Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6580 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13416/2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), F.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALCIDE DE

GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI Gianluca, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 14.11.07, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.G. e F.P. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo all’anno di imposta 1980, la C.T.R. Lazio, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza d’appello da parte della C.T.C. (che aveva affermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio in ordine al ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 38 e 39, demandando al giudice del rinvio di verificare l’attendibilità della percentuale di ricarico applicata), confermava la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, testualmente, si deduce “nullità della sentenza gravata per violazione delle norme di diritto”) presenta, prescindendo da altre possibili considerazioni, diversi profili di inammissibilità. In proposito, è sufficiente rilevare l’inidoneità del quesito di diritto proposto (col quale si chiede a questo giudice di dire “se sia legittimo l’uso delle percentuali di ricarico nella rettifica dei redditi di impresa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, nel caso tale dato sia l’unico posto a base dell’accertamento”), essendo da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre SU n. 7257 del 2007), la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito astratto, perchè privo di ogni riferimento in relazione al decisum nonchè alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo, (v. tra molte altre, da ultimo, Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009 nonchè SU n. 7433 del 2009). Anche il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce, testualmente, “nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) presenta, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, diversi profili di inammissibilità. In proposito, è sufficiente rilevare che la censura difetta di autosufficienza e della indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (tale da qualificarsi, nonostante la deduzione di nullità della sentenza, il motivo col quale si denuncia omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v.

Cass. n. 8897 del 2008).

Peraltro, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è possibile denunciare i difetti della motivazione riguardanti l’accertamento in fatto, giammai eventuali vizi della motivazione in diritto.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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