Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 658 del 18/01/2010

Cassazione civile sez. II, 18/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 18/01/2010), n.658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato SIGGIA ELIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato RUSSO GIAMPIERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio

dell’avvocato DONNANGELO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAITTA FELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1954/2004 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.P. ha impugnato per Cassazione la sentenza del 23 giugno 2004 con la quale il Giudice di Pace di Catania, accogliendo l’opposizione da lei proposta, aveva annullato il verbale di contravvenzione elevato in data (OMISSIS) dalla Polizia Municipale di quella citta’ per violazione dell’art. 7 C.d.S. e aveva compensato le spese di lite, ritenendo sussisterne i presupposti di legge.

Resiste con controricorso l’intimato Comune di Catania.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese.

In particolare la ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto indicare le motivazioni poste a base di tale decisione, nonostante l’accoglimento dell’opposizione proposta, essendo il potere di compensazione delle spese immune da censure solo quando risulti giustificata la sussistenza dei presupposti di essa tenuto conto dell’intera vicenda processuale del comportamento tenuto dalle parti, delle questioni giuridiche e di fatto prospettate e della soluzione delle stesse anche se assorbite dalla pronuncia di una sola di esse.

Il ricorso e’ fondato.

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale manifestatosi sul tema in questione nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), regime applicabile nella fattispecie che ne occupa, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, lo hanno superato affermando la necessita’ che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.

Conseguentemente, deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorche’ le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se’ considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui si desse atto nella motivazione del provvedimento di merito (ma sarebbe anche sufficiente che fosse desumibile in modo inequivoco dal contesto delle argomentazioni) di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficolta’ di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilita’ a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivita’ processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali, ecc..

Tanto premesso, e in applicazione di tali enunciati principi da cui il Collegio non ha motivo per discostarsi, con riferimento al ricorso della D.B., deve rilevarsi che la decisione del giudice di pace – sprovvista di motivi specifici di supporto alla statuizione di integrale compensazione delle spese, essendo tautologica l’affermazione secondo cui “sussistono i presupposti di legge per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio” – e’ altresi’ sprovvista di qualsiasi motivazione implicita ricavabile dal contesto della intera sentenza, atteso che l’accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio e’ stato ricollegato esclusivamente alla violazione da parte dell’Organo accertatore dell’art. 7 C.d.S., comma 15.

Non e’ possibile, quindi, desumere alcuna plausibile ragione a supporto della statuizione, che risulta, quindi, del tutto immotivata.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Catania che provvedera’ a riesaminare la statuizione sulla compensazione delle spese, attenendosi ai criteri sopraindicati, e provvedera’, altresi’ alla regolazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, all’Ufficio dei giudice di pace di Catania, in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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