Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6580 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32915/2018 proposto da:

FERRARI IMPIANTI SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 71, presso o studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

FERRARI;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIALOJA N.

6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANTONINO LOCANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3880/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella notte del (OMISSIS) ignoti malviventi asportarono dalla gioielleria di S.L. oggetti preziosi dopo aver praticato un buco nella vetrina del negozio.

L’impianto di allarme – fornito da P.A. Antifurto S.r.l. (ora P.A. Sistemi Integrati S.r.l.), società che provvedeva anche gli interventi di manutenzione non provocò il suono delle sirene, nè risultò che dell’effrazione fosse stata in automatico informata la TC Telecentral di (OMISSIS) in vista del tempestivo avviso ad una pattuglia.

Nel 1993 lo S. convenne pertanto in giudizio la P.A. Antifurto chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito, indicato in Lire 100.000.000.

La convenuta si costituì resistendo alla domanda.

Con sentenza del 31 agosto 2005 il Tribunale di Brescia accolse la domanda nei limiti di Euro 20.000,00, oltre alle spese legali.

La Corte d’appello di Brescia, investita da appello della P.A. Sistemi Integrati e da appello incidentale dello S., con la sentenza n. 721/2009, depositata il 15 luglio 2009, rigettò la domanda dell’attore e condannò lo stesso al pagamento delle spese del doppio grado, poichè le risultanze processuali non autorizzavano la conclusione che, se l’impianto avesse funzionato regolarmente, la merce non avrebbe potuto essere sottratta.

A seguito di ricorso di S.L., la statuizione della Corte bresciana fu cassata con la pronuncia di questa Corte n. 5644 del 10 aprile 2012, nella quale si rilevò che le specifiche ipotesi sulla cui base la Corte d’appello aveva rigettato la domanda (possibile difetto di collegamento o di ricezione del segnale da parte di Telecentral) non erano state mai prospettate dalla società convenuta, nè risultavano suffragate dalle risultanze processuali, sicchè erano estranee al thema decidendum e alle circostanze di fatto sulle quali si era instaurato e svolto il contraddittorio e, conseguentemente, non avrebbero potuto essere poste a base della decisione; inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente illustrare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto, spiegando perchè il suono della sirena non avrebbe potuto svolgere un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal titolare della gioielleria.

A seguito di tempestiva riassunzione, il processo proseguì dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, la quale – con la sentenza n. 1069/2013 del 25 settembre 2013 – pronunciò condanna della P.A. Sistemi Integrati a corrispondere a S.L. la somma di Euro 20.000,00, oltre a interessi decorrenti dalla sentenza di primo grado al saldo e alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Avverso tale sentenza S.L. propose ricorso per cassazione, cui resistette la P.A. Sistemi Integrati S.r.l. che propose, a sua volta, ricorso incidentale.

Questa Corte, con sentenza n. 18948/2017, depositata il 31 luglio 2017, accolse i motivi primo e terzo del ricorso principale e dichiarò assorbiti i restanti motivi di quel ricorso; dichiarò inammissibili i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, accolse per quanto di ragione il terzo motivo e dichiarò assorbito il quarto motivo; cassò la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano anche per la statuizione delle spese.

Riassunto il processo dinanzi alla Corte di merito meneghina, a cura di S.L. e costituitasi dinanzi ad essa la società appellata, quella Corte territoriale, con sentenza n. 3880/2018, pubblicata il 21 agosto 2018, accolse l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia 3970 del 29/08/2005 e, per l’effetto, condannò la Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione (già denominata P.A. Sistemi Integrati S.r.l. ed in precedenza P.A. Antifurto S.r.l.) al pagamento, in favore di S.L., dell’importo di Euro

40.126,69, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat costo vita dall’evento, ossia dal (OMISSIS), ed oltre agli interessi legali dalla domanda, calcolati sulla somma come rivalutata anno per anno, somme dalle quali andavano detratti gli acconti, di Euro 10.000,00, di Euro 10.000,00 e di Euro 1.225,33 corrisposti dalla Ferrari Impianti S.r.l. con i criteri di imputazione meglio specificati nella motivazione di quella decisione e condannò la società appellata alle spese dell’intero giudizio fino a quel momento svoltosi.

