Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6576 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1719-2011 proposto da:

G.R., (OMISSIS), GH.VI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio

dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELLA SONZOGNI;

– ricorrenti –

contro

M.V., (OMISSIS), GH.MA.LO. (OMISSIS),

GH.EL. (OMISSIS), GH.RO. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA STEFANINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 832/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ZIRILLI Giampaolo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE ANGELIS Lucio, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale – in accoglimento della domanda di divisione dell’eredità materna proposta da Gh.Vi. (a mezzo del suo procuratore generale G.R.) nei confronti del fratello Gh.Ma.Lo. nonchè di M.V., Gh.Ro. e Gh.El., eredi queste ultime del defunto fratello Gh.En. – ha disposto la divisione dei beni ereditari, assegnandoli congiuntamente pro-indiviso – ritenuta la loro non comoda divisibilità – alle due parti convenute in ragione del 50% per ciascuna, con addebito dell’eccedenza da corrispondere all’attore, quantificata in Euro 125 mila.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Gh.Vi. (a mezzo del suo procuratore generale G.R.) sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso Gh.Ma.Lo., M.V., Gh.Ro. e Gh.El..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale gli intimati hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato al procuratore costituito dei convenuti avv. Nicola Stefanini in un luogo diverso (cancelleria della Corte di Appello di Brescia, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) dal domicilio eletto nel giudizio di appello.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604).

Nella specie, pertanto, si è in presenza di mera nullità della notificazione, sanata a seguito dell’attività difensiva espletata dai resistenti con la proposizione del controricorso.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei due motivi, con i quali il ricorrente denuncia:

1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 718 – 720 c.c., nonchè il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello errato nella valutazione dei fatti oggetto della causa, ritenendo la non comoda divisibilità del fabbricato oggetto del compendio ereditario;

2) la violazione e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze della C.T.U. e avere acriticamente aderito alle sue conclusioni.

Entrambe le censure non possono trovare accoglimento.

Premesso che l’accertamento della comoda divisibilità di un bene immobile è rimesso all’insindacabile valutazione del giudice di merito e si risolve in un giudizio di fatto che, quando sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995, Rv. 490251; Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 21/04/1976, Rv. 380119), la Corte territoriale ha spiegato come nella specie, ove l’immobile fosse stato diviso come preteso dal ricorrente, i locali così ricavati non sarebbero stati fruibili senza interventi radicali di ristrutturazione, determinando la necessità di compiere interventi talmente edilizi complessi e costosi da far ritenere l’immobile non comodamente divisibile; la Corte di merito ha pure spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di fare proprie le conclusioni del C.T.U. e, quindi, di non condividere le contestazioni del ricorrente.

La motivazione della Corte territoriale sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici e supera, pertanto, il vaglio di legittimità.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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