Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6578 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3835-2014 proposto da:

C.M., (OMISSIS) nella sua qualità di titolare della Ditta

C.C.M. COSTRUZIONI di C.M. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE CIUTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENZO PINOS;

– ricorrente –

contro

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TORO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO

VINCENTI, MARCO ALESSANDRO VINCENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2510/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato DANIELE CIUTI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e la vittoria delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2007 P.E. convenne in giudizio C.M., titolare dell’impresa C.C.M. Costruzioni, perchè fosse accertato che la sua proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile sito in località (OMISSIS), di proprietà C., era diventata priva di efficacia per la mancata accettazione da parte del destinatario, e quest’ultimo fosse condannato alla restituzione della somma di Euro 13.000,00, versata a titolo di acconto sul prezzo. Il convenuto C. formulò domanda riconvenzionale condizionata di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice e condanna della predetta al risarcimento dei danni.

1.1. – Il Tribunale di Sondrio – sezione distaccata di Morbegno, con sentenza n. 100 del 2010 accolse sia la domanda attorea, e per l’effetto condannò il convenuto a restituire la somma di Euro 13.000,00, sia la domanda riconvenzionale, e per l’effetto condannò l’attrice al risarcimento danni, liquidati in Euro 3.500,00, oltre interessi legali, compensando parzialmente le spese di lite.

2. – La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 17 giugno 2013, ha accolto il gravame principale proposto da P.E. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e ha condannato C.M. al pagamento delle spese del doppio grado.

2.1. – A sostegno della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sig.ra P. aveva rispettato le obbligazioni assunte, mantenendo ferma la proposta irrevocabile di acquisto del 16 marzo 2005 per il tempo pattuito e versando gli acconti concordati, mentre l’impresa C.C.M. Costruzioni di C.M. non aveva manifestato il proprio assenso alla vendita in tempo utile (entro il 30 dicembre 2005), e per tale ragione la proposta irrevocabile di acquisto aveva perso efficacia.

3. – Per la cassazione della sentenza C.M., nella qualità di titolare dell’impresa C.C.M. Costruzioni, ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso P.E..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, assumendosi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’impresa C.C.M. Costruzioni aveva accettato la proposta d’acquisto formulata dalla sig.ra P..

2. – Con il secondo motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., e si lamenta che la Corte d’appello non si era avveduta che il contratto si era perfezionato nel momento in cui la sig.ra P. aveva avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto da parte del sig. C., non essendo necessaria la consegna di un documento formale che contenesse l’accettazione.

4. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili.

4.1. – Anche prima della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata dopo il giorno 11 settembre 2012 – la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” non consentiva di invocare la rivalutazione delle prove, che implica un apprezzamento di fatto e costituisce attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 26825 del 2009), il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pure plausibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

A seguito dell’intervento legislativo di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014), si registra un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo sulla motivazione di fatto, che attiene ormai esclusivamente all’esistenza in sè della motivazione, sotto l’aspetto materiale e grafico e della comprensibilità della ratio decidendi (ex plurimis, Cass., sez. 6-3, sent. n. 12928 del 2014).

4.2. – Nessuna delle ipotesi indicate ricorre nel caso di specie.

La Corte d’appello, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato l’atto sottoscritto dall’attrice in termini di proposta irrevocabile d’acquisto, ed poi ritenuto, riformando sul punto la decisione del Tribunale, che l’attrice avesse onorato tutte le obbligazioni assunte – mantenendo ferma la proposta per il tempo pattuito e versando gli acconti concordati -, mentre la controparte non aveva manifestato il proprio assenso entro il termine pattuito.

La stessa Corte ha poi rilevato la genericità delle doglianze prospettate con l’appello incidentale, in quanto si limitavano a riproporre le difese svolte nel giudizio di primo grado – fondate sull’asserita intervenuta accettazione della proposta – senza confutare gli argomenti con i quali il Tribunale le aveva disattese.

4.3. – Risulta infine inammissibile la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente formalmente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ma in realtà lamenta l’erronea valutazione del materiale probatorio (dichiarazione scritta del notaio B., confermata in sede di esame testimoniale).

5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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