Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6581 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21165-2012 proposto da:

GATTARELLA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PACCIONE, MAURIZIO

MARCANTONIO;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.A.BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA

CALDORO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– controricorrente incidentale –

contro

GATTARELLA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PACCIONE, MAURIZIO

MARCANTONIO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 167/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PACCIONE Luigi, difensore del ricorrente che si è

riportato agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P., con atto di citazione del 26 ottobre 1990, conveniva davanti al Tribunale di Perugia la Spa La Gattarella, premettendo di aver venduto alla convenuta un terreno sito in (OMISSIS) per il prezzo di Lire 50.000.000 e chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, la quale, dopo l’acconto non aveva più versato il saldo. L’attrice chiedeva anche la restituzione del bene e il risarcimento del danno subito.

Si costituiva la Spa Gattarella eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito; nel merito deduceva di aver pagato integralmente il prezzo della compravendita, avendo versato alla M. la somma di Lire 52.000.000 in forza di una convenzione nulla per carenza di causa, di guisa che tale importo andava imputato quale prezzo della compravendita; deduceva, altresì, che l’inadempimento dell’attrice posto che non aveva acquisito la proprietà di parte del fondo appartenente ad un Ente pubblico. Chiedeva l’accertamento dell’avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà del bene di cui si dice e ove accertato che la M. non fosse proprietaria, di parte del fondo la diminuzione del prezzo, comunque, il risarcimento del danno subito.

Avendo l’attrice aderito all’eccezione di incompetenza il Giudice istruttore declinava la sua competenza a favore del Tribunale di Foggia davanti al quale la causa veniva riassunta dalla M..

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2284 del 2002, dichiarava risolto il contratto di compravendita per grave inadempimento della promissaria acquirente, condannando la stessa alla restituzione del bene, nonchè al risarcimento del danno liquidato equitativamente nella somma di Lire 4.000.000; rigettava le domande riconvenzionali della convenuta, condannandola al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi sugli appelli proposti, rispettivamente, dalla spa. Gattarella e dalla M., con sentenza non definitiva n. 1265 del 2006 rigettava l’appello principale proposto dalla società Gattarella e disponeva con ordinanza il prosieguo del giudizio ai fini della pronuncia dell’appello incidentale della M., ravvisando la necessità di disporre CTU per la quantificazione dei danni.

Successivamente, la stessa Corte di appello con sentenza n. 167 del 2012 accoglieva l’appello della M. e condannava la spa Gattarella al risarcimento del danno, in misura di Euro 339.080,00, fino all’anno 2007, nonchè per il periodo successivo al pagamento dell’importo di Euro 13.000,00 per anno oltre rivalutazione ed interessi legali fino alla data di restituzione del terreno oggetto di causa. Compensava le spese del giudizio per un quarto e condannava Gattarella al pagamento della restante somma. Secondo la Corte di Appello di Bari per effetto della pronuncia non definitiva il tema decidendum era ristretto alla sola liquidazione del danno risarcibile a favore della M.. Infatti, la Corte aveva già statuito in ordine alla sussistenza del danno e aveva già fornito i criteri di stima dello stesso, dando rilievo alla vocazione turistica del territorio. A sua volta, posto che i terreni della M. sono risultati tutti inclusi nel villaggio turistico gestito dalla società Gattarella, che le opere di miglioramento non potevano essere considerate perchè opere abusive non accatastate, il danno risarcibile alla M. poteva ragionevolmente essere quantificato nella somma di Euro 339.080,60 già maggiorato,di interessi e di rivalutazione monetaria. Spettava alla M., anche il ristoro per danni maturati dal 2008 in poi.

La cassazione della sentenza definitiva è stata chiesta dalla società Gattarella con ricorso affidato a tre motivi. Patrizia M. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi. La società Gattarella ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica la società Gattarella ha depositato memoria ex art. 378 c.c. unitamente alla sentenza n. 12114 del 2013 con la quale questa Corte di Cassazione ha cassato la sentenza non definitiva n. 1265 della Corte di Appello di Bari relativa all’an del diritto della M. al risarcimento del danno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale 1.= La società Gattarella lamenta:

a) Con il primo motivo: in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nel recepire le conclusioni cui era pervenuto il CTU non avrebbe tenuto conto che il CTU nel determinare il valore del godimento dell’immobile di cui si dice a decorrere dall’anno 1988 in poi aveva applicato il criterio dell'”effettivo utilizzo del fondo” e non, invece, il parametro indicato nell’ordinanza di nomina con la quale aveva dato mandato la CTU di quantificare il valore di godimento del fondo sulla “scorta delle caratteristiche e dei modi legali di utilizzazione”.

b) Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali, mentre in sede istruttoria era stato chiesto al CTU di quantificare il valore di godimento del fondo sulla scorta delle obiettive “caratteristiche e dei modi legali di utilizzazione” la decisione risulta, invece, basata sugli inafferrabili quanto generici parametri della rilevanza e appetibilità dei luoghi sotto il profilo turistico. E di più, la Corte distrettuale avrebbe omesso nella fattispecie di coniugare, come invece avrebbe dovuto fare, l’edificabilità di fatto con l’edificabilità legale del fondo per cui è causa.

c) Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che l’effettivo utilizzo a scopo turistico recettivo del fondo di cui si dice sarebbe dichiaratamente illegale perchè lesivo delle prescrizioni del piano regolatore generale delle città di Vieste che imprime al fondo la destinazione economica. La stessa Corte distrettuale, nel respingere l’istanza di Gattarella spa, volta ad ottenere la liquidazione per le opere di miglioramento, aveva avuto modo di affermare che le opere realizzate sul fondo controverso erano abusive e non accatastate.

B.= Ricorso incidentale.

2.= M.P., con ricorso incidentale, lamenta:

a) Con il primo motivo del ricorso incidentale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente incidentale ritiene che la Corte distrettuale avrebbe disatteso la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla M. per non essersi potuta avvalere della Legge regionale n. 3 del 1998 e dall’illegittima demolizione delle tre costruzioni insistenti su terreno di sua proprietà da parte della Gattarella spa.

b) Con il secondo motivo l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente incidentale ritiene che la Corte distrettuale nell’escludere la rilevanza, ai fini di un incremento del valore locativo stimato delle opere non realizzate legalmente e come tali abusive, non avrebbe tenuto conto che, delle villette risultava ritualmente autorizzata, con autorizzazione edilizia n. 7435 del 31 maggio 2002, autorizzazione consegnata al CTU e che lo stesso non avrebbe allegato, nè tanto meno valutato. Piuttosto, il CTU avrebbe apoditticamente continuato ad assumere che le villette fossero abusive e ciò, in totale contrasto con la documentazione rilasciata dal Comune.

3.= In via preliminare entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno dichiarati inammissibili ex art. 336 c.p.c.. Infatti, la sentenza non definitiva emessa nella stessa controversia dal Tribunale di Bari il 22 dicembre 2006 con il n. 1265/06 è stata cassata con sentenza di questa Corte n. 12114 del 2013, conseguentemente il ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva va dichiarato inammissibile essendo venuto meno il provvedimento impugnato. Come ha già affermato questa Corte, in altra occasione: “La cassazione della sentenza non definitiva sull’an, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul quantum, determina, a sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, l’automatica caducazione del provvedimento definitivo, alla quale consegue non la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul quantum” (Cass. 25.1.1990 n.451; ma da ultimo Cass. n. 34 del 03/01/2011). Conseguentemente, e per la stessa ragione, è inammissibile il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare le spese tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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