Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6581 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28801/2018 proposto da:

D.P.F., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMILIANO

SCIORTINO, era elettivamente domiciliato c/o il suo studio, in Roma,

Viale G. Mazzini 88;

– ricorrente –

contro

T.M., T.G., C.L.,

S.C.G., S.C.M.G., C.M.,

F.D.C.C., C.E., C.S., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE, 85, presso lo

studio dell’avvocato EMILIO STERPETTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.L., C.E., C.S.,

S.C.G., S.C.M.G., C.M., T.M.,

T.G., F.D.C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6428/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto dell’11 marzo 2000, il Tribunale di Roma ingiunse a C.P., L., E., S. e M., S.C.G. e M.G., T.M. e G. e a F.D.C.C., il pagamento, in solido, della somma di Lire 213.485.510, oltre gli interessi legali e le spese della procedura monitoria, in favore del commercialista D.P.F.;

il ricorrente dedusse di essere stato incaricato dagli ingiunti, in data 23 giugno 1997, di una consulenza finalizzata alla cessione del pacchetto di quote sociali detenuto dai committenti, nella misura complessiva dell’86,32%, del capitale dell’Ungheria Società Alberghiera a r.l. (proprietaria delle mura e dell’azienda “(OMISSIS)”, sita in (OMISSIS)), con pattuizione di un compenso legato al buon esito delle trattative, pari all’1% del valore complessivo della cessione. Sostenne, altresì, che detto incarico era stato preceduto da altro, datato 14 gennaio 1997, con cui gli era stato conferito, congiuntamente al dottore commercialista P.L., il compito di condurre e portare a termine, entro il 30 giugno 1997, trattative per l’alienazione delle indicate quote sociali. Tale incarico non giunse a buon fine nel termine pattuito. Ebbe invece esito positivo il secondo mandato, con la cessione delle quote societarie al Gruppo Roscioli Hotels, in forza del quale il D.P. provvide alla redazione di una relazione giurata di stima del patrimonio sociale della Ungheria Società Alberghiera a r.l., asseverata dal Tribunale civile di Roma;

avverso tale decreto proposero opposizione gli ingiunti, con distinti atti di citazione, assumendo, tra l’altro, che non si trattava di contratto di mandato, bensì di rapporto di mediazione, per il quale il D.P. non aveva diritto a compenso, non essendo iscritto all’apposito albo professionale;

riuniti i giudizi, il Tribunale adito, con sentenza del 17 maggio 2006, in parziale accoglimento delle opposizioni, revocò il decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannò, in solido tra loro, C.P., L., E., S. e M., S.C.G. e M.G., T.M. e G. e F.D.C.C., al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di 3.486,00 Euro, oltre interessi legali, nonchè al rimborso delle spese di lite; condannò, altresì, in solido tra loro gli opponenti, C.P., L., E., S. e M., S.C.G. e T.M. al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di 44.911,00 Euro, oltre interessi legali, nonchè al rimborso delle spese di lite,

avverso tale decisione proponevano impugnazione, sia il D.P. (in via principale), che le parti parzialmente soccombenti in primo grado (in via incidentale);

con sentenza resa pubblica il 7 giugno 2011, la Corte territoriale di Roma accoglieva integralmente l’appello incidentale (qualificando il contratto inter partes di mediazione, seppur atipica e rilevando che il D.P. non era iscritto all’apposito albo legale) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava totalmente la pretesa di pagamento avanzata, con procedimento monitorio, dal D.P., condannandolo, per l’effetto, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi, nonchè alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, con totale compensazione di quelle di primo grado;

per la cassazione di tale sentenza ricorreva D.P.F. e resistevano congiuntamente, con controricorso, illustrato da memoria, C.P., L., E., S. e S.C.G., S.C.M.G., C.M., T.M., T.G. e F.D.C.C.;

questa Corte con sentenza n. 12912 del 23 giugno 2015 accoglieva il primo motivo con il quale D.P. aveva lamentato l’errata interpretazione del contratto, ancorata al mero dato letterale e la qualificazione giuridica in termini di “mediazione atipica e/o unilaterale” ed il conseguente rigetto della pretesa al pagamento del compenso professionale sulla base della mancata iscrizione, da parte del D.P., al ruolo dei mediatori. Riteneva assorbito il secondo motivo con cui era stato dedotto l’omesso esame della lettera di incarico del 23 giugno 1997 e la mancata valutazione della stessa in rapporto alla copiosa documentazione prodotta dallo stesso D.P.;

il giudizio veniva riassunto da quest’ultimo, che insisteva sulle domande originarie. Si costituivano gli appellati con unico atto, chiedendo il rigetto del gravame e l’accoglimento degli appelli incidentali;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2017, rigettava la domanda proposta rilevando che, anche avuto riguardo alla comune intenzione delle parti, il rapporto instauratosi con il d.P. era di mediazione atipica, così come già ritenuto dalla stessa Corte d’Appello;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.P.F. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso C.P., L., E., S. e M. e S.C.G. e M.G., T.M. e G., F.D.C.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

