Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6579 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13004/2009 proposto da:

DITTA LANDOLFI.NET DI RAFFAELE LANDOLFI (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 246, presso lo studio

dell’avvocato PEPE ALBERTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIOVINE Enrico, MANFREDONIA MICHELE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 28/01/08, depositata il

07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L.R. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente recupero di credito di imposta, la C.T.R. Campania ha riformato sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo).

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce “falsa applicazione della legge”) è inammissibile per omissione del quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis.

Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione) risulta carente in relazione alla previsione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008). E’ peraltro appena il caso di aggiungere che dalla pur assai generica e sintetica esposizione del motivo, emerge che il vizio di motivazione denunciato non attiene all’accertamento del fatto, bensì, e inammissibilmente, alla motivazione in diritto (v. Cass. n. 11883 del 2003).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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