Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6573 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. I, 22/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1947/2010 proposto da:

A.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MOBILIA Fabrizio, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 426/08 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2.10.08, depositato il 20/11/2008;

adita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- A.G. ha adito la Corte di appello di Palermo allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 24.7.2000, definito con sentenza dell’8.5.2008, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento del trattamento di quiescenza.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 20.11.2008, pronunciato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, ha liquidato per il danno non patrimoniale, per il ritardo di 4 anni, 9 mesi e 14 giorni, a somma di Euro 4.500,00, (Euro 1.000,00 circa per anno di ritardo) e ha dichiarato interamente compensate le spese del giudizio, in relazione alla mancata opposizione del Ministero convenuto.

Per la cassazione di questo decreto l’attore ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta che, pur avendo la Corte di merito richiamato gli standards europei relativi alla durata ragionevole e quelli relativi alla misura dell’indennizzo, abbia, poi, liquidato la somma di Euro 4.500,00 anzichè quella di Euro 4.784,93.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l’erronea compensazione delle spese nonostante l’accoglimento della domanda.

3.1.- Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, posto che la S.C. dovrebbe procedere alla nuova liquidazione dell’indennizzo alla luce della più recente giurisprudenza nella misura di Euro 4.250,00. Infatti, va ricordato che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo dopo i primi tre anni, per i quali l’indennizzo è pari a Euro 750,00 per anno. Infine, va tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. TTALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, che ha ritenuto congrua la riparazione per la somma di meno di Euro 500,00 annui, tenuto conto della giurisprudenza della C.E.D.U. relativa al processo amministrativo italiano (Sez. 2^ 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

3.2.- Appare fondata, per contro, la censura relativa alla compensazione delle spese perchè i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 cod. proc. civ., e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dai codice di rito. Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per se a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1^, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Il decreto impugnato, quindi, deve essere cassato limitatamente al capo concernente le spese processuali e la Corte, ex art. 384 c.p.c., dovrebbe provvedere alla liquidazione delle stesse alla luce dei criteri applicati in cause similari.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso limitatamente al capo concernente le spese.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione dei criteri applicasti in cassi analoghi.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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