Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 658 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8899-2012 proposto da:

D.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato SABINA MARONCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTA VISENTIN;

– ricorrente –

contro

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADOLFO BARATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Visentin Marta difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Merlini Marco difensore del controricorrente che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2700/04 il Tribunale di Treviso, accertata l’esistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi dell’attore ordinava al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi, oltre danni e spese in accoglimento della domanda di S.D. contro D.L..

Quest’ultimo proponeva appello e la Corte di appello di Venezia lo respingeva richiamando gli atti, dichiarando inammissibili domande nuove, irrilevante la deduzione dell’esistenza di altri passaggi in tema di confessoria servitutis, fondata la richiesta di danni ed inesistente un litisconsorzio necessario.

Ricorre D. con sette motivi, resiste S..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deducono, col primo motivo vizi di motivazione per la mancata considerazione di due atti pubblici, col secondo omessa pronunzia sul requisito della contiguità di cui al secondo motivo di appello pur erroneamente numerato, col terzo violazione dell’art. 1027 c.c. sempre sulla contiguità e vizi di motivazione, col quarto vizi di motivazione, mancata indicazione delle prove su cui si fonda la asserita non contestazione della servitù da parte degli altri proprietari (comune e Regione), col quinto difetto di integrazione del contraddittorio col comune e la regione, col sesto vizi di motivazione in ordine al vincolo ambientale, col settimo vizi di motivazione sul pregiudizio subito da controparte.

Le censure appaiono in parte nuove e, comunque, infondate perchè genericamente ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha dato sufficiente risposta richiamando gli atti, dichiarando inammissibili domande nuove, irrilevante la deduzione di altri passaggi in tema di confessoria servitutis, fondata la richiesta di danni ed inesistente il litisconsorzio necessario.

Non si attacca compiutamente la ratio decidendi manifestando mero dissenso, senza indicare elementi risolutivi.

La sentenza ha statuito che l’annullamento della clausola pattizia costituente la servitù poteva conseguire solo ad una contraria manifestazione di volontà ed ai successivi atti intervenuti col comune ed il D. non aveva partecipato il S..

La questione del vincolo ambientale era nuova in quanto proposta solo in appello. Ciò premesso, non si comprende il riferimento alla contiguità dei fondi rispetto ad una confessoria servitutis per lamentati impedimenti ed, in ogni caso, il requisito della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominate (Cass. 17.2.2005 n. 3273).

Quanto al preteso litisconsorzio, questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).

Quanto ai danni la sentenza ha giudicato corretta la valutazione del Tribunale circa la liquidazione di Euro 2000 per i disagi sopportati negli anni per ovviare alla chiusura del passaggio con richiesta di concessione ai vicini e con l’uso di percorsi più lontani e più scomodi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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