al fine di meglio delimitare l’ambito della controversia appare opportuno premettere che questa Corte con la decisione del 23 giugno 2015 ha affermato che l’interpretazione e la qualificazione del contratto rappresentano operazioni concettualmente distinte. L’interpretazione precede la qualificazione e tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti. Una volta individuata l’intenzione comune delle parti del contratto, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire la disciplina in concreto applicabile;

la ricerca dell’effettiva voluntas dei contraenti non può prescindere dall’osservanza dai canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss., che quali norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti;

secondo quest’ordine gerarchico – continua la Corte – è lo stesso art. 1362 c.c., che confina il dato “testuale”, pur rivestendo esso rilievo centrale, in un ambito di per sè non decisivo, giacchè l’interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, per l’appunto, quale sia la “comune intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo”;

la “lettera” – secondo questa Corte – immette in un ambito composito in cui operano i vari canoni ermeneutici – per l’appunto, la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo) – tutti legati da un rapporto di necessità ai fini dell’esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale;

in siffatto contesto il principio (non ricompreso fra i criteri d’interpretazione del contratto accolti dal codice vigente) secondo cui “in claris non fit intexpretatio” non si riferisce ad “una chiarezza lessicale in sè e per sè considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti”, ma alla “chiarezza delle intenzioni dei contraenti”;

soltanto ove lettera ed intenzione delle parti siano effettivamente chiari e tra loro coerenti potrà, dunque, arrestarsi l’indagine dell’interprete. Con la conseguenza che è da escludere che l’anzidetto principio possa trovare applicazione “nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti”;

si legge nella sentenza del 2015 che la Corte di appello, dopo aver trascritto parte del testo contrattuale degli atti di conferimento di incarico del D.P. (rispettivamente datati, 14 gennaio 1997 e 23 giugno 1997), aveva ritenuto “evidente, e senza alcun dubbio interpretativo (essendo sufficiente fermarsi al tenore letterale dell’atto) che tra le parti non era stato stipulato alcun mandato, poichè il rapporto era qualificabile come mediazione, sebbene atipica, ed anche se il Dott. D.P. risultava obbligato all’attività, indicata nella missiva 14.1.1997 così come a quella del 23.6.1997, nell’esclusivo interesse dei mandanti soci della Ungheria S.r.l.”;

il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a qualificare astrattamente il contratto, in termini di “mediazione atipica”, attingendo al solo tenore letterale degli atti negoziali, senza fornire, tuttavia, alcuna contezza dell’indagine complessiva di cui la “chiarezza” del testo contrattuale doveva essere soltanto l’esito della compiuta attività interpretativa e non già il prius e, tanto meno, il suo oggetto;

la Corte territoriale non avrebbe dato contezza di quali fossero le espressioni utilizzate dalle parti che rendevano “sufficiente” l’interpretazione unicamente letterale del testo negoziale, tali da palesare la volontà delle stesse parti nei termini della raggiunta qualificazione contrattuale; ciò che, proprio nell’ottica prescelta dal giudice del merito, avrebbe dovuto, invero, discendere da una piena ed incontrastata congruenza tra significante (la lettera contrattuale) e significato (l’intenzione delle parti di concludere una mediazione atipica), in guisa che il secondo fosse immediatamente comprensibile in base al primo;

al contrario secondo questa Corte il tenore letterale della lettera di incarico del giugno 1997 non conterrebbe alcun riferimento al nomen iuris “mediazione” o ad espressioni che potessero ricondursi direttamente, con immediata ed in equivoca evidenza, a tale figura contrattuale seppure “atipica”, posto che l'”oggetto” viene sintetizzato nell’espressione di “conferimento d’incarico di consulenza finalizzata alla cessione di quote societarie detenute nella Ungheria Società Alberghiera a r. L. al Gruppo Roscioli Hotels di Roma a società da essa partecipata” e a tale “oggetto” rinvia il conferimento di incarico ribadito nel corpo della missiva, ulteriormente indicandosi che l’incarico stesso “si aggiunge ad altro già conferito in data 14 Gennaio 1997 allo stesso congiuntamente al Dott. P.L.”;

la Corte d’Appello, quale giudice di rinvio, ha indagato la comune volontà delle parti. In particolare, esaminando il contenuto delle due scritture del 14 gennaio e del 23 giugno 1997 ha sostenuto che la seconda dovesse essere interpretata alla luce del contenuto della prima. Secondo la Corte, la scrittura di gennaio 1997 integrerebbe certamente un incarico di mediazione, perchè l’odierno ricorrente era stato incaricato di mettere in relazione le due parti per concludere un affare, aggiungendo che tra il primo e il secondo documento vi era un collegamento imprescindibile “secondo un criterio ermeneutico sistematico”. Questo collegamento si fonderebbe su una serie di indici rilevatori;

secondo la Corte territoriale, inoltre, il dato letterale andrebbe inteso valorizzando l’attività strettamente “finalizzata” alla conclusione dell’affare, tipica del mediatore, rispetto alla frase “incarico di consulenza”. Per giustificare ciò la Corte rileva che se la dizione “incarico di consulenza” avesse rappresentato davvero l’oggetto del contratto, avrebbe dovuto essere specificata meglio, soprattutto perchè retribuita con la somma ingente di 250 milioni di lire;

