Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6578 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 10/03/2021), n.6578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14643/2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE N. 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI FROSINI;

– ricorrenti –

contro

EMILIANAUTO BOLOGNA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA, 15, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA BELLONI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

BERNARDONI;

– controricorrenti –

e contro

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, UNICREDIT LEASING SPA;

– intimati –

nonchè da:

UNICREDIT LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

FUCINI 2365, presso lo studio dell’avvocato IRMA BOMBARDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA REBOLDI;

– ricorrenti incidentali –

e contro

B.V., EMILIANAUTO BOLOGNA SRL, ASTON MARTIN LAGONDA

LIMITED;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1425/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/7/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/11/2017 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto i gravami interposti dal sig. B.V., in via principale, e dalla società Emilianauto Bologna s.r.l. (già Emilianauto Bologna s.p.a.), in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Brescia n. 2792/2012, di rigetto: a) della domanda proposta nei confronti delle società Emilianauto s.p.a., Fineco Leasing s.p.a. e Aston Martin Lagonda Limited (rispettivamente venditrice, concedente in leasing e produttrice) di nullità o, in subordine, di risoluzione del contratto di leasing stipulato con la società Fineco Leasing s.p.a. avente ad oggetto l’autovettura (OMISSIS), in ragione di “gravissimi vizi dell’autovettura” e della “violazione di norme previste a pena di nullità dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005)”; b) della domanda (in origine separatamente proposta e successivamente riunita) proposta nei confronti delle società Emilianauto s.p.a. e Fineco Leasing s.p.a. (la quale ultima ha chiamato in garanzia la società Aston Martin Lagonda Limited) di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura dell’auto de qua e di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni; c) della domanda dalla società Emilianauto s.p.a. in via riconvenzionale spiegata nei confronti del B. di pagamento di somma a titolo di “corrispettivo per il deposito dell’autovettura durante il tempo necessario per le riparazioni)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi le società Emilianauto s.r.l. (già Emilianauto Bologna s.p.a.), la società Aston Martin Lagonda Limited e la società Unicredit Leasing s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2 motivo (da esaminarsi per primo in quanto logicamente prioritario) il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 52 cod. consumo e falsa applicazione dell’art. 50 cod. consumo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia negato l’applicabilità nel caso della disciplina di tutela del consumatore, erroneamente parificandolo al piccolo imprenditore “in virtù della apposizione del numero della partita Iva nell’apposito spazio del modulo contrattuale”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività (cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914).

Orbene, nell’affermare che “l’apposizione della partita IVA sul contratto rappresenta un indicatore evidente della circostanza che la parte è un operatore professionale e, dunque, non un consumatore, con la conseguenza che è impossibile applicare allo stesso i diritti di recesso o la disapplicazione automatica di clausole vessatorie prevista dal codice del consumo” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Atteso che l’odierno ricorrente svolge pacificamente l’attività professionale di notaio, e non risulta dalla corte di merito accertato ed indicato che abbia acquistato l’autovettura in argomento al fine (esclusivo) di esplicazione della medesima, in luogo della soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al relativo esercizio, va osservato che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, nemmeno la mera indicazione nel contratto -tra le indicazioni delle sue generalità – della partita IVA può assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che il medesimo possa considerarsi “consumatore” e, conseguentemente, l’applicazione nel caso della relativa disciplina di tutela.

Trattasi di indicazione di valenza assolutamente neutra al riguardo, stante la relativa genericità ed equivocità e la mancanza di indicazione alcuna rinvenibile nell’impugnata sentenza in tal senso deponente, sicchè la motivazione al riguardo si appalesa meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232), e pertanto in realtà insussistente (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, Cass., 20/11/2018, n. 29898), non sottraendosi al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973).

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 1 motivo del ricorso principale (con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1490,1492,1495,1497,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia rigettato la domanda in ragione della ravvisata “mancata allegazione dei vizi redibitori da parte dell’odierno ricorrente”, laddove tale affermazione “è totalmente erronea, apparendo smentita già prima facie dalle risultanze acquisite come pacifiche fino dai rispettivi atti introduttivi e di risposta del giudizio dinanzi al Tribunale, quali:… (v. pagg. 8 ss. ric.)) nonchè il ricorso incidentale condizionato (con il cui unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine alla eccepita rinunzia dell’odierno ricorrente a far valere la nullità del contratto di leasing in oggetto avendo proceduto alla relativa cessione a terzi), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2 motivo del ricorso principale, assorbito il 1 motivo nonchè il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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