Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6581 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna sez. 16, n. 28, depositata il 15 maggio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione” e propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

che la decisione di appello, nel suo nucleo essenziale, risulta così motivata: “L’esame della documentazione in atti presentata dal contribuente per gli anni oggetto del ricorso evidenzia la estrema limitatezza dell’organizzazione. L’attività professionale viene quindi svolta senza una organizzazione di mezzi e di strumenti non di scarsa rilevanza e con l’ausilio di personale dipendente. La Commissione ritiene pertanto che l’attività svolta dal contribuente non fosse dotata di una autonoma organizzazione che comportasse il requisito per l’applicazione dell’imposta sulle attività produttive.

In questi termini l’appello dell’ufficio contribuente non risulta avere pregio”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in rapporto alla seguente “sintesi” ex art. 366 bis c.p.c.: “… la Commissione di secondo grado non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata con riferimento alla specifica deduzione dell’amministrazione appellante circa la presenza di beni strumentali del valore di oltre L. 125 milioni, omettendo ogni considerazione in ordine all’incidenza che le quote di ammortamento e i canoni di locazione hanno sull’attività lavorativa del contribuente”;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è fondato.

– che la carenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” – che, anche per gli agenti di commercio costituisce condizione per l’assoggettamento ad Irap (cfr. Cass., ss.uu., 12108/09) – è, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità, senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commis

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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