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La Corte territoriale avrebbe disatteso i criteri ermeneutici indicati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, con particolare riferimento al tenore letterale della scrittura del 23 giugno 1997, che non conterrebbe alcun riferimento al contratto di mediazione atipica. Inoltre, l’interpretazione cronologica tra le due lettere di incarico sarebbe labile, perchè agganciata al termine “si aggiunge”;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè degli artt. 1709 e 1755 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte territoriale avrebbe violato:

– il criterio di interpretazione letterale, non riconoscendo che la previsione di un “conferimento di incarico di consulenza” non lascerebbe spazio a dubbi sulla esistenza di un mandato professionale diverso dalla mediazione;

– anche il criterio di interpretazione sistematica sarebbe violato perchè il riferimento contenuto nella seconda lettera di incarico (quella del 23 giugno 1997) al fatto che “tale incarico si aggiunge ad altro già conferito in data 14 gennaio 1997” erroneamente è stato interpretato come elemento di collegamento. Al contrario, il primo incarico prevedeva la conduzione di trattative per la cessione delle quote, da perfezionare entro il 30 giugno 1997. Si tratterebbe di attività diversa da quella oggetto del secondo incarico;

– nello stesso modo, il riferimento al compenso in misura percentuale, quale elemento sintomatico della mediazione, sarebbe fuorviante perchè anche le tariffe dei commercialisti si riferiscono all’attività di acquisto o vendita di quote, sotto il profilo della consulenza e dell’assistenza e prevedono compensi percentuali;

– il dato relativo al comportamento successivo delle parti sarebbe stato erroneamente inteso. L’art. 1362 c.c., al comma 2, si riferisce al comportamento complessivo delle parti, non a quello di una di esse. In questo caso la Corte avrebbe tratto elementi dalla condotta del D.P., che non avrebbe azionato il credito di lire 130 milioni. Ma quella condotta significava soltanto che diversamente dal primo contratto, con il secondo, si mutava l’oggetto in favore di una consulenza e assistenza professionale. La diversità delle espressioni non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dalla Corte territoriale;

– anche il criterio della conservazione del contratto, art. 1367 c.c., sarebbe stato ignorato, non avendo la Corte territoriale verificato se l’intenzione delle parti risultava coerente con il testo negoziale;

i primi due motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi riguardando l’interpretazione del contratto sulla base delle indicazioni contenute nella decisione della Corte di Cassazione n. 12912 del 2015;

i motivi sono infondati. Questa Corte nella richiamata decisione del 2015 ha affermato che il dato “testuale”, pur rivestendo un rilievo centrale, non è decisivo, giacchè l’interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, quale sia la “comune intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo”. “Se il testo negoziale è chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” occorre interpretare la volontà delle parti. Secondo questa Corte il giudice di appello avrebbe errato sotto due profili. In primo luogo, attingendo al solo tenore letterale degli atti negoziali ed assumendo che ciò era “sufficiente” per cogliere la volontà delle parti, senza fornire, tuttavia, alcuna contezza dell’indagine complessiva. In secondo luogo, non avrebbe rilevato che la lettera di incarico del giugno 1997, su cui si fondava la pretesa monitoria, non conteneva alcun riferimento al nomen iuris “mediazione” o alla figura atipica ritenuta in sentenza. In sostanza, la Corte capitolina non avrebbe espresso il ragionamento interpretativo di combinazione tra il primo contratto (quello del 14 gennaio 1997) ed il secondo (giugno), posto che quest’ultimo rappresentava la fonte della pretesa monitoria;

rispetto a tale censura, la Corte territoriale ha riesaminato i profili che presentavano criticità motivazionali:

il giudice di rinvio ha ricercato la comune volontà delle parti esaminando il contenuto delle due scritture del 14 gennaio e del 23 giugno 1997. Ha precisato che la seconda scrittura va interpretata alla luce del contenuto della prima. Secondo la Corte, in quella di gennaio 1997 ricorrerebbe certamente un negozio di mediazione, perchè l’odierno ricorrente era stato incaricato di mettere in relazione le due parti per concludere un affare. La circostanza non è contrastata in ricorso;