Avverso tale sentenza Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattordici motivi e illustrato da memoria.

S.L. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene la società ricorrente che la Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, non si sarebbe conformata alla decisione di questa Corte già ricordata; in particolare denuncia che la Corte territoriale avrebbe “dimenticato” l’effettivo contenuto del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla medesima ed accolto da questa Corte.

1.1. Il motivo è infondato, essendosi la Corte di merito attenuta al decisum della Corte di cassazione, procedendo alla liquidazione del danno non in via equitativa ma espressamente in base alle risultanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle eccezioni di tardività e di inconferenza dei documenti avversari sollevate da Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione – Sentenza fondata su fatti non posti dall’attore a fondamento della sua domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare dalla medesima proposta di tardività e, quindi, di inammissibilità dei documenti rinvenuti, a suo avviso, nel fascicolo di parte avversa per la prima volta nel giudizio di rinvio e sull’eccezione di inconferenza di tali documenti avversati. Inoltre, la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione su “fatture di acquisto della merce rubata” sebbene l’attore non avesse fondato inizialmente la sua domanda risarcitoria su tali documenti.

3. Con il terzo motivo si lamenta “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 184 e 345 c.p.c., dell’art. 87 disp. att. c.p.c. e dei principi fondamentali di difesa, del contraddittorio e di effettività della tutela giurisdizionale per aver il giudice deciso la controversia sulla base di documenti non ritualmente introdotti in giudizio, in quanto mai prodotti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

4. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 115,184 e 345 c.p.c. e art. 87 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente ha espressamente richiamato quanto dedotto nei motivi secondo e terzo per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che ciò integri un vizio sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè in quella di cui al n. 4 del medesimo articolo.

5. Con il quinto motivo si denuncia l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: la tardività e l’inconferenza dei documenti rinvenuti nel fascicolo avversario in sede di giudizio di rinvio ma mai prodotti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

6. Con il sesto motivo, lamentando “motivazione apparente della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, la società ricorrente sostiene che la totale pretermissione delle puntuali e specifiche eccezioni e difese da essa svolte si sarebbe tradotta in un vizio di motivazione apparente della sentenza e che, comunque, la motivazione, benchè graficamente esistente, non renderebbe percepibile il fondamento della decisione e sarebbe generica, apodittica ed apparente, inidonea, quindi a sorreggere la legittimità della sentenza impugnata, che risulterebbe completamente avulsa dalle reali risultanze del giudizio di primo grado e motivata solo per relationem, mediante mera adesione acritica alle difese svolte dalla controparte, in spregio delle difese e delle eccezioni della ricorrente, non avendo l’attore prodotto con la memoria di primo grado le fatture di acquisto della merce rubata.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che la violazione dell’art. 132 c.p.c., già dedotta con il sesto motivo, al cui contenuto espressamente si richiama, integri un vizio sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè in quella di cui al n. 5 o al n. 4 del medesimo articolo.

8. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti inammissibili, per l’assorbente rilievo che essi sono stati formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, mancando nei detti motivi l’indicazione specifica delle fatture e del singolo contenuto delle medesime fatture della cui produzione si contesta la tempestività. A quanto precede va aggiunto, comunque, che con la decisione impugnata, peraltro motivata in modo non meramente apparente, l’eccezione proposta cui fanno riferimento i mezzi all’esame deve ritenersi essere stata implicitamente rigettata.

9. Con l’ottavo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato interno nonchè dell’art. 346 c.p.c., in relazione alla condanna di Ferrara Impianti S.r.l. in liquidazione al pagamento della rivalutazione monetaria alla data dell’evento (ossia dal (OMISSIS)), e degli interessi legali dalla domanda calcolati sulla somma come rivalutata anno per anno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

La società ricorrente eccepisce l’intervenuta decadenza dello S. dalla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del fatto in quanto, nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, il predetto non aveva formulato la richiesta di revisione di tale sentenza in punto interessi e rivalutazione, limitandosi a richiedere “in via riconvenzionale” la condanna della società appellante al riconoscimento del danno nella misura di Euro 40.126,69. Assume che, nonostante il giudicato interno formatosi in punto di interessi e rivalutazione, ritualmente eccepito, la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente provveduto a liquidare all’attuale controricorrente anche gli interessi e la rivalutazione.

