Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6573 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26850-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LUCASPED SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA YSER, 8, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO MARTELLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE STEFANO SPERANZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della LUCASPED SERVICE s.r.l. e relativi ad IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009.

La CTR confermava la decisione di primo grado che aveva annullato gli atti impugnati, su rilievo che gli avvisi di accertamento non erano stati sottoscritti dal Direttore dell’Ufficio bensì dal capo Team e dal capo Area, di modo che l’atto di delega risultava privo della indicazione personale del soggetto delegato.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2967 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalidi gli atti impugnati stante l’illegittimità della delega conferita ai sottoscrittori degli avvisi di accertamento.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, posto che le censure formulate dalla ricorrente non involgono una diversa valutazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito.

Il motivo è fondato.

Invero, la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento in quanto non sottoscritti dal Direttore dell’Ufficio bensì dal capo Team e dal capo Area, rilevando che l’atto di delega risultava privo della indicazione personale del soggetto delegato, non si è uniformata all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Questa Corte ha, difatti, affermato: “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8814 del 2019); “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass. n. 11013 del 2019). In senso conforme, tra le tante, cfr. Cass. nn. 6059 e 25721 del 2020.

Il secondo motivo – con il quale sì denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 132 e 36 – è infondato, essendo le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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