scrittura del 18 novembre 1992 non avrebbe tenuto conto: a) che la promittente venditrice, come risulterebbe dalla memoria difensiva a seguito di appello incidentale avrebbe sostenuto che “gli odierni appellati incidentali ( A.G. e L.) non avevano mai sostenuto di non voler procedere alla stipula del contratto definitivo per effetto dell’esclusione del rimedio dell’esecuzione in forma specifica ma solo perchè la signora G. rifiutava di pagare il saldo prezzo dovuto”;

b) posto che i convenuti non hanno inteso sottoporsi al deferito interrogatorio formale, doveva considerarsi provato in causa che il pagamento, nei vari ratei e secondo modalità ivi puntualmente esposte da parte della G. della complessiva somma di Euro 346.250.000,era stato effettuato;

c) che i convenuti ebbero a dichiarare, attraverso il loro procuratore, che sussistevano concrete possibilità per stipulare il contratto definitivo;

d) che i convenuti avevano chiesto la condanna della G. al pagamento del saldo del prezzo pattuito. In considerazione di questi dati, la Corte avrebbe dovuto ritenere che il contratto definitivo, nel caso specifico, rappresentava, semplicemente, una formalizzazione di un trasferimento reale già effettuato.

1.1. = Il motivo è infondato.

Il ricorrente con il motivo in esame ripropone negli stessi termini una questione già esaminata e correttamente decisa dalla Corte distrettuale, la quale ha avuto modo di chiarire che: “(…) non può attribuirsi alla scrittura del (OMISSIS) la valenza di atto traslativo anticipatorio, ad efficacia reale, con salvezza del differimento della sola formalità dell’atto pubblico: sia perchè il documento non contiene alcun specifico riferimento a tale effetto, per il cui perfezionamento la forma scritta è richiesta ad substantiam; e sia, perchè l’atto contenente mera dichiarazione di consegna e di quietanza, risulta redatto in ossequio al punto 3) del preliminare che prevedeva la consegna materiale dell’immobile entro il 31 dicembre 1993 (…). Non può d’altra parte, ravvisarsi una rinuncia all’esclusione del rimedio nella consegna del bene nel novembre 1992, condotta questa attuativa, non già di una volontà traslativa, bensì dell’obbligo di attribuzione del possesso di fatto (…)” E di più, la Corte distrettuale ha osservato che “(….) le ragioni della mancata stipula rilevano ai fini della valutazione dell’inadempimento, ma non comportavano in ogni caso una diversa valutazione della natura e dell’atto e degli obblighi assunti (…)”. E’ questa, effettuata dalla Corte distrettuale, una ricostruzione della fattispecie coerente con i dati processuali e con una corretta qualificazione degli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), che per quanto non presenta vizi logici nè giuridici, è insindacabile nel giudizio di legittimità.

1.1.a) D’altra parte, va qui segnalato che il nostro sistema normativo non consente di identificare nè un contratto preliminare ad effetti reali, nè un contratto definitivo ad effetti anticipati: posto che il contratto preliminare, avendo ad oggetto l’impegno a prestare il consenso per la stipula di un futuro contratto, per sua stessa definizione, è un contratto ad effetti obbligatori; così come, è un non senso, assegnare ad un contratto definitivo, effetti preliminari. Piuttosto, come pure ha affermato questa Corte in altra occasione, le parti di un contratto preliminare di vendita possono anticipare alcuni effetti del contratto definitivo (effetti anticipati) quali il trasferimento del possesso del bene ed il pagamento del prezzo, di per sè non incompatibili con la natura preliminare del contratto di vendita, dando vita da un verso ad un contratto di comodato e, per altro, ad un contratto di mutuo, ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame.

1.1.a) E, comunque, al di là di queste considerazioni, le osservazioni della ricorrente, dirette a provare che l’Impresa edile quale promissaria venditrice non intendeva più avvalersi della clausola di esclusione dell’esecuzione forzata in forma specifica perchè si era in presenza di una mera formalizzazione di un trasferimento reale già operato, non sono idonee a contrastare l’interpretazione effettuata dal Tribunale e avallata dalla Corte di appello secondo cui gli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), integravano gli estremi del contratto preliminare ad effetti obbligatori.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1237 e 1728 c.c. e D.P.R. n. 1669 del 1933, art. 45 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nel punto in cui si prevede che il possesso delle cambiali da parte della debitrice valesse presunzione di pagamento delle somme in essa indicate. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che la promissaria acquirente G.M.M. fosse da considerare inadempiente ai patti contrattuali per non avere la stessa dimostrato di aver pagato l’intero prezzo e, specificatamente di aver effettivamente pagato tutte le cambiali che sono state prodotte in copia, dato che le stesse non riportavano l’indicazione di un effettivo pagamento normalmente annotato dalla banca presso cui i titoli erano stati presentati per l’incasso, non avrebbe tenuto conto che il possesso del titolo di credito originale da parte del debitore vale a stabilire la presunzione juris tantum di pagamento dell’importo recato dallo stesso superabile con la prova contraria gravante sul creditore il quale affermi che il possesso del titolo da parte del debitore trova un’altra spiegazione. Epperò, nel caso concreto l’impresa Alba pur avendo dichiarato che le cambiali erano state restituite per un presunto rinnovo delle stesse non avrebbe fornito la prova di tale asserto.

