Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6575 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/03/2020), n.6575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28290/2018 proposto da:

A.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile, della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli avvocati Russo Domenico e Russo Jacopo, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal consigliere VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano A.J., diretto a ottenere lo status di rifugiato, ovvero la protezione umanitaria o quella umanitaria, in quanto asseritamente costretto a lasciare la sua città ((OMISSIS)) “per il timore di essere ucciso o comunque di poter subire trattamenti inumani e degradanti, finanche di essere ingiustamente imprigionato per il resto della sua vita, e ciò per ragioni attinenti al suo orientamento sessuale” (v. ricorso, pag. 5).

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)), per avere il tribunale “violato il procedimento logico-ermeneutico di valutazione della credibilità dell’odierno ricorrente, incentrando il giudizio negativo non sul movente della riferita discriminazione sessuale, ma sulla condizione personale di omosessuale dell’odierno ricorrente, invero giammai affermata”, avendo egli “dichiarato di aver avuto rapporti omosessuali per ragioni economiche”, sicchè “il tema cognitivo devoluto al tribunale non era la discriminazione sessuale per condizione di omosessuale, ma la discriminazione per aver svolto attività di prostituzione omosessuale per ragioni meramente economiche”.

4. Il secondo prospetta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, art. 33; della C.E.D.U., art. 3, avendo il tribunale “omesso di verificare se il contesto del paese di provenienza, acclaratamene omofobo, fosse caratterizzato, anche nelle vicende di ordinaria criminalità, da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare la concessione delle forme attenuate di protezione di cui alle rubricate disposizioni normative”.

5. I motivi sono inammissibili perchè veicolano come violazioni di legge censure che attengono, in realtà, a valutazioni di merito.

6. Invero, con riguardo all’attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (i quali vietano di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonchè di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) dall’errore di valutazione, che, investendo invece l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. 27033/2018, 9356/2017).

6.1. Di conseguenza, il cattivo esercizio dei potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso per cassazione sempre che esso non dia luogo ad un’anomalia motivazionale ridondante, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – (Cass. 23153/2018, 11892/2016), sia perchè la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perchè con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

7. Orbene, dal decreto impugnato emerge chiaramente che il tribunale ha esaminato i fatti dedotti e le dichiarazioni rese per dedurne motivatamente l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando il “narrato del tutto privo di credibilità”. Si tratta di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019).

8. Anche con riguardo alla protezione sussidiaria il tribunale ha motivatamente escluso la sussistenza di un rischio effettivo per il ricorrente di subire, in caso di rientro nel Paese d’origine, le evenienze di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – evenienze peraltro “escluse dalle stesse dichiarazioni del ricorrente” – anche in considerazione del fatto che le azioni terroristiche del gruppo fondamentalista Boko Haram non interessano gli stati del sud, come la zona di provenienza del ricorrente.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. In assenza di difese delle parti intimate non ricorrono i presupposti per una pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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