Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6582 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 2018-19 proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo e Luponio,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, P.1 e Don

Minzoni, 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 22

ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 2255/18, pubblicata il 22 ottobre 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da I.G., cittadino proveniente dalla Nigeria, il quale ha riferito che il padre, militante del partito APC, era stato ucciso e successivamente lo stesso richiedente era stato personalmente attaccato, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il partito APC aveva vinto le elezioni in Nigeria e non risultavano conflitti tra le diverse forze politiche.

La Corte ha inoltre escluso il pericolo di un danno grave alla persona del richiedente in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, l’Edo State della Nigeria, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed insufficiente attività istruttoria, in relazione alla statuizione di mancanza dei presupposti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile quanto al vizio di carenza di motivazionale, in quanto tale vizio non è più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5) (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014); il mezzo è del pari inammissibile con riferimento alla dedotta insufficienza dell’attività istruttoria, per genericità della censura, atteso che non vengono specificati i profili attinenti agli elementi costitutivi della pretesa, che sarebbero stati ritualmente dedotti dal richiedente e non adeguatamente istruiti nei gradi di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione di norme di legge in relazione al riconoscimento della protezione internazionale, censurando la valutazione della sentenza impugnata di difetto di attendibilità e coerenza delle dichiarazioni del ricorrente.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia, fondata, non già sulla scarsa credibilità del richiedente, ma sulle ragioni dell’espatrio, estranee al perimetro della protezione internazionale.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge, avuto riguardo, in particolare, al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, e con esso si censura la valutazione della Corte territoriale di insussistenza dei presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo è inammissibile per genericità, poichè esso si limita a contrapporre all’apprezzamento di merito della Corte territoriale, una diversa valutazione della situazione dell’Edo State, senza peraltro specificamente indicare gli elementi e le fonti da cui desumere la sussistenza di una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone l’allegazione, in capo al ricorrente, di una ben determinata situazione di “vulnerabilità”, che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, non viene dedotta alcuna specifica situazione di vulnerabilità del richiedente, il quale si limita a richiamare, genericamente, la grave situazione economica e di violenza esistente in Nigeria.

Il rigetto del quarto motivo, assorbe l’esame del quinto motivo, relativo alla applicazione della protezione umanitaria successivamente all’entrata in vigore del dl 113 del 2018, in ogni caso inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto non consiste in una censura avverso una statuizione della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA