Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6574 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/03/2020), n.6574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25707/2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Dal Medico Dario,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal consigliere VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trento ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano R.V., diretto a ottenere lo status di rifugiato, ovvero la protezione umanitaria o quella umanitaria, in quanto costretto a lasciare la sua città ((OMISSIS)) per il timore di essere arrestato a causa della sua omosessualità, punita assai severamente in Nigeria.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione o mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5; art. 5, comma 1, lett. c); art. 6, comma 2; art. 7, comma 2, lett. b); art. 8, comma 1, lett. d) e comma 3; artt. 11 e 14; art. 19, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)), per avere il tribunale omesso di valutare correttamente l’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualità e non aver accertato la situazione di persecuzione e grave restrizione della libertà personale esistente in Nigeria a carico degli omosessuali, senza attivare i propri poteri istruttori officiosi.

4. Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)), per avere il tribunale omesso di valutare l’attuale situazione della Nigeria, tale da integrare i presupposti del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ai fini della protezione sussidiaria, tenuto conto anche delle lesioni corporali subite, documentate da fotografie e referti medici.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)) per avere il tribunale trascurato di considerare la numerosa documentazione prodotta, ritenendola inidonea a provare una condizione di vulnerabilità del ricorrente, il quale tra l’altro non ha più radici affettive in Nigeria.

6. I motivi non meritano accoglimento.

6.1. In primo luogo si rileva che le censure motivazionali non sono state formulate nel rispetto dei canoni posti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (applicabile ratione temporis), ossia indicando specificamente il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (Cass. Sez. U, 07/04/2014 n. 8503; conf., ex plurimis, Cass. 29/10/2018 n. 27415).

6.2. In secondo luogo, dagli atti di causa emerge che il tribunale non ha omesso di esaminare i fatti dedotti – ivi compresa la mancanza di “radici affettive” nel Paese d’origine segnalata in ricorso (avendo il tribunale comunque dato atto che il ricorrente aveva dichiarato di essere orfano dei genitori, di aver perso anche la nonna e di non avere più notizie della donna con cui aveva avuto una figlia nel 2012) – sicchè il ricorso tradisce l’aspirazione ad una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, però non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019).

7. I superiori rilievi valgono innanzitutto per il profilo, contestato con il primo motivo, della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità), che integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), – come tale censurabile in cassazione solo nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019).

7.1. Invero, il tribunale ha ampiamente motivato (v. pag. 8-10 del decreto impugnato) la ritenuta inattendibilità del racconto sulla omosessualità del ricorrente – tenendo conto anche delle discrasie emerse tra l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale e l’interrogatorio libero espletato in udienza – e, pur dando atto che l’omosessualità è duramente perseguita in Nigeria, ha ritenuto che si fosse semmai trattato di “rapporti mercenari” vissuti come un “lavoro”, concludendo che risulta “non verificata, neppure in termini di verosimiglianza, quella caratteristica così fondamentale per la persona di cui argomenta la CEDU”, nè “risulta esservi stata alcuna minaccia individuale da parte dello Stato o comunque di organi statali nei confronti del ricorrente” (v. pag. 13-14), fermo restando il difetto del “requisito dell’attualità del pericolo di persecuzione”, trattandosi di fatti risalenti al 2015 ed avendo il ricorrente dichiarato in sede di interrogatorio libero “di non avere mai ricevuto mai alcuna condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte o ad altra forma di pena” (pag. 10-11).

8. Anche sulla insussistenza dei presupposti necessari per la protezione sussidiaria (secondo motivo) il tribunale ha ampiamente motivato – attingendo a COI aggiornate, quali il report annuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26.12.2017 e l’aggiornamento UNHCR di novembre 2017, oltre che alle “fonti riportate dallo stesso ricorrente” – in ordine alla mancanza di un rischio effettivo per il ricorrente di subire un “danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14” in caso di rientro nel Paese d’origine (pag. 14-17), rilevando, tra l’altro, come lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero avesse negato l’esistenza di “simili conflitti e violenze”, per concludere che le minacce riferite provengono da soggetti privati e che anche le ferite fotografate e refertate “non è dimostrato in quale circostanza di tempo e di luogo siano state inferte al ricorrente”.

9. Infine, quanto alla protezione umanitaria (terzo motivo) valgano le considerazioni già svolte sub 6.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato senza necessità di statuizione sulle spese, in mancanza di difese delle parti intimate.

11. Poichè la parte soccombente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, ai fini del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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