Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6573 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 24/05/2019, dep. 09/03/2020), n.6573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19783/2017 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Robotti Emilio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 592/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2019 dal consigliere VELLA PAOLA;

udito l’Avvocato Robotti Emilio, che ha concluso come in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO, che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione delle

sezioni unite o in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello proposto dal cittadino (OMISSIS) D.B. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda di protezione internazionale, sussidiaria o in subordine umanitaria.

2. Il giudice d’appello ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado quanto a: i) non credibilità del racconto del ricorrente (il quale, dichiarandosi musulmano e quindi poligamico, temeva che, tornando al proprio villaggio, dove erano rimasti la moglie e il figlio, fosse ucciso dai familiari più anziani a causa del suo rifiuto di sposare anche la vedova del proprio fratello o cugino), in quanto lacunoso, incongruo e inattendibile; ii) insussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con riguardo alla regione di provenienza del KAYES, collocata nella zona meridionale del Mali, non interessata dai problemi di terrorismo, criminalità e violenza delle regioni settentrionali e centrali; iii) esclusione di specifiche condizioni di vulnerabilità, anche in considerazione della inattendibilità del narrato e della situazione della zona di origine.

3. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 6474 del 13/02/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha rinviato la causa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, afferente lo status di rifugiato, si denuncia la violazione di norme di diritto (artt. 1, 2 e 10 Cost.; artt. 2, 3, 13 CEDU; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5 e 7; artt. 112, 113 e 132 c.p.c.) e l’omesso esame di fatto decisivo. In particolare si contesta: a) la valutazione di non credibilità del racconto; b) l’esclusione di una situazione di conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente ed il mancato esercizio del dovere di cooperazione officiosa attraverso l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese d’origine (cd. COI), posto che simili pericoli sussisterebbero anche nel sud del (OMISSIS).

5. Il secondo mezzo, in tema di protezione sussidiaria, deduce la violazione di norme di diritto (artt. 1, 2 e 10 Cost.; artt. 2, 3, 8, 12 e 14 CEDU; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5 e 14; artt. 112, 113 e 132 c.p.c.) e l’omesso esame di fatto decisivo, con i-iguardo al mancato approfondimento della prassi dei matrimoni forzati esistente nel Mali, che integra una violazione dei diritti fondamentali della persona, e in particolare il rischio per la vita del richiedente protezione, a causa del rifiuto di contrarre un secondo matrimonio coi la vedova di un familiare.

6. Il terzo motivo lamenta ulteriori violazioni di legge (artt. 2 e 10 Cost.; artt. 2, 3, 8, 12 e 14 CEDU; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; artt. 112, 113 e 132 c.p.c.), in relazione alla domanda subordinata di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

7. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del terzo.

8. Invero, la Corte d’appello si è limitata a ritenere non credibile il racconto del ricorrente poichè questi dinanzi alla Commissione territoriale non era stato in grado di precisare in cosa consistessero le minacce subite con riguardo al timore di essere costretto a un matrimonio forzato, mentre solo davanti al Tribunale aveva dichiarato di temere di essere ucciso. Sarebbe stato invece necessario acquisire specifiche informazioni aggiornate sulla vigenza e l’efficacia, in Mali, di simili metodi coercitivi finalizzati ai matrimoni forzati, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

8.1. Al riguardo va richiamato l’orientamento di questa Corte che, ai fini della persecuzione di genere, annovera nel concetto di violenza domestica di cui all’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77) le limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, nella specie attuati ai danni di una donna di religione cristiana, a fronte del rifiuto di attenersi alla consuetudine locale in base alla quale costei, rimasta vedova, sarebbe stata obbligata a sposare il cognato, e ciò anche se le autorità tribali locali cui si era rivolta le avessero consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, però solo a condizione di allontanarsi dal villaggio, abbandonando ivi figli e beni personali (Cass. 28152/2018).

8.2. Nell’occasione questa Corte ha precisato che simili atti, anche se posti in essere da autorità non statali, integrano ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), i presupposti della persecuzione di cui al successivo art. 7, se – ciò che va accertato – le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali. In proposito sono state richiamate anche le linee guida dell’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 7 maggio 2002 sulla persecuzione basata sul genere, il cui punto 25 specifica che si ha persecuzione anche quando una donna – ma, inutile dictu, lo stesso vale per l’uomo – viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali legate al suo genere.

8.3. Peraltro, la costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. 25463/2016, 25873/2013).

8.4. Ne consegue che, all’esito della doverosa acquisizione di specifiche COI, finalizzate all’accertamento dell’aspetto in discussione, la fattispecie potrà – ricorrendone le condizioni – essere ricostruita in termini di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b).

9. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui sopra, con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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