Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6578 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5119/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.

Polleggioni Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Prot.ne Int.le Foggia, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito l’Avvocato Gianluca Pollegioni che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Renzis Luisa che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. F.O., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di L’Aquila avverso l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del Tribunale di L’Aquila del 13.7.2016, che, confermando la decisione della Commissione territoriale competente, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, come pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.

1.2. Con sentenza depositata il 3.8.2017, la Corte abruzzese ha respinto l’appello, rilevando, segnatamente che “il giudice di primo grado ha esposto in modo esaustivo e del tutto convincente i profili di inattendibilità e contraddittorietà che hanno condotto al giudizio di non credibilità del dichiarante”. Più in dettaglio, circa la dedotta sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista in relazione all’ipotesi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) il decidente, nel motivare il proprio dissenso, ha sostenuto che “sulla scorta delle risultanze dei rapporti sopra richiamati, non smentite dalle produzioni della parte appellante, non può ritenersi che, per diffusione sul territorio e per frequenza di scontri ed attentati, la situazione di violenza in Nigeria abbia raggiunto un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione correrebbe, per la sola presenza nello Stato, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona. Anzi, con specifico riferimento alla Nigeria, è stato affermato che dalle informazioni disponibili sui principali siti consultabili via Internet (ad esempio, quello del nostro Ministero degli esteri) i fenomeni violenti sono in fase di regresso e sono limitati alle sole regioni del nord-est”.

Non diversamente il decidente ha pure escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria non rinvenendosi nella specie situazioni di particolare vulnerabilità, non potendo esse ravvisarsi in ragione della “giovane età del richiedente, nè essendo sufficiente, in difetto di elementi individuali circostanziati, il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali del suo Paese”.

1.3. Per la cassazione di detta decisione il ricorrente si affida a quattro motivi di ricorso ai quali replica l’intimato Ministero a mezzo di controricorso.

1.4. Con ordinanza interlocutoria n. 22433/2019 del 9.9.2019, emessa all’esito dell’adunanza camerale non partecipata, il collegio decidente ha rimesso la trattazione della causa all’odierna pubblica udienza sul rilievo se, ai fini della conoscenza della situazione generale del paese di provenienza in funzione della delibazione della domanda di protezione internazionale, l’integrazione istruttoria demandata al giudice renda necessario il richiamo anche temporale delle fonti in concreto utilizzate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 in quanto la Corte territoriale, incorrendo in tal modo anche nell’omesso esame di un fatto decisivo e nel vizio di motivazione apparente, avrebbe omesso ogni approfondita valutazione sull’effettiva presenza di una situazione di violenza generalizzata in tutto il territorio nigeriano ed in particolare nella regione dell’Edo State; con il secondo motivo di ricorso analoga censura viene declinata riguardo al paese di transito (Libia); con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in quanto la Corte territoriale, incorrendo in tal modo anche nell’omesso esame di un fatto decisivo e nel vizio di motivazione apparente, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla gravità della situazione esistente in tutto il territorio nigeriano ed in particolare nella regione dell’Edo State; con il quarto motivo analoga censura viene declinata riguardo al paese di transito (Libia).

3. Tutti i sopradetti motivi lamentano un vizio comune, consistente nel censurare la sentenza impugnata poichè questa non avrebbe proceduto a vagliare le istanze introdotte dal ricorrente in base ad un’approfondita valutazione della situazione generale del paese di provenienza e si prestano ad un pregiudiziale rilievo di inammissibilità rendendo pleonastico il rilievo operato dalla soprarichiamata ordinanza interlocutoria.

4. Come invero si apprende dalla lettura delle motivazioni che accompagnano il provvedimento con il quale la Corte d’Appello ha proceduto a rigettare il gravame avanti a sè, la fonte di siffatta determinazione va individuata, come del resto già in precedenza rilevato dal primo decidente, nel difetto di credibilità del narrato reso dal ricorrente.

Dando previamente atto “che il giudice di primo grado ha esposto in modo esaustivo e del tutto convincente i profili di inattendibilità e contraddittorietà che hanno condotto al giudizio di non credibilità del dichiarante”, il decidente del grado ha ripercorso i passaggi qualificanti del racconto e dei fatti riferiti dal richiedente e, a conclusione di ciò, ha tratto la convinzione che “il racconto, generico e confuso, è privo di riscontri e, ancora prima, di qualunque fondamento razionale”, osservando altresì che v”la protezione internazionale apprestata a tutela di minacce da pericoli inesistenti, provenienti da entità metafisiche, ma solo di soggetti esposti a pericoli concreti”.

5. Ora è ben noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che ove il giudizio demandato al giudice della protezione internazionale metta capo ad una valutazione di non credibilità del ricorrente, esso è diretta conseguenza di un apprezzamento di fatto insuscettibile di rivalutazione in questa sede essendo riservato esclusivamente al giudice di merito.

Tale apprezzamento di fatto, che non è per questo sindacabile sotto il profilo della sua erroneità in diritto, è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Nè per vero l’assorbenza che si lega a questo rilievo si presta a smentita sotto il profilo della pretesa violazione del dovere di cooperazione istruttoria, dovendo qui ribadirsi, ancora come affermato da questa Corte, in linea più generale il principio che l’attivazione del dovere in parola è imprescindibile dalla credibilità del narrante, sicchè esso “non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi” (Cass., Sez VI-I, 20/12/2018, n. 33096). E del resto, anche accedendo ad una diversa lettura esegetica, si volesse ritenere che il predetto dovere, allorchè sia allegata l’ipotesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “non trovi ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione” (Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14283), nondimeno anche in tal caso “l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova” (Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 3016). E su questo presupposto il ricorso si rivelerebbe comunque carente atteso che i fatti narrati dal ricorrente – che, segnatamente, si radica sul rappresentato timore circa i “disturbi” di cui lo avrebbero fatto bersaglio gli adoratori di un idolo al cui culto egli non avrebbe voluto prestarsi – esulano manifestamente dalla fattispecie contemplata dall’art. 14, citata lett. c) che in ogni caso, come ancora già affermato, non sarebbe, in linea di principio, mai ravvisabile in relazione al paese di transito (Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676).

6. Si impone perciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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