Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6576 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SAM IMMOBILIARE s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, Largo della Gancia

5, presso lo studio dell’avv.to MIELE Renato che la rappresenta e

difende, per mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma Via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 143/14/07 della C.T.R. del Lazio, emessa l’8

novembre 2007 e depositata il 31 2010 gennaio 2008, R.G. n. 2146/07;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la controversia ha per oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Viterbo con i quali era stata contestata alla SAM Imm.re la emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 21, paragrafo 1, lett. c), della 6^ direttiva CEE in materia di IVA con conseguente duplicazione di imposta;

La C.T.P. di Viterbo accoglieva i ricorsi riuniti. La C.T.R. ha riformato tale decisione;

Ricorre per cassazione SAM Immobiliare s.r.l. deducendo: a) omessa, insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la C.T.R., omesso qualsiasi motivazione sulla prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 (quesito di diritto proposto alla Corte: se l’A.F. può richiedere il nuovo versamento di un’imposta già a suo tempo versata o compensata e, in caso affermativo, se tale nuovo versamento ha natura di sanzione o di imposta);

Si difende con controricorso L’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa (cfr. Cass. civ. S.U. 11653/2006), del primo motivo per implicita deduzione di una diversa ripartizione dell’onere probatorio, l’infondatezza del secondo motivo (Cass. civ. 21952/07).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile oltre che per mancata esposizione dei fatti di causa, per la prospettazione sotto forma di difetto di motivazione, nel primo motivo, di una diversa prospettazione della ripartizione dell’onere di provare l’esistenza delle operazioni ritenute presuntivamente inesistenti dall’A.F., senza proposizione del necessario quesito di diritto e infine, quanto al secondo motivo, per la assoluta genericità e inidoneità del quesito di diritto a risolvere la controversia;

il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3,100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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