Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6576 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13601-2019 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato WLADIMIRO MANZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, AGENZIA DELLE

ENTRATE – RISCOSSIONE SALERNO (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 9151/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – P.I., a seguito di accesso telematico all’area riservata del sito Internet di Equitalia S.p.A. relativa alla sua posizione fiscale, ha consultato l’estratto di ruolo e constatato la pendenza di diverse cartelle esattoriali e quindi ha proposto ricorso dichiarando di non avere ricevuto notifica delle predette cartelle.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CTR della Campania con sentenza depositata in data 23.10.2018 ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che, come già accertato dal giudice di primo grado, il documento posto a fondamento dell’azione era stato estratto dal cassetto fiscale in data (OMISSIS) e il ricorso notificato solo in data 11 settembre 2015; risultava quindi superato il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Non hanno spiegato difese le intimate. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alla parte.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326,330,137,140,143,149 e ss. nonchè degli artt. 214 e 216 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; degli artt. 1334,2697,2699 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, e degli artt. 24,53 e 97 Cost.. Deduce di aver richiesto la declaratoria della nullità delle cartelle emesse a suo carico perchè mai notificate. Assume che il documento informatico estratto tramite consultazione telematica non può assurgere a prova legale della piena conoscenza dell’atto impositivo, e che l’estratto di ruolo ha funzione meramente ricognitiva e non può essere equiparato all’atto impositivo della cui notifica è onerato l’ente impositore. Deduce che, avendo chiesto l’annullamento delle cartelle e non del documento informatico estratto dal sito internet, non poteva a lui opporsi alcuna tardività. Deduce inoltre che dall’estratto del cassetto fiscale del contribuente si ricavano dati parziali e che non possono visualizzarsi le singole cartelle, ma solo il riepilogo e che gli atti rappresentativi delle obbligazioni tributarie sono da lui non conosciuti.

Con il secondo il secondo motivo del ricorso sì deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c.. Deduce che poichè non è stato notificato alcun atto prodromico, la CTR non poteva invocare l’art. 21, perchè la norma non è riferibile all’estratto di ruolo; il termine infatti decorre dal momento della notifica dell’atto impugnato che in questo caso non vi è stato.

I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e non sono fondati.

Il ricorrente ha esplicitamente dedotto in ricorso di avere appreso dell’esistenza delle cartelle tramite l’accesso al cassetto fiscale e l’estratto di ruolo.

Deve qui ricordarsi che il documento denominato estratto di ruolo o anche estratto conto, è un documento formato e consegnato su richiesta del debitore dall’esattore, anche tramite procedura informatica, e rappresenta la posizione debitoria del soggetto. Esso è un documento che non esprime, in sè, alcuna pretesa impositiva e quindi come tale non impugnabile. E’ però impugnabile il suo contenuto e cioè gli atti che nell’estratto sono indicati e riportati, quando il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva attraverso di esso (Cass. s. u. 19704/2015).

Pertanto pur se è la domanda è rivolta ottenere l’annullamento delle cartelle asseritamente non notificate, l’atto che viene impugnato è l’estratto, quale primo atto in cui si è – secondo la prospettazione del contribuente – manifestata al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario.

Dopo la pronuncia a sezioni unite sopra citata, si è consolidato il principio che qualora le cartelle di pagamento non sono state notificate il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo in quanto primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa (Cass. s. u. n. 19704/2015, Cass. n. 27799/2018). Per questa via il contribuente fa valere le sue ragioni avverso la cartella (o le cartelle, come nel caso di specie) esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo notificato o rilasciato su sua richiesta (Cass. n. 5443/2019).

Anche il ricorso contro l’estratto di ruolo deve però essere proposto nel rispetto del termine generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione “tipico” successivamente notificatogli (Cass. n. 23076/2019; Cass. n. 2257/2019).

Nella fattispecie i giudici di merito hanno accertato che il contribuente ha impugnato con ricorso notificato in data 11.9.2015 un atto del quale avuto conoscenza in data (OMISSIS). Ed è il contribuente stesso ad affermare che attraverso l’accesso al sistema informatizzato è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.

Nella prospettazione del ricorrente poichè le cartelle non sono stato notificate il termine non decorrerebbe, ma così non è, perchè la conoscenza della pretesa impositiva è avvenuta tramite il documento da lui estratto. Peraltro, al fine di contestare la mancata notifica delle cartelle e degli atti collegati, non è necessario avere piena contezza del loro contenuto perchè la contestazione consiste esattamente in questo. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti poichè la CTR avrebbe dovuto considerare come non esistenti i fatti incerti in quanto non provati, in particolare la notifica degli atti rappresentativi delle azioni tributarie.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso del contribuente è stato respinto sia in primo che in secondo grado si tratta quindi di una ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5. Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). In ogni caso, tramite questo motivo il ricorrente ripropone le stesse argomentazioni come sopra respinte.

Ne consegue, il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione delle intimate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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