9.1. Il motivo è infondato.

Al riguardo va osservato che, essendo stata la sentenza di primo grado travolta dalla decisione della Corte di appello di Brescia n. 721/2009 (che aveva rigettato la domanda di S.), a sua volta cassata con la pronuncia di questa Corte n. 5644 del 10 aprile 2012, ben avrebbe potuto la Corte di appello in sede di rinvio provvedere in punto di interessi e rivalutazione e, non avendolo fatto con la sentenza n. 1069/2013, censurata sul punto e annullata con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 18948 del 2017 – che ha ritenuto espressamente assorbito il sesto motivo di ricorso di S., proprio relativo alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danni ed al mancato riconoscimento della rivalutazione dal fatto – ben poteva la Corte di appello di Milano, cui la causa è stata rinviata per la liquidazione del pregiudizio derivante allo S. dalla sottrazione dei beni (v. sentenza n. 18948/ 2017 di questa Corte p. 8 e 17), provvedere anche d’ufficio – ma nella specie era stata formulata specifica domanda – in punto di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di risarcimento del danno (debito di valore) ancorchè derivante da inadempimento contrattuale (Cass. 27/06/2016, n. 13225).

10. Con il nono motivo si denuncia “falsa applicazione dell’art. 1282 e violazione del costante indirizzo giurisprudenziale, in relazione alla condanna di Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione al pagamento degli interessi legali dalla domanda, calcolati sulla somma come rivalutata anno per anno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Assume la ricorrente che la Corte di appello di Milano avrebbe potuto riconoscere allo S. gli interessi sulla somma in favore del predetto liquidata da quella medesima Corte solo dalla data della sentenza impugnata in questa sede, con esclusione di qualsiasi precedente decorrenza e previo deconto di tutti gli acconti già corrisposti dalla società.

10.1. Il motivo è infondato, in quanto, in tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, gli interessi sulle somme liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a mettere in mora il debitore (Cass. 5/04/2016, n. 6545; Cass., ord., 5/08/2019, n. 20883), con deconto degli importi già corrisposti. La Corte meneghina risulta aver fatto correttamente applicazione del principio sopra richiamato e ha pure espressamente e dettagliatamente indicato le modalità – non specificamente censurate in questa sede – con cui vanno imputati gli acconti già liquidati (v. sentenza impugnata in questa sede p. 11).

11. Con il decimo motivo sì deduce la “nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle difese ed eccezioni svolte da Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione con riferimento all’art. 1223 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Rappresenta la società ricorrerite di aver contestato che i pretesi danni asseriti ex adverso siano conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento di P.A. Sistemi Integrati S.r.l. (poi Ferrari Impianti S.r.l.), come richiesto dall’art. 1223 c.c. e lamenta che, nonostante, le eccezioni da essa proposte al riguardo, la Corte di appello di Milano si sarebbe limitata a liquidare il danno a S. nella misura dallo stesso richiesta, senza compiere alcuna valutazione circa il necessario nesso causale che dovrebbe comunque sempre ricorrere tra inadempimento e conseguenze dannose dello stesso, omettendo di considerare le difese ed eccezioni di Ferrari Impianti S.r.l. sul punto.

Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale: a) nel rispetto dell’art. 1223 c.c., avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, anche del fatto che non sarebbe mai stato accertato alcun comportamento inadempiente di P.A. Sistemi Integrati; b) avrebbe liquidato il danno aderendo alla quantificazione dello stesso operata da S., nonostante questi non avesse fornito alcuna prova idonea nè di aver subito un danno nè dell’entità dello stesso; c) inoltre, avrebbe violato e falsamente applicato gli artt. 1223 e 1224 c.c., anche laddove ha riconosciuto allo S. fa rivalutazione monetaria dall’evento, oltre gli interessi legali dalla domanda, pur non avendo l’attuale controricorrente provato e neppure allegato il danno che avrebbe potuto ipoteticamente subire dal pagamento non immediato, da parte del debitore, del risarcimento liquidato.