argomenta, poi, l’esistenza di un collegamento imprescindibile “secondo un criterio ermeneutico sistematico” tra le due missive sulla base di alcuni elementi;

il dato cronologico, costituito da una sorta di prosecuzione del rapporto che era prossimo alla scadenza e richiedeva una modifica del profilo temporale;

il riferimento esplicito contenuto nel secondo incarico alla prima scrittura (“si aggiunge” al precedente);

nonostante la prima scrittura prevedesse il diritto ad un compenso di lire 130 milioni, il commercialista non avrebbe mai azionato il credito perchè, evidentemente, consapevole che la seconda scrittura comprendeva la prima, prevedendo un compenso maggiore, senza la previsione di un termine di adempimento a carico del mediatore. Sotto tale profilo la censura contenuta nel secondo motivo, riguardo all’insufficienza del comportamento di una sola delle parti a costituire un criterio ermeneutico non è decisiva, poichè si tratta di uno dei tanti profili considerati dalla Corte in sede di rinvio al fine di dimostrare, non il significato del contratto, ma il collegamento tra le due scritture e la rilevanza e la centralità del primo incarico, quello di gennaio, ai fini della qualificazione complessiva del rapporto;

nello stesso modo, l’ulteriore dato interpretativo individuato dalla Corte territoriale (il compenso fissato in una misura percentuale del valore delle quote sarebbe tipico della mediazione) costituisce un elemento di contorno, sostanzialmente neutro in quanto astrattamente riferibile anche all’opzione opposta. Pertanto, anche per tale profilo vanno espresse le considerazioni precedenti;

la Corte argomenta in maniera specifica sul dato letterale che, unitamente agli altri elementi sopra descritti, va inteso valorizzando l’attività strettamente “finalizzata” alla conclusione dell’affare, tipica del mediatore, rispetto alla dizione generica: “incarico di consulenza”. La Corte osserva ragionevolmente che la dizione: “incarico di consulenza” per essere oggetto del contratto (e quindi costituire un assetto negoziale diverso) avrebbe dovuto essere specificata meglio, soprattutto perchè retribuita con la somma ingente di circa 250 milioni di lire;

infine, trae un ultimo elemento ermeneutico dalla posizione adottata dal commercialista che nell’atto di appello ammette che il compenso pari all’1/0 era condizionato al “conseguimento del risultato”, cioè al trasferimento delle quote, così lasciando intendere che l’intenzione delle parti era quella di stipulare un contratto di mediazione. In definitiva, il giudice di rinvio ha esaminato il testo degli incarichi e, diversamente da quanto argomentato nella decisione n. 2547 del 2011, ha individuato una serie di elementi che consentivano di porre in relazione le due lettere di incarico. La Corte territoriale, sulla base di considerazioni ragionevoli, ha ricondotto ad unità l’incarico oggetto delle due scritture intercorse tra le parti, precisando che la seconda scrittura va interpretata alla luce della prima, non introducendo elementi di novità e riferendosi al medesimo “conferimento di incarico di consulenza professionale finalizzato alla vendita”, per il quale le trattative non si erano ancora concluse all’approssimarsi della scadenza del primo mandato (30 giugno 1997). Pertanto, con la soppressione del termine di esecuzione dell’incarico, il commercialista avrebbe avuto la possibilità di gestire la cessione delle quote e di beneficiare del compenso fissato nella misura dell’1% del valore della transazione. Sotto tale aspetto, il profilo centrale sarebbe costituito dal fatto che la pattuizione del compenso era riferita alla vendita effettiva della struttura alberghiera e non allo svolgimento di attività professionale fine a se stessa e prodromica a quel risultato;

con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla intensa attività professionale svolta dal commercialista. Dalla relazione del Consiglio dell’Ordine e dal contenuto degli avvisi di parcella emergerebbe un coacervo di attività, costituito da proposte, controproposte, lettere di accettazione del prezzo, bozze del preliminare ecc, attestanti un mandato professionale di consulenza e non un’attività di mediazione. Ciò emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei testi escussi;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e perchè esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 richiamato. Quanto al primo profilo, la doglianza si fonda sull’esame di una serie di consistenti elementi istruttori che sono solo richiamati, con riferimento alla collocazione all’interno del fascicolo del procedimento monitorio. Alcuni di tali atti non sono allegati e non sono trascritti nei passaggi salienti (il riferimento è a quelli elencati da A a F a pagina 23 del ricorso), mentre di altri, non è fornito alcun elemento (quelli individuati a pagina 24, come i verbali dell’assemblea ordinaria e delle riunioni del consiglio di amministrazione, oltre che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali);

sotto altro profilo la censura è inammissibile, poichè l’omessa o non adeguata valutazione degli elementi istruttori esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che attiene esclusivamente alla mancata considerazione di un fatto storico e non di un elemento istruttorio;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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