Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6574 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.C., elett.te dom.ta in Roma, Via A. Gandiglio 119,

presso lo studio dell’avv.to Petro Santoro, rappr.ta e difesa

dall’avv.to AZZOLINA Francesco, per procura speciale del 4.5.07,

notaio Filomena Greco di Enna;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione della C.T.R. della Sicilia, sez. staccata

Caltanissetta, n. 37/21/2006 del 20.2.2006/20.3.2006, R.G. 3779/05;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 11 novembre 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente, dell’avviso di irrogazione sanzioni per impiego di una lavoratrice senza la preventiva registrazione nei libri obbligatori;

2. La C.T.P. di Enna rigettava il ricorso, la C.T.R. ha confermato la decisione riducendo le sanzioni applicate in considerazione della modesta consistenza dell’impresa della T.;

3. Ricorre per cassazione la contribuente con quattro motivi di impugnazione;

4. L’Agenzia delle Entrate non svolge difese.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

Che:

1. il secondo motivo – attinente alla pretesa nullità dell’avviso di irrogazione sanzioni per mancata indicazione della facoltà del contribuente di proporre le deduzioni difensive necessarie a provare la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro non registrato – è inammissibile perchè non risulta oggetto di un motivo di impugnazione, tempestivamente proposto in sede di merito, dell’avviso di accertamento. Inoltre tale motivo appare infondato;

2. il primo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile perchè la C.T.R. non ha affatto deciso la controversia affermando la preclusione probatoria in ordine alla data di inizio effettivo del rapporto di lavoro, cosicchè l’impugnazione avrebbe dovuto semmai investire la motivazione e, comunque, avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso le ragioni addotte nell’atto di appello per ritenere immotivata la sentenza di primo grado quanto all’accertamento della data di inizio del rapporto di lavoro. Ad uguali conclusioni può pervenirsi quanto al quarto motivo di ricorso;

3. infine il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè si riferisce alla determinazione della sanzione operata dall’amministrazione finanziaria laddove la C.T.R. ha rettificato la quantificazione dell’A.F. rideterminando la sanzione in somma pari al minimo previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 4;

4. sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e in particolare va sottolineato come il quarto motivo di ricorso attenga a una inammissibile valutazione del merito della controversia e in particolare del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni raccolte nel processo verbale di constatazione;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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