2.1. = In via preliminare, il Collegio dichiara l’inammissibilità della produzione degli originali degli effetti oggetto del giudizio, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. posto che non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Come ha già affermato questa Corte in altra occasione (Cass. 5974 del 18/03/2005) i documenti volti a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l’art. 372 c.p.c. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poichè essi comportano sempre l’esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d’ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto ai fini del giudizio.

2.2.= Nel merito il motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici,ma soprattutto perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come ha avuto modo di chiarire, esaustivamente, la Corte distrettuale “(…) indipendentemente dalla mancata produzione degli originali degli effetti, il cui possesso costituisce prova convincente del soddisfo dei titoli, il pagamento non può evincersi dalle annotazioni delle copie comprovanti girata e consegna per l’incasso e, non anche l’effettivo pagamento, giammai annotato dalla banca presso cui i titoli sono stati presentati per l’incasso. Al riguardo, del resto, la G. nell’eventualità dello smarrimento degli originali, dell’abusiva mancata restituzione o dell’indisponibilità per ragioni di giustizia penale, non ha giammai chiesto di provare, con acquisizioni di informative o di documentazione presso gli istituti di crediti competenti, il pagamento degli effetti, in tal caso regolarmente registrato (…)”.

Ora, come è del tutto evidente, la Corte distrettuale non ha messo in dubbio che il possesso dei titoli di credito vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 1669 del 1933, art. 45 ma ha escluso che le specifiche copie degli effetti depositati (indipendentemente dalla mancata produzione degli originali degli effetti) Provassero un avvenuto pagamento perchè le annotazioni riportate nelle copie richiamate comprovavano girata e consegna per l’incasso ma non anche l’effettivo pagamento, giammai annotato dalla banca presso cui i titoli sono stati presentati per l’incasso. Insomma, secondo la Corte distrettuale non essendo, i titoli depositati in copia (ma lo stesso sarebbe stato detto anche avendo presente gli originali degli effetti) provvisti della quietanza da parte del portatore, la conferma che il loro possesso di fatto esprimesse un avvenuto adempimento, avrebbe dovuto trovare riscontro in altri dati fattuali che la Corte distrettuale ha verificato che non erano stati nè offerti nè riscontrati ed anzi al contrario ha verificato che la parte interessata non aveva mai chiesto di completare quell’indizio di prova. Si tratta, come è del tutto evidente, di una valutazione compiuta dalla Corte distrettuale che, per quanto non presenta vizi logici o giuridici, non è sindacabile nel giudizio di cassazione. Senza dire che l’affermazione della Corte di cui si dice non è stata puntualmente e nei suoi termini reali, censurata.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione per erronea sussunzione della fattispecie di fatto nelle ipotesi assertive dell’inadempimento della parte promessa acquirente all’obbligazione del pagamento del prezzo o dell’offerta del saldo. Conseguente erronea applicazione della disciplina normativa dell’inadempimento contrattuale, in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta (artt. 1453 e 1460 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 366 c.p.c.).

Ritiene la ricorrente che la Corte distrettuale nel considerare inadempiente la promissaria acquirente non avrebbe tenuto conto che la stessa aveva da sempre offerto il pagamento dell’ipotetico saldo che sarebbe risultato dovuto, al momento della stipula dell’atto definitivo. Pertanto, in presenza di una costante valida ed efficace offerta di saldo del prezzo la Corte di merito, giammai, avrebbe potuto ritenere inadempiente la promissaria acquirente.

3.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè anche questo motivo si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, ma, soprattutto, perchè la ricorrente non tiene conto che l’offerta di adempiere non è, comunque, adempimento, ma semplice riconoscimento della sussistenza di un proprio obbligo e disponibilità all’adempimento. Piuttosto, l’offerta di pagamento del prezzo residuo è presupposto per l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.c..

