Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6582 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31856/2018 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’avv. LUCANA

CRIACO, e elettivamente domiciliato c/o lo studio della stessa, in

Udine, Via N. Sauro n. 8;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO COMAND;

– controricorrente –

e contro

ADRIATICA MARINA PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE TURISTICO PORTUALI

SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 413/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 19 aprile 2007, F.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la Adriatica Marina S.p.A. esponendo che M.G., di concerto con il personale di Adriatica Marina S.p.A., aveva ormeggiato il (OMISSIS) l’imbarcazione di proprietà di F., modello (OMISSIS), presso il porto turistico di (OMISSIS) dopo avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riscontrando, la mattina seguente, il parziale affondamento della imbarcazione con conseguenti danni al natante. Lamentava, pertanto, il mancato adempimento all’obbligo di custodia derivante dal contratto di ormeggio stipulato con Adriatica Marina S.p.A. e l’inadempimento del M., che aveva eseguito i lavori, per avere omesso i necessari controlli sull’imbarcazione. Si costituiva la società Adriatica Marina contestando la qualificazione del rapporto come deposito. Si costituiva anche M. eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione contrattuale e, nel merito, la propria estraneità rispetto alla causa dell’affondamento;

istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale di Udine con sentenza del 3 maggio 2011, rigettava le domande proposte nei confronti di Adriatica Marina S.p.A. rilevando che il contratto di ormeggio escludeva l’assunzione dell’obbligo di custodia del natante e che, in ogni caso, non vi sarebbe alcun inadempimento a causa dell’efficace soccorso eseguito. Accoglieva, invece, la domanda proposta nei confronti di M., ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver aperto la valvola a sfera della tubulatura di aspirazione dell’acque di sentina, durante l’esecuzione dei lavori e per averla dimenticata aperta;

avverso tale decisione proponeva appello F., contestando la sussistenza di una proroga tacita del contratto di ormeggio efficace per il precedente anno. In difetto di contratto scritto, opererebbe l’obbligo di custodia tipica del deposito. Contestava anche la misura del risarcimento.

Anche M. proponeva appello riguardo alle cause dell’affondamento;

riuniti i giudizi, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 427 del 2013 rigettava entrambi i gravami escludendo, per quello che riguarda la posizione di Adriatica Marina S.p.A., l’esistenza di un obbligo di custodia;

avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione M. affidandosi a tre motivi relativi alla valutazione delle prove testimoniali ed alla qualificazione dell’azione esperita da F., che resisteva con controricorso;

questa Corte, con sentenza del 19 luglio 2016, cassava l’impugnata sentenza quanto alla natura giuridica della responsabilità del M. e ai conseguenti effetti in ordine alla decadenza dalla garanzia per vizi ed alla prescrizione del diritto;

il giudizio veniva riassunto da M.G. insistendo per la riforma della sentenza del Tribunale di Udine, con rigetto della domanda proposta da F.A., attesa la intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi e per la prescrizione del diritto. Si costituiva F.A. chiedendo la conferma della decisione impugnata. La società Adriatica Marina per lo sviluppo di iniziative turistico portuali S.p.A. restava contumace;

la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 30 luglio 2018, accoglieva l’impugnazione proposta da M.G. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, rigettava le domande proposte da F.A., che condannava al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.A. affidandosi a tre motivi. Deposita dichiarazione di rinuncia al mandato dell’avvocato Francesco Longo e costituzione di nuovo difensore, con memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Resiste con controricorso M.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 384 c.p.c. e art. 2909 c.c., attesa la mancata conformazione della decisione impugnata alle statuizioni sancite con la sentenza n. 14697 del 2016 della Corte di Cassazione. Secondo la Corte territoriale la decisione di legittimità avrebbe sostanzialmente accertato la natura contrattuale della pretesa azionata da F.. Al contrario, secondo il ricorrente, la Corte di legittimità avrebbe solo imposto al giudice di merito di procedere a una nuova valutazione degli elementi emersi. Ma il giudice di appello non avrebbe operato tale indagine, non occupandosi, altresì, di uno dei due aspetti trattati dalla Corte di Cassazione, relativi al principio solidaristico;

il motivo è infondato. Questa Corte nella sentenza n. 14697 del 2016 ha affermato che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, che ha qualificato come extracontrattuale la responsabilità di M., tra le opere commissionate vi era anche quella di riportare ad ormeggio la barca e porla in sicurezza per il galleggiamento e la navigazione; l’azione proposta dal F. riguardava i medesimi fatti oggetto dello specifico regolamento negoziale che, tra i lavori commissionati al M., includeva la “manutenzione ordinaria e straordinaria, l’alaggio e il varo” (pagg. 13 e 14);

a prescindere da ciò, la Corte territoriale avrebbe ignorato il principio giurisprudenziale secondo cui la buona fede e la correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1175 c.c.) si sostanziano in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall’art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (tra le tante, cfr. Cass. n. 14605/04, n. 25410/13);

in definitiva, secondo la Corte di legittimità, il giudice di appello non avrebbe considerato se l’azione (chiusura della valvola dell’impianto di aspirazione) la cui omissione è stata causa dell’affondamento, costituiva una prestazione accessoria rispetto all’opera pattuita oppure, comunque, fosse un’attività materiale necessaria alla salvaguardia dell’interesse della controparte;

in sostanza, come rilevato anche dal ricorrente, la Corte di Cassazione aveva richiesto al giudice di rinvio di valutare se l’azione proposta era inquadrabile nello schema della azione contrattuale, definendo anche le condotte accessorie e quelle necessarie alla corretta e completa esecuzione della prestazione. E la Corte d’Appello, correttamente, si è fatta carico di tali adempimenti;

infatti, in sede di rinvio, ha preliminarmente qualificato l’azione proposta da F. come contrattuale e, come richiesto dalla Corte di legittimità, ha ritenuto che della prestazione oggetto del contratto facesse parte anche quella necessaria per riposizionare correttamente la valvola provvisoriamente lasciata aperta;

in ogni caso, come segnalato anche dalla Corte di legittimità, l’ormeggio del natante costituiva il risultato naturale della manutenzione dell’imbarcazione, con la conseguenza che la mancata predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare l’affondamento, costituiva un evidente profilo di responsabilità contrattuale;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla natura giuridica dell’azione che avrebbe determinato l’affondamento. Sotto altro profilo la decisione sarebbe viziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c., attesa l’omessa pronunzia. In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il profilo della qualificazione contrattuale o quasi contrattuale dell’azione proposta da F. costituisse l’unico esaminato dalla Corte di Cassazione, con conseguente omessa valutazione dei differenti elementi idonei a dirimere la questione;

il motivo è inammissibile atteso che l’omessa considerazioni di una questione giuridica, peraltro oggetto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio, esula del tutto dai confini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che riguarda esclusivamente la mancata considerazione di un fatto storico e non di una questione giuridica. Conseguentemente, anche la presunta omessa pronunzia risulta evanescente, non potendosi qualificare tale la valutazione di altri elementi idonei a dirimere la questione, diversi rispetto a quello esaminato dalla Corte di legittimità;

con il terzo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2226,2043 e 2947 c.c., oltrechè artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento delle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dalle risultanze processuali non emergerebbe la riconducibilità dell’affondamento parziale del natante alle attività di manutenzione commissionate dal F. al M.. Nella ctu si parlerebbe di “involontaria apertura della valvola di una presa a mare sita nella sala motori” evidentemente in assenza di volontà del soggetto agente. L’assenza di volontà significherebbe estraneità rispetto alle prestazioni contrattuali o, comunque, che l’apertura involontaria di quella valvola non era necessaria per eseguire i lavori commissionati; ciò avrebbe comportato un travisamento dei fatti e l’errata applicazione delle norme con particolare riferimento a quelle in tema di prescrizione, ai sensi all’art. 2226 c.c. e di interruzione del decorso di tale termine;

il motivo è inammissibile perchè parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità; e ciò a prescindere dalla sostenibilità della tesi della equipollenza tra la “involontaria apertura della valvola” (che ha costituito la causa dell’affondamento parziale dell’imbarcazione) e la estraneità rispetto alla prestazione contrattuale commissionata;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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