Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6574 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1141-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DI NARDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – P.D. ha impugnato sette avvisi di accertamento relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 con i quali l’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1 e 2, accertava maggiori redditi non dichiarati. L’accertamento dell’ufficio si fondava su una verifica eseguita sui conto correnti del contribuente, ove erano rilevate somme non compatibili con reddito da lavoro dipendente (militare della Guardia di Finanza). Il contribuente, opponendosi, ha dedotto che gli importi contestati erano ricondurre alle vincite al gioco ottenute presso i casinò di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). I ricorsi, previa riunione, sono stati respinti in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CTR con sentenza depositata in data 22 maggio 2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse documentato un “numero impressionante” di accessi al casinò di (OMISSIS) e altre sale da gioco in (OMISSIS) e “pur non disponendosi di documentazione attestante le singole vincite conseguite dal contribuente presso i casinò, appare del tutto plausibile che egli oltre che cospicue perdite abbia in alcune occasioni vinto somme variabili versandoli in contanti in banca”. Aggiunge inoltre la CTR che il contribuente è stato anche sottoposto a processo disciplinare per l’assidua frequentazione della case da gioco e quindi non avrebbe avuto tempo libero per svolgere altre attività.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2) e 7), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Deduce che è stato eseguito un accertamento bancario rilevando versamenti non giustificati e che in conformità alla norma richiamata opera una presunzione legale rispetto alla quale la parte avrebbe dovuto fornire una prova contraria puntuale, in particolare con la esibizione dello scontrino delle giocate o comunque la certificazione che le case da gioco rilasciano all’atto del pagamento. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 27272729 c.c., in relazione al citato art. 32, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce l’errore del giudice di appello che ha ritenuto sufficiente a vincere la presunzioni legali sulle quali si fonda l’accertamento non già una prova contraria rigorosa ma semplicemente una prova indiziaria non dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

Si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. n. 13111/2020; Cass. n. 10973/2020).

La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio, perchè a fronte delle risultanze degli accertamenti bancari, e della circostanza che il reddito del contribuente era certificato, trattandosi di un dipendente dello Stato, ha ritenuto sufficiente la plausibilità delle giustificazioni date dal P., non sostenute da prova delle vincite, ma solo degli accessi alle case da gioco.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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