Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6574 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22778/2012 proposto da:

MIM srl, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

101, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEWMED SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI

60, presso lo studio dell’avvocato REMO MONTONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO DESALVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3043/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato BAURO Francesco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MONTONE Remo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale che: ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita (avente ad oggetto un immobile da adibire a Residenza sanitaria assistita – R.S.A. – che avrebbe dovuto essere alienato già dotato di contratto di locazione a terzi) proposta dalla società MIM s.r.l. (quale promissaria acquirente) nei confronti della società NEWMED s.r.l. (quale promittente venditrice) per grave inadempimento di quest’ultima; ha invece accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta NEWMED, accertando l’intervenuta risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere inviata dalla NEWMED alla MIM e del perdurante inadempimento di quest’ultima e dichiarando, altresì, il diritto della NEWMED a trattenere la somma versatale dalla controparte a titolo di caparra.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la MIM s.r.l. sulla base di nove motivi.

Resiste con controricorso la NEWMED s.r.l.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col ricorso si formulano i seguenti motivi:

1) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare di vendita, in relazione all’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento quale RSA da parte del conduttore (la società SCI MARO s.r.l.) e alla rilevanza del gestore effettivo della RSA (la cooperativa HOSPITA a r.l.);

2) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare, in relazione all’obbligo di consegna della polizza assicurativa;

3) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine all’interpretazione del contratto preliminare, in relazione all’obbligo di consegna della fideiussione prevista nel contratto di locazione, nonchè all’obbligo di prova della solvibilità della società SCI MARO s.r.l.;

4) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare, in relazione al divieto di sublocazione dell’immobile da parte del conduttore;

5) violazione dell’art. 2555 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine alla qualificazione della società SCI MARO s.r.l. quale “azienda”, in relazione al divieto di sublocazione dell’immobile da parte del conduttore;

6) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare, in relazione all’obbligo di consegna degli inventari e alla completezza dell’oggetto previsto dal contratto preliminare di compravendita;

7) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare di vendita e alla sua violazione da parte della NEWMED sotto il profilo del mancato ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di RSA per l’intero immobile;

8) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori;

9) Nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’interpretazione del contratto preliminare e alle modalità della sua esecuzione.

2. – Nessuno dei motivi proposti può trovare accoglimento.

2.1. – Tutti i motivi (ad esclusione del motivo 8) si riducono a censure di merito relative all’interpretazione del contratto preliminare e delle relative clausole. Non sussiste carenza materiale della motivazione, nè vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al significato da attribuire alle clausole contrattuali e al loro adempimento. In particolare, i giudici di merito hanno puntualmente motivato in ordine al fatto che la MIM conoscesse fin dall’inizio che il gestore effettivo sarebbe stata la cooperativa HOSPITA, che la NEWMED (società locataria) consegnò alla MIM la documentazione dovuta, che non fosse dovuta per il primo anno di locazione dalla SCI MARO la pretesa fideiussione di 900 mila Euro, che non fosse stato violato il divieto di sub-locazione nel rapporto tra la SCI MARO e la cooperativa HOSPITA.

La motivazione della Corte territoriale risulta esente da vizi logici e giuridici e supera, pertanto, il vaglio di legittimità.

Nè il ricorrente denuncia la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Non sussiste, peraltro, la dedotta violazione dell’art. 2555 c.c. in relazione al fatto così come accertato dai giudici di merito.

2.2. – Anche l’ottavo motivo, relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, risulta infondato.

Invero, l’istanza di ammissione dei mezzi di prova – riproposta in appello – deve ritenersi implicitamente rigettata dalla Corte territoriale, avendo essa ritenuto sufficienti le prove documentali acquisite in primo grado ai fini dell’accertamento dei fatti e della volontà contrattuale.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 9.200,00 (novemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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