Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6575 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 28/02/2022), n.6575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

M.Z., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Conegliano, in via Luigi Einaudi n.

124, presso l’avv. Tiziana Arcidiacono che lo rappresenta e difende

per procura speciale in calce al ricorso per cassazione (tizia

naarcidiacono.pec.ordineavvocatitreviso.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 6492/2020 del Tribunale di Milano, depositata

in data 14/09/2020, r.g. n. 15144/2109;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore consigliere

Dott. Di Marzio Mauro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 6 febbraio 2019, M.Z., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il Paese in ragione delle minacce ricevute dalla famiglia di sua moglie. In particolare, il ricorrente riferiva di aver sposato in segreto la donna e di essere fuggito con lei a Lahore visto che la famiglia di questa, benestante e appartenente a una casta superiore rispetto a quella del ricorrente, non approvava la loro unione e aveva deciso di dare la figlia in sposa a un altro uomo. Il ricorrente riportava di svolgere lavoro a tempo indeterminato in Italia dal 2018 e di essere titolare di un regolare contratto di locazione.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. Ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile poiché inverosimile, generico e poco circostanziato. Inoltre, ha ritenuto che la situazione in Pakistan non fosse riconducibile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Infine, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di particolari indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

4. – Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 02/11/2020 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo cinque motivi.

5. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione da essa depositato per l’eventualità della partecipazione alla discussione orale.

6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. – I motivi sono così rubricati: “1) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, agli artt. 16 e 46 par. 1 direttiva 2013/32, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e agli artt. 115,116 e 117 c.p.c.; 2) Ulteriore violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; 3) Mera apparenza della motivazione e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; 4) Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 5) Violazione di legge ex. Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

Con il primo motivo la difesa lamenta la mancata audizione del ricorrente da parte della Corte territoriale.

Con il secondo, terzo e quarto motivo, si lamenta l’erronea applicazione della normativa relativa alla valutazione della credibilità del racconto del ricorrente. In particolare, si ritiene che il Tribunale di Milano abbia errato nel considerare solo elementi isolati senza valutare la storia nel suo complesso. Inoltre, si evidenzia come le stesse fonti citate dal Tribunale per la valutazione del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), facciano riferimento proprio ai delitti d’onore in Pakistan.

Con il quinto motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione della disciplina relativa alla protezione umanitaria evidenziando come il Tribunale di Milano abbia omesso di svolgere una valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia e in Pakistan e di valutare come la condizione di vulnerabilità del ricorrente protezione possa avere ad oggetto anche la mancanza di condizioni minime per condurre una vita dignitosa nel Paese d’origine.

RITENUTO CHE:

8. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

8.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Quanto a mancata audizione del richiedente in Tribunale, va fatta applicazione del principio secondo cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584). Nessuna delle ipotesi considerate ricorre nella specie: per un verso il richiedente ha fatto istanza di audizione per il solo fatto che dinanzi alla commissione territoriale non fosse stata effettuata la videoregistrazione, peraltro verso il Tribunale ha motivatamente disatteso l’istanza osservando che il richiedente “nel ricorso, pur aggiungendo alcuni dettagli, come il nome della moglie del ricorrente dell’amico che li aiuta a scappare e l’indicazione delle caste di appartenenza del ricorrente e di sua moglie, richiama sostanzialmente una vicenda personale del ricorrente negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non introducendo ulteriori temi di indagine ne allegando fatti”. D’altronde, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Siffatta indicazione manca.

8.2. – Sono invece fondati il secondo, terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento vanno esaminati simultaneamente.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso in esame il giudizio di non credibilità è sostenuto da una motivazione che non soddisfa l’indicato parametro, tenuto conto che il Tribunale ha svolto una valutazione atomistica delle circostanze riferite dal ricorrente, senza calare la sua narrazione nel contesto della verifica, da compiersi officiosamente, del fenomeno dei matrimoni combinati nella zona di provenienza del richiedente.

8.3. – E’ assorbito il quinto mezzo.

Esso difatti non indica neppure approssimativamente quale sarebbe la individuale condizione di vulnerabilità del richiedente, non dipendente dalle generiche condizioni del paese di provenienza.

9. – Il ricorso è accolto nei limiti indicati e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, terzo e quarto, assorbito il quinto, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA