Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6581 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19803/2020 proposto da:

Ditta Lady Giò di M.G., in persona del titolare pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Busacca Diego, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tacito n. 90, presso lo studio dell’avvocato Vaccaro Giuseppe, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

pubblicata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – M.G., titolare della ditta individuale Lady Giò, ricorre per otto mezzi, nei confronti di Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., contro la sentenza del 24 febbraio 2020 con cui la Corte d’appello di Messina ha respinto la sua impugnazione per nullità di un loro arbitrale reso tra le parti il 29 settembre 2017.

2. – Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. – Il ricorso, che si protrae per 110 pagine, contiene otto motivi.

Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341, comma 2 e art. 1342, comma 2, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, art. 112 contratto di affitto ramo di azienda, rectius locazione commerciale). Vizio di susussunzione per erronea qualificazione giuridica del contratto.

Natura vessatoria della clausola compromissoria con conseguente necessità specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2 e art. 1342 c.c., comma 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omesso e/o erroneo esame e valutazione del cosiddetto “accordo quadro” e “contratto affitto di ramo di azienda” del 18 giugno 2007 contenenti la convenzione di arbitrato (artt. 12 e 21) e della mancata contestazione specifica di controparte in ordine alla sussistenza del contratto per adesione disciplinato dall’art. 1342 c.c.. Nullità assoluta ed insanabile del procedimento arbitrale e del lodo per violazione di legge.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza arbitrale ex art. 817 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Contraddittorietà del comportamento processuale della GDR & C Srl. Precedente azione giudiziaria ordinaria.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 7, per nullità assoluta e radicale del lodo e del procedimento arbitrale relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, art. 184 c.p.c., art. 189 c.p.c., comma 1, artt. 190 e 352 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 21 (clausola compromissoria) del cosiddetto “contratto di affitto ramo di azienda” e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e ex art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.. Nullità processuale.

Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, nn. 2, 3, 4, 7, 9, 12 per nullità assoluta e radicale del lodo e del procedimento arbitrale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., commi 1 e 2, art. 156 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 20 (elezione di domicilio) e art. 21 (clausola compromissoria) del cosiddetto “contratto di affitto ramo di azienda” e dell’art. 817 c.p.c. (eccezione di incompetenza per il rituale costituzione del collegio arbitrale) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti processuali relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità assoluta e radicale della cosiddetta “istanza nomina arbitri” ex art. 21 per difetto di notifica al domicilio eletto ex art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Mancata notifica della domanda di arbitrato ed omessa specificazione dell’oggetto della controversia ex art. 669 octies c.p.c., comma 5, inammissibilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. e nullità ex art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 816 bis c.p.c., comma 1 e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Nullità del lodo per omessa pronunzia.

Il sesto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 101 Cost., ex art. 111 c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Nullità del procedimento arbitrale, del lodo e della sentenza impugnata per omessa pronunzia in ordine alle richieste istruttorie della ditta Lady Giò.

Il settimo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 1, 4, artt. 11 e 12 c.p.c. e dell’art. 1341, comma 2, nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Nullità del lodo per illegittimità delle statuizioni di risoluzione del cosiddetto “contratto di affitto ramo di azienda” (rectius: locazione commerciale) e di condanna della ditta Lady Giò al pagamento dei canoni e della penale di cui all’art. 15 del contratto e per omessa pronunzia in merito alla domanda di compensazione della ditta Lady Giò.

L’ottavo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. e degli artt. 1418 e 1343 e seguenti c.c. in combinato disposto con gli artt. 1571,2555,2561 e 2562 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Vizio di sussunzione per erronea qualificazione giuridica del rapporto contrattuale. Inesistenza dei presupposti oggettivi del cosiddetto “contratto di affitto di ramo di azienda” (rectius: locazione commerciale). Irrilevanza del nomen juris. Nullità della scrittura privata 28 settembre 2007 ex art. 1418 c.c., per impossibilità giuridica dell’oggetto ovvero per contrarietà alle norme imperative, essendo fondata su causa e/o motivo illecito ex art. 1343 e seguenti c.c. e per difetto dei requisiti di legge.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.

4.1. – E’ lo stesso ricorrente a riferire alla pagina 1 del ricorso che esso è proposto avverso sentenza “notificata in data 26/02/2020”, a ribadire a pagina 110 del ricorso che è fatta riserva di produrre la sentenza unitamente “alla pec di notifica del 26/02/2020”, ed a ripetere nel corpo della procura alle liti spillata in calce al ricorso che lo stesso ha ad oggetto sentenza “dep. 24/02/2020 notificata a mezzo pec in data 26/02/2020”, notifica, ovviamente, da ritenersi effettuata ad istanza della controparte, per la scontata considerazione che altra notifica della sentenza l’ordinamento non prevede, non potendosi certo confondere con essa la comunicazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 133 c.p.c..

Il ricorso risulta notificato il 29 giugno 2020, dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

4.2. – Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistite queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 21297/2016; Cass. 8009/2019; Cass. 8425/2020).

Nel caso in esame, al di là dell’estensione del ricorso, sta di fatto che esso è farcito con ampi stralci sia di atti, anche del giudizio arbitrale, sia di documenti concernenti a 360 gradi il merito della lite, il che costituisce palese inosservanza del dovere di sinteticità e di chiarezza nei termini poc’anzi indicati, così da non consentire alla Corte di intendere con sufficiente esattezza quali doglianze la ricorrente abbia inteso spiegare.

4.3. – Tutti i motivi sono, poi, inestricabilmente formulati come motivi cumulati, simultaneamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in violazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (tra le tante Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229). Difatti, “Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria”.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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