Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6576 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 09/03/2020), n.6576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26674-2018 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO IACOVINO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 9.8.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da A.H., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. “A” della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 14, art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il beneficio della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della tutela sussidiaria, senza considerare il danno grave alla persona del richiedente e la condizione del suo Paese di origine, ed in particolare dell’area del Punjab, nella quale si registrerebbe una situazione di insicurezza derivante da frequenti attacchi terroristici diretti contro luoghi di culto, uffici pubblici, scuole, strutture delle forze di sicurezza locali, mercati e mezzi di trasporto pubblico. A sostegno di tale allegazione, il ricorrente richiama quanto riportato dal sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non allega alcuna specifica circostanza idonea a superare le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto innanzitutto non coerente nè credibile la storia narrata dall’ A. ai fini del riconoscimento della invocata protezione internazionale, evidenziandone gli specifici aspetti di criticità, sia quanto all’episodio dell’arresto dei trafficanti di droga sul posto di lavoro, sia in relazione al collegamento esistente tra detto episodio, l’incidente stradale nel quale L’ A. veniva coinvolto il giorno successivo e le intimidazioni di cui era stato oggetto alla sua dimissione dall’ospedale. Rispetto ai richiamati profili di criticità evidenziati dal Tribunale il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare le argomentazioni del giudice di merito.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto insussistente, nella zona del Punjab, una situazione di violenza indiscriminata o di insicurezza diffusa rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria, fondando tale valutazione sul contenuto del “più recente report del Ministero degli esteri, consultato a febbraio 2018”; ed infine, ha del pari ritenuto insussistente in capo all’ A. alcuna condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria e l’assenza di legami specifici e personali tra il predetto e l’Italia.

Sul punto, se da un lato questa Corte ha affermato che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887) e che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174), pur tuttavia ciò non può valere ad esonerare il ricorrente dall’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione. Ne discende che il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate e decisive fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni smentite da altri dati decisivi e tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dalla Corte di Appello si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed agli artt. 3 e 24 Cost., perchè il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, con conseguente perdita, da parte del richiedente, del diritto di fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La censura è infondata. La revoca del beneficio di cui anzidetto costituisce infatti conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. In questo senso, non si ravvisa alcun profilo di contrasto tra tale previsione ed i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perchè non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. Nè si ravvisano profili di contrasto con l’art. 24 Cost., giacchè il diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell’interessato. Inoltre, occorre considerare che l’ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato ovvero dell’oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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