Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6579 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22066-2012 proposto da:

A.E., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALVAGGIO;

– ricorrente –

contro

MPS Gestione Crediti S.p.A., non in proprio, ma in nome e per conto

della BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA, in persona dell’Avv.

L.G.F. quale legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex

lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DI

MICELI;

– controricorrente –

e contro

C.G., V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 834/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso perchè

infondato e per la condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 21 giugno 2011, ha accolto l’appello proposto da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì, in data 14 febbraio 2006, e nei confronti di A.E., C.G. e V.S..

1.1. – MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. aveva agito per ottenere, in via principale, l’accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita in data (OMISSIS), con il quale i coniugi C.- V. avevano trasferito ad A.E. l’immobile sito in (OMISSIS) oltre ad un vano di mq. 18, o, in subordine, l’accertamento della inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c..

1.2. – Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande.

2. – La Corte d’appello ha accolto la domanda di revocatoria.

Secondo la Corte d’appello sussistevano l’eventus damni e l’intento fraudolento, in quanto i venditori non potevano ignorare che il trasferimento del loro unico bene avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie vantate dall’Istituto nei confronti di C.G., e tale consapevolezza era comune all’acquirente A., madre della sig.ra V. e in rapporto di assidua frequentazione.

Non era rilevante, in senso contrario, la circostanza che la vendita fosse avvenuta con accollo del mutuo da parte dell’acquirente A., poichè era incontestato che il valore del bene superasse notevolmente l’importo del mutuo.

3. – Per la cassazione della sentenza A.E. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso MPS Gestione Crediti Banca spa.

Non hanno svolto difese C.G. e V.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. nonchè vizio di motivazione, e si contesta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

L’atto di compravendita, con cui l’acquirente si era accollata il mutuo a suo tempo stipulato dai venditori, era antecedente alla condanna del C. al risarcimento dei danni in favore di MPS, sicchè, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l’acquirente non poteva essere partecipe di eventi che ancora non si erano verificati, e comunque le garanzie dell’Istituto erogatore del mutuo erano rimaste inalterate.

La Corte d’appello, invece, avrebbe valorizzato oltremodo il rapporto di parentela-affinità tra acquirente e venditori, senza soffermarsi sugli elementi considerati dal giudice di primo grado nè sugli argomenti difensivi, e neppure avrebbe richiamato gli elementi indiziari sui quali aveva basato la decisione, affermando apoditticamente che il valore del bene superava notevolmente l’importo del mutuo concesso.

1.2. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di azione revocatoria ordinaria, evidenziando gli elementi comprovanti il consilium fraudis, con apprezzamento in fatto che, in quanto congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 18315 del 2015).

1.3. – In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il legame di parentela-affinità intercorrente tra l’acquirente dell’immobile, sig.ra A., e i danti causa coniugi C.- V., e gli stretti rapporti esistenti tra i predetti soggetti (la sig.ra V. aveva ricevuto l’atto di citazione diretto alla madre A., dichiarandosi addetta alla casa) costituivano circostanze dalle quali si doveva presumere che, al momento del rogito in data (OMISSIS), l’acquirente A. fosse a conoscenza dell’esposizione debitoria del genero C. nei confronti dell’Istituto di credito, del quale era stato dipendente. Con sentenza del 21 settembre 2002, infatti, C. era stato condannato al pagamento dell’importo di Euro 779.160,47 a titolo risarcitorio per appropriazione indebita aggravata di somme ai danni del medesimo Istituto di credito.

1.4. – La Corte d’appello ha poi escluso la rilevanza l’avvenuto accollo del mutuo da parte dell’acquirente A., sul rilievo che era incontestato che il valore dell’immobile fosse notevolmente superiore all’importo del mutuo, sicchè permaneva la lesione delle ragioni del creditore (eventus damni). L’affermazione, diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente, è basata sul principio di non contestazione, e cioè sul rilievo che la differenza notevole tra il valore dell’immobile e il mutuo concesso per l’acquisto dello stesso immobile costituisse un fatto che non era stato posto in discussione dalle parti negli atti difensivi in primo grado. Non sussiste pertanto nè il vizio di motivazione nè la violazione delle regole in tema di prova, giacchè il fatto non contestato per definizione non è oggetto di prova, e la questione avrebbe potuto essere denunciata soltanto come errore processuale, e cioè assumendo che il fatto fosse stato contestato e indicando in quale atto processuale.

1.5. – Priva di fondamento è anche la questione relativa alla anteriorità dell’atto dispositivo al sorgere del credito, da cui la ricorrente intende ricavare la carenza di prova della scientia damni.

La Corte d’appello ha evidenziato con chiarezza le ragioni per cui l’acquirente A. doveva ritenersi a conoscenza della situazione in cui si trovava il genero, e quindi anche dell’azione risarcitoria contro di lui intentata dall’Istituto per fatti di appropriazione indebita. Risulta pertanto ininfluente la circostanza che la condanna del sig. C. a risarcire il danno provocato dall’appropriazione indebita sia intervenuta a breve distanza dall’atto dispositivo (un anno circa). Gli elementi presuntivi enucleati dalla Corte d’appello convergono, infatti, univocamente nella direzione della partecipazione dell’acquirente A. all’atto con la consapevolezza che esso avrebbe privato l’Istituto della garanzia del credito risarcitorio sub iudice.

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c., e vizio di motivazione e si lamenta che la Corte d’appello, nel regolare le spese di lite, non aveva tenuto conto che l’Istituto era rimasto soccombente sulla domanda principale di simulazione.

2.1. – La doglianza è infondata.

La soccombenza deve essere stabilita con riferimento al complessivo esito finale della lite, ed al bene della vita controverso, che nella specie è stato riconosciuto a favore dell’appellante (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 15559 del 2003).

3. – Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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