L’inadempimento e/o l’adempimento va riscontrato e valuto rispetto alle condizioni contrattuali o, comunque, rispetto agli impegni assunti con il contratto.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta falsa applicazione delle norme disciplinanti l’interpretazione del contratto con riferimento alla scrittura del (OMISSIS) (artt. 1362, 1363 1366 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo costituente l’effettiva portata della quietanza recata dalla scrittura del (OMISSIS) quanto all’intero versamento del prezzo pattuito (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ritiene la ricorrente, che la Corte distrettuale, nel considerare inadempiente la promissaria acquirente non avrebbe tenuto conto della quietanza liberatoria sottoscritta e non disconosciuta dai sigg. A. datata (OMISSIS). L’osservazione della Corte distrettuale secondo cui le parti “con la scrittura del (OMISSIS) davano atto di non avere null’altro a pretendere (…) tuttavia. la quietanza era subordinata al buon fine del regolamento cambiario”, non teneva conto che la subordinazione al buon fine del regolamento cambiario espressa dalle parti con l’atto del (OMISSIS) non riguardava la quietanza del prezzo dell’acquisto ma l’importo di tutti gli ordinativi extracontrattuali sottoscritti di volta in volta ed accettati. In buona sostanza, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che con la medesima scrittura venivano rilasciate due diverse ed autonome quietanze: la prima con riguardo al prezzo di acquisto del bene di cui si dice e la seconda per i costi delle opere extracontrattuali di volta in volta ordinati dalla parte acquirente ed eseguiti dalla parte venditrice, e solo quest’ultima risultava condizionata al buon fine del regolamento cambiario.

4.1.= Il motivo è inammissibile.

E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Orai l’eccezione secondo la quale con la scrittura del (OMISSIS), venivano rilasciate due diverse ed autonome quietanze: la prima con riguardo al prezzo di acquisto del bene di cui si dice e la seconda per i costi delle opere extracontrattuali di volta in volta ordinati dalla parte acquirente ed eseguiti dalla parte venditrice, e solo quest’ultima risultava condizionata al buon fine del regolamento cambiario, dalla sentenza impugnata non risulta che sia stata prospettata nel giudizio di appello nè che sia stata oggetto di esame.

Senza dire che la ricorrente non ha tenuto conto che l’eccezione di cui si dice non risulterebbe neppure coerente con l’atto di citazione per la parte in cui è stata ripotata a pag. 16 dell’atto di ricorso, da cui risulta che il regolamento cambiario alla data del (OMISSIS) riguardava, ancora, il pagamento del prezzo dell’immobile oggetto di controversia e non, invece, i lavori e le forniture differenziali per i quali è indicato il semplice costo di Lire 4.750.000.

5.= Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione della disciplina della risoluzione del contrato per inadempimento (artt. 1453, 1454, 1455 e 1460 c.c.) e di quella relativa alla clausola penale risarcitoria (art. 1382 c.c.) (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul fatto controverso e decisivo dell’offerta formale del saldo prezzo tempestivamente formulata dalla promissaria acquirente (art. 2932 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente ritiene che Corte distrettuale avrebbe motivato in modo contraddittorio e, comunque, insufficiente la disposta risoluzione del contratto preliminare, oggetto del giudizio, posto che la Corte distrettuale da un verso, ha escluso un inadempimento in forma grave della promissaria acquirente, mentre, poi, ha contemplato lo stesso inadempimento per pronunciare la risoluzione del contratto per colpa della promissaria acquirente, giacchè l’impresa avrebbe avuto valide ragioni per opporsi alla stipula del definitivo. Senza dire, sempre secondo la ricorrente, che le ragioni cui fa riferimento la Corte non solo non erano valide, ma, addirittura, dovevano considerarsi insussistenti.

5.1. = Il motivo è infondato perchè non coglie la ratio decidendi, posto che la Corte non ha disposto la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della promissaria acquirente, ma come afferma la sentenza impugnata “(…) il preliminare deve ritenersi in ogni caso risolto non potendo le parti invocarne più l’adempimento (….) ” e la ragione “non potendo più invocarne l’adempimento” non è stata oggetto di specifica censura.

6.= Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). La ricorrente ritiene che il laconico contenuto della decisione con la quale la Corte distrettuale avrebbe stabilito il maggior carico delle spese in danno dell’odierna ricorrente, limitato al richiamo dell’esito complessivo del giudizio, non ottempererebbe in congrua misura a quelli che sono i parametri legali fissati dall’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

6.1. = Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato la normativa di cui all’art. 91 e 92 c.p.c.. Intanto, va qui premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Ciò posto e nel rispetto di questi principi la Corte distrettuale ha ritenuto di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio nella misura di un terzo tenendo conto che l’appello principale proposto dai sigg. A. non era stato accolto nella sua totalità, posto che era stato escluso un inadempimento grave della sig.ra G. e per altro che le domande tutte della G. era state respinte.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euuro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA