Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6577 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13673-2019 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA RUGGIERI FAZZI;

– ricorrente –

contro

ABACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di BRINDISI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3178/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento a lui notificato dalla concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di (OMISSIS) finalizzato al recupero ICI dell’anno 2004 deducendo la illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza del presupposto impositivo, essendo stata soppressa la particella (n. (OMISSIS)) oggetto di imposizione. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CTR della Puglia con sentenza del 22/10/2018 ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che e che per l’anno 2004 i dati catastali relativi all’immobile erano quelli indicati nell’accertamento, sicchè il contribuente risultava proprietario dell’immobile identificato al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) e ciò è sufficiente a legittimare l’avviso di accertamento.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la società ABACO. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Deduce che la motivazione resa dalla CTR sarebbe meramente apparente e non spiega le ragioni per le quali è stata disattesa la documentazione prodotta dalla parte per dimostrare che la particella per la quale è stata richiesta l’ICI è stata soppressa. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla perizia tecnica redatta dal consulente di parte con la quale si è dimostrato che la particella (OMISSIS) è stata eleminata. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3 e 5, per avere la CTR erroneamente considerato l’esistenza del presupposto impositivo. In particolare lamenta che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che in ogni caso il valore della base imponibile ICI si trasferisce alle unità immobiliari scaturite dal frazionamento, mentre egli ha dimostrato di non avere mai posseduto la particella (OMISSIS) in quanto essa è stata trasfusa sino al 1990 nelle particelle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con modificazioni di tipologiche per cui hanno mutato anche il valore; queste particelle hanno diverse destinazioni perchè su esse sussistono altri immobili (appartamenti e garage) venduti sin dal 1980.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR ha motivato sulla ragione per la quale non ha tenuto conto della dedotta “soppressione”, da parte del contribuente della particella (OMISSIS), avvenuta con frazionamento, e del fatto che gli immobili censiti con le particelle scaturite da questo frazionamento sono state trasferite a terzi, rilevando che la dichiarazione ICI per l’anno 2004 è stata omessa e che pacificamente i dati catastali, in quell’anno, indicavano il contribuente come intestatario della suddetta particella, peraltro desumendo questo dato proprio da quella relazione tecnica di parte che – nella prospettazione del ricorrente – il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare. I documenti prodotti dal contribuente pertanto sono stati quindi esaminati e ritenuti non idonei a contrastare la sussistenza del presupposto impositivo, a fronte di una omessa dichiarazione per l’anno di imposta in questione.

Il contribuente peraltro non deduce nè di avere presentato la dichiarazione ICI nell’anno 2004 nè di avere presentato la denuncia obbligatoria D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, comma 4, norma che prevede l’ultrattività degli effetti dell’originaria dichiarazione (Cass.20354/2019; Cass. 17562/2016Cass., n. 12989/2007).

Il contribuente si limita a dedurre che l’accertamento in oggetto nasce dal mancato aggiornamento dei dati catastali presso l’Agenzia del territorio chiesto solo in data (OMISSIS) e pertanto non censura la decisiva ratio decidendi esposta dalla CTR, e cioè che il frazionamento non giustifica l’omessa dichiarazione ICI e che legittimamente il Comune si è fondato sulle risultanze dei dati catastali.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 in favore della parte costituita oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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