11.1. Il motivo è infondato, essendosi la Corte di merito correttamente attenuta a quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 18948/2017 (v. p. 14 e ss.) in tema di principio di equivalenza causale, disattendendo implicitamente le eccezioni sollevate al riguardo e dovendosi richiamare, quanto alla operata rivalutazione e agli interessi, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità già citata nello scrutinio dei motivi otto e nove e di cui la Corte di merito risulta aver fatto buon governo.

12. Con l’undicesimo motivo si denuncia la “nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle difese ed eccezioni svolte da Ferrari Impianti s.r.l. in liquidazione con riferimento all’art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1127 c.c. (rectius, evidentemente, art. 1227), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La ricorrente denuncia che la Corte territoriale si sarebbe limitata a liquidare il danno allo S., nell’esatta misura da questi richiesta, senza minimamente considerare il disposto dell’art. 1227 c.c. e senza dar conto delle difese ed eccezioni svolte dalla medesima ricorrente sul punto.

12.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero con la sentenza n. 18948/2017, questa Corte ha ritenuto inammissibile la censura di violazione dell’art. 1227 c.c., prospettata, tra le altre, dall’attuale ricorrente con il secondo motivo del ricorso incidentale (v. sentenza appena richiamata p. 8 e sgg. e soprattutto p. 11 e 12), sicchè non vi era più spazio, in sede di rinvio, per esaminare le doglianze prospettate ai sensi della richiamata norma.

13. Con il dodicesimo motivo, lamentando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2721 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente sostiene che lo S., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Milano, non avrebbe assolto l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2967 c.c., che ai sensi dell’art. 2721 c.c., non sarebbe ammissibile provare per testimoni la proprietà, il possesso e il valore di gioielli tanto preziosi, che non sarebbe stata acquisita alcuna prova del danno e del suo ammontare e neppure, in particolare, del danno da svalutazione monetaria.

13. Il motivo è inammissibile.

La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., integrante motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è, infatti, configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17/06/2013, n. 15107).

Nella specie, invece, anche con le restanti censure articolate nel mezzo in scrutinio, si tende, in sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

14. Il tredicesimo motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, nonchè dei generali principi di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi dell’avvocato all’opera effettivamente prestata – iniquità della condanna con riferimento al principio della proporzionalità fra le spese liquidate e l’effettivo valore della condanna (art. 360 c.p.c., n. 3) – nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

14.1. Il motivo va disatteso.

Il Collegio osserva che le doglianze non risultano essere state articolate in modo specifico, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento, tra l’altro, alla lesione in concreto subita per la pretesa erronea applicazione dei citati dd.mm., regolanti la liquidazione delle spese, e al superamento dei parametri massimi previsti, in relazione all’effettivo valore della causa, ed evidenzia che solo in caso di violazione dei parametri minimi e massimi il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione (Cass., ord., 14/05/2018, n. 11601). Inoltre, rileva il Collegio che, stante l’operato travolgimento del decisum del Tribunale, già ricordato, peri successivi gradi e in particolare per il giudizio di cassazione deciso con la già più volte richiamata sentenza 18948/2017 e per l’ultimo giudizio di rinvio (in relazione ai quali sono stati indicati, rispettivamente, solo gli importi massimi e soltanto quelli medi, con riferimento, però, allo scaglione di valore da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00, v. ricorso p. 52), ai fini della liquidazione delle spese processuali, occorre aver riguardo alla somma o ai valore del bene che risultano dalla domanda (arg. ex Cass. 9/04/1986, n. 2477).

Neppure sono state riportate testualmente le note spese depositate ex adverso, pur sostenendo la ricorrente che le somme richieste dalla controparte a titolo di spese sarebbero talvolta inferiori a quelle poi effettivamente liquidate.

15. Con il quattordicesimo motivo si denuncia la “nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. – omessa pronuncia sull’eccezione di pagamento delle spese processuali sollevata da Ferrari Impianti S.r.l. in liquidazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, nella liquidazione delle spese di lite, delle somme già versate, allo S., a tale titolo, unitamente a quelle versate per ritenute di acconto sulle stesse, in esecuzione delle precedenti sentenze esecutive, somme che la predetta Corte avrebbe, invece, dovuto detrarre.

15.1. Il motivo va disatteso, in quanto relativo a questioni rilevanti, non in questa sede bensì in quella di esecuzione.

16. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